L'attività del necroforo

Diamo uno sguardo all’attività ed i compiti del NECROFORO.
Non è una materia di lavoro imprecisata e quasi banale, come accade per altre professioni che non godono di grande credito presso l’opinione pubblica, il mestiere di becchino è particolare, atipico e molto delicato In molte occasioni si arriva in questo settore così estremo perché si è praticato in passato la professione generica dell’infermiere o dell’addetto all’assistenza di base presso cliniche, ospedali o strutture protette. Spesso sono le stesse ditte di onoranze funebri ad avvalersi di personale paramedico che abbia prestato servizio nelle corsie dei diversi reparti dei nostri ospedali, magari anche per sopperire a qualche carenza del proprio organigramma, soprattutto quando si avvicinano ferie estive e festività e diventa più difficile assicurare copertura ai turni di lavoro più disagevoli, come accade per la reperibilità notturna.
Sono molti, infatti, gli infermieri che nel ritaglio del loro tempo, senza nulla togliere alla loro professionalità di dipendenti pubblici, lavorano sottobanco per imprese funebri, magari rendendosi disponibili per vestizioni ed interventi presso il domicilio del defunto, se il decesso è accaduto tra le mura domestiche. A questi operatori bisognerebbe, però, ricordare come l’infermiere e necroforo siano due universi molto distanti tra loro e difficilmente sovrapponibili, curare i malati è un compito prezioso e di grande umanità, ma trattare le salme è altra attività che richiede una particolare formazione tecniche e morale, per sapersi correttamente relazionare con il cadavere ed attraverso quest’ultimo con i dolenti. La centralità del necroforato, nel ciclo produttivo dell’impresa va assolutamente valorizzata anche perchè sono gli stessi necrofori, durante l’erogazione dei servizi funebri a rappresentare la serietà dell’azienda, la figura del necroforo, e non del semplice portantino, quindi,deve essere assolutamente rivista e messa in primo piano, in un generale processo di riqualificazione capace di coinvolgere gli stessi impresari. Tutte queste considerazioni, nei prossimi mesi, diventeranno senza dubbio oggetto per nuove e più approfondite discussioni anche per lo stesso imprenditore, che deve assolutamente ripensare il suo ruolo all’interno del sistema impresa così da doversi necessariamente mettere in discussione per affrontare un futuro destinato a cambiamenti ormai irrinunciabili. Il lavoro di necroforo, purtroppo, non viene quasi mai visto come una mansione molto edificante e come tale anche il personale che si adatta a fare tale lavoro nella maggiore totalità dei casi è di bassa elevatura sociale e culturale per non parlare di bassa manovalanza che fa questo lavoro perchè non trova di meglio proprio a causa della sua preparazione. Certo, sarebbe auspicabile trovare del personale diverso dal solito stereotipo che vuole il becchino brutto, cattivo e perverso; in effetti, occorrerebbero alle imprese collaboratori preparati, giovani, educati e, perchè no, anche in grado di sostenere moralmente i dolenti nel momento del funerale e nella ancor più dura fase della sepoltura ma, questa speranza, adesso, è ben più di una semplice illusione, è ancora pura utopia. In America, ad esempio, il direttore della casa funeraria assieme a tutti i suoi assistenti, per un singolare e non sempre condivisibile intreccio di ruoli, sa affiancare la famiglia in lutto proponendo percorsi psicologici di aiuto ed aiutando il ministro di culto ad organizzare la cerimonia religiosa. Gli addetti della casa funeraria, dunque, debbono conoscere molto bene le principali liturgie delle esequie così da muoversi con discreta disinvoltura tra Salmi del vecchio Testamento, aspersoi per l’acqua benedetta e preghiere del commiato. Quale necroforo italiano potrebbe garantire le stesse competenze’ Saprebbe forse egli suggerire qualche passo della Sacra Scrittura con cui corredare i necrologi, oppure, ancor meglio, mentre si sta allestendo la camera ardente ed i famigliari attorno alla salma recitano il santo Rosario quale operatore funebre di medie capacità avrebbe la delicatezza di sciorinare qualche ORA pro NOBIS senza cadere nel ridicolo in modo da testimoniare con un semplice gesto di buona educazione la vicinanza dell’impresa a parenti ed amici del de cuius’ La situazione, tuttavia, non è ancora sprofondata nel buio più cupo, ci sono interessanti realtà imprenditoriali, di nuova concezione, che disperatamente, contro tutti i luoghi comuni ed i facili profeti del disfattismo, cercano di portare avanti un progetto di rinascita per il necroforato italiano, puntando, come in una temeraria battaglia ideale, tutte le loro energie sulla formazione tecnica ed umana del proprio personale. Qualche lavoratore debitamente addestrato, anche grazie a stages e scambi d’informazione con l’estero è già all’opera con successo in diverse aziende, ma purtroppo, questa grande risorsa, per necessità numerica, viene riassorbita in quell’indistinta massa di mediocrità e pressappochismo di cui è formato, per gran parte, il lavoro nell’imprenditoria funeraria italiana, così, purtroppo viene svilito e dilapidato un patrimonio di preparazione e professionalità che andrebbe diversamente sfruttato. Il problema della formazione e molto spinoso e difficile per tante ragioni: il tessuto delle imprese è molto, forse troppo frammentato, fare formazione costa tantissimo in termini di tempo e denaro da investire, così molte imprese non possono attingere a quest’opportunità anche se sono state aperte sul territorio nazionale alcune scuole per gli operatori funerari. C’è poi un altro elemento di disturbo da non sottovalutare: il Italia il mondo delle onoranze funebri è maledettamente destrutturato a causa dell’irrisoria facilità con cui, dopo la liberalizzazione delle licenze, è possibile aprire ulteriori agenzie. Tanti pur bravi impresari sono colti da questo dubbio atroce: ‘Se gioco la carta di una seria ed approfondita formazione per i miei dipendenti non corro poi il serio rischio che quest’ultimi, una volta appresa l’arte si stacchino dalla mia azienda, costituiscano una nuova ditta e divengano miei spietati concorrenti proprio in virtù delle conoscenze apprese grazie a me ‘ Per uscire da questo empasse forse ci sarebbe una soluzione: se davvero le onoranze funebri, benchè gestite anche dai privati, rappresentano un servizio istituzionale e di generale utilità potrebbero esser le stesse istituzioni a finanziare iniziative serie volte alla crescita dell’intero comparto funebre. Ogni anno ci sono ricchissimi fondi comunitari, stanziati per lo sviluppo in aree deboli dell’Unione Europea, spesi per piani assolutamente velleitari ed inopportuni, soprattutto in tempo di crisi e stagnazione economica. Sarebbe auspicabile, anche per dare impulso ad un’occupazione vera e stabile la creazione di un ufficio con l’appoggio di psicologi,esperti di comunicazione preposto all’istruzione professionale per i lavoratori del post mortem e affinchè si riesca a rivalutare il profilo di pubblico servizio necroforato rendendogli giustizia. L’idea è così semplice e lineare da riuscire persino banale, chi avrà il coraggio di cogliere la sfida’

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129 thoughts on “L'attività del necroforo

  1. La movimentazione ed il trasporto dei feretri debbobo avvenire solo con mezzi omologati.

    Diversa è la questione dello spostamento del personale dipendente per l’assolvimento delle proprie funzioni.

    Di norma le imprese funebri dispongono di piccoli veicoli o utilitarie (ovviamente con logo aziendale ben stampigliato sulla fiancata) per permettere ai propri necrofori spostamenti rapidi (sempio dalla casa del de cuius sino agli uffici comunali), ma ciò non è elemento di diritto.

  2. caro carlo da come ho capito la mia ditta deve fornirmi un mezzo diciamo una moto affinche io possa spostarmi

  3. Per il livello salariale bisogna conoscere il contratto di lavoro cui cui Tu sei inquadrato.

    Il paragarafo 5 della Circ. Min. n.24/1993 definisce il concetto di “incaricato del trasporto” come persona fisica o dipendente di un’impresa, I veicoli per trasporti funebri di salme o cadaveri debbono rispondere ai requisiti tecnici di cui all’Art. 20 DPR 285/1990.
    L’impresa funebre per esser tale deve dimostrare la disponibilità continuata di almeno un’autofunebre, è quindi l’impresa, e non il dipendente in quanto tale, a adover assicurare la presenza di tutti gli strumenti per l’attività di necroforato.

  4. caro carlo sn un impiegato di onoranze funebre (4°livello)vorrei sapere la mia retribuzione sindacale è se sono obbligato a mettere il mioproprio mezzo addisposizione della ditta o è la ditta che me lo deve fornire per portare la salma da casa in chiesa…
    cordiali saluti
    giuseppe
    attendo la tua risposta 02/11/2008

  5. Buonasera, da circa 2 mesi, sono stato assunto presso un azienda comunale al cimitero della mia citta, il contratto che mi è stato fatto è Addetto ai servizi cimiteriali (sefit).

    Siccome la mia mansione è Necroforo al 100%, volevo sapere se un contratto del genere (Visto lo stipendio), è fattibile su di una persona che fa questo tipo di lavoro.

    Che contratto andrebbe stipulato, e la mia domanda è lo stipendio base di un necroforo quanto dovrebbe essere? , in linea generale intendo.

    Grazie Mille a tutti

    Bersani F:

  6. La norma di riferimento è la nuova formulazione dell’Art. 32 comma 2 lettera e) del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 introdotta con il nuovo Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n. 1.

    Chi lavora in Lombardia anche con contratto di avvalimento deve comunque dimostrare il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa lombarda (Legge 18 novembre 2003 n. 22 e relativi regolamenti attuativi.

    La novità introdotta nella lettera e) del comma 2 dell’articolo 32 del Reg. reg. 6/2004, ad opera del
    Reg. reg. 1/2007 concerne la sostituzione dell’obbligo di disporre di almeno quattro operatori
    (7) Art. 2602 del C.C.
    (8) Ci si può limitare alla sola messa a disposizione dell’autofunebre alla bisogna o, anche all’intero trasporto funebre
    (mezzo, addetto trasporto funebre, 3 necrofori). Nel primo caso la responsabilità dell’esercente l’attività funebre è
    praticamente totale. Nel secondo caso la responsabilità è limitata (è esclusa quella dell’addetto al trasporto funebre).
    funebri o necrofori (prima previsto con solo contratto di tipo subordinato con l’esercente l’attività
    funebre), con formule più flessibili.
    Si noti che chi richiede l’autorizzazione deve presentare dichiarazione attestante il possesso di tali
    requisiti. È il Comune che dovrà regolare come tale dichiarazione debba essere resa e quali
    documentazioni presentare a corredo, al momento della richiesta e successivamente in fase di
    verifica periodica del mantenimento in capo al soggetto autorizzato dei requisiti previsti per
    operare.
    Pertanto:
    a) permane la possibilità di ottemperare al dettato della norma (requisito essenziale ai fini del
    rilascio dell’autorizzazione) con almeno quattro persone, con la qualifica di operatore funebre o
    necroforo, titolari di contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione
    all’esercizio di attività funebre;
    b) si consente di ottemperare al dettato della norma, con la disponibilità di almeno quattro
    persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro
    stipulato direttamente con soggetto di cui si avvale l’esercente l’attività funebre, in forza di un
    formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e mercato.
    c) È consentito ottemperare al dettato della norma, con la disponibilità di almeno quattro
    persone, con la qualifica di operatore funebre o necroforo, titolari di contratto di lavoro, parte
    con il richiedente l’autorizzazione, parte con il soggetto e con le condizioni di cui alla lettera b),
    che precede.
    Con locuzione sintetica, si può affermare che il requisito della disponibilità del personale operatore
    funebre o necroforo, può essere totalmente diretta dell’esercente l’attività funebre, totalmente
    indiretta e infine mista.

    Ed è altrettanto chiaro che gli operatori funebri o necrofori devono essere titolari di contratto di
    lavoro, nelle diverse forme. È del tutto ininfluente, a tale scopo, che il contratto sia stipulato con il
    richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre o con altro soggetto di cui questi si
    avvale.

    La disponibilità diretta e continuativa di almeno un’autofunebre (nonché in forma congiunta o
    separata anche di autorimessa per questa) deve risultare da titolo idoneo e quindi da proprietà,
    disponibilità in locazione, noleggio di lunga durata (si ritiene almeno per la durata
    dell’autorizzazione rilasciata, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale), comodato d’uso
    o altri titoli equipollenti che consentano di avere adeguata garanzia circa la disponibilità
    continuativa del mezzo.

  7. gentilmente si richiede vs. parere in merito alla possibilità, dal momento che noi operiamo in Voghera-Reg. Lombardia, di usufruire di prestazioni per svolgimento funerali, di agenzie operanti in Regione Piemonte.
    Normalmente la prestazione richiesta è autofunebre più 2 o 4 necrofori.
    il rapporto è regolato da una convenzione scritta.

  8. Traggo questo stralcio dalla Circolare SEFIT n. n. 1199 del 14.09.2007

    “[…] omissis…

    analoghe considerazioni di estraneità dall’ambito delle operazioni esenti dall’I.V.A. possono individuarsi nei casi in cui l’esercente di attività funebre si avvalga, per parti delle prestazioni commissionate alla propria impresa, di soggetti terzi dal momento che le prestazioni proprie dei servizi di onoranze funebri sono quelle che vengono fornite al committente (familiare contraente), dal momento che rimane estraneo al rapporto con questi il fatto che l’impresa commissionata si avvalga, strumentalmente e con ordinari contratti di diritto privato, di mezzi, di prestazioni, di attrezzature di soggetti terzi.
    Conseguentemente, qualora l’impresa commissionata, anche nel fornire prestazioni in connessione diretta ed attuale con le prestazioni “proprie” dei servizi di onoranze (pompe) funebri, si avvalga di soggetti terzi, il rapporto intercorrente tra questa impresa ed i soggetti terzi, in quanto strumentale, non rientra tra le operazioni esenti dall’imposta. Esempio, potrebbe essere quello dell’azienda che svolga prestazioni di onoranze funebri, quando questa, indipendentemente dalle motivazioni per le quali vi ricorra, si avvalga di un terzo soggetto per determinate prestazioni, come si potrebbe avere quando utilizzi, sulla base di un contratto di noleggio o di altra tipologia, mezzi di trasporto (e, a volte, anche personale di conduzione dei mezzi di trasporto) di terzi, oppure presti al cliente commissionante servizi e prestazioni avvalendosi di beni o prestazioni di terzi soggetti. Infatti, in questi casi, il rapporto tra impresa che fornisce le prestazioni “proprie” dei servizi di pompe (onoranze) funebri e il cliente commissionante è del tutto distinto rispetto al rapporto che possa intercorrere tra impresa commissionata e terzi a cui l’impresa commissionata si rivolga per particolari forniture o servizi, rapporto quest’ultimo che rientra nell’ordinario esercizio di rapporti contrattuali tra soggetti di diritto privato e, di conseguenza, questo rapporto rientra indubitabilmente nell’ambito della previsione dell’art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif.

  9. vorrei sapere se il servizio di necroforato che viene reso da una ditta di pompe funebri con propri dipendenti ad un’altra ditta di pompe funebri è esente iva ai sensi dell’art.10 comma 27 quinquies?

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