A chi tra comune e concessionario compete mantenere in buono stato gli arredi tombali?
Lapidi, lastre tombali e monumenti sono sempre elementi accessori poiche’:
Nelle fosse in campo di terra basta il cippo identificativo posto a cura del comune (Art. 70 comma 1 DPR 285/90).
Nei tumuli e’ sufficiente la tamponatura con mattoni o pannello in cemento (commi 8 e 9 Art. 76 DPR 285/90) e tutti i dati per contraddistinguere la sepoltura individuale ossia, nome, cognome date di nascita e morte del de cuius (la mancanza di quest’ultimi puo’ provocare la pronuncia della decadenza).
L’unica destinazione promiscua consentita dal nostro ordinamento di polizia mortuaria riguarda, dopo il periodo legale di sepoltura, solo ossa o ceneri da avviare rispettivamente all’ossario comune o al cinerario comune.
La manutenzione degli arredi votivi come, appunto le lapidi (si pensi, ad esempio, all’apposizione di sfaffe affinche’ non si verifichino pericolose cadute durante eventi sismici) spetta in via ordinaria al concessionario ai sensi dell’Art. 63 DPR 285/90, poiche’ la scelta di questi accessori si comfigura quale espressione di una liberta’ del cittadino, come ha recentemente rilevato il TAR della Lombardia (Sez. III sentenza del 31 luglio 2002 n. 3278) cassando una disposizione di un comune che imponeva l’adozione di articoli di arte votiva (lapidi, crocefissi…) uguali per tutte le tombe nel proprio cimitero.
La manutenzione (si pensi, ad esempio alla messa in sicurezza contro possibili cadute o distacchi di frammenti lapidei), invece, spetta al comune se la lapide e’ compresa nel prezzo del loculo e diviene essa stessa oggetto della concessione, in quanto manufatto proprieta’ del comune.