EmiliaRomagna Reg. 4/2006

Vi proponiamo alcune brevi considerazioni ‘ a caldo’ sul nuovo regolamento emiliano romagnolo di polizia cimiteriale n. 4/2006 alche alla luce della recente e relativa circolare SEFIT.

Art. 2 comma 9: per prodotti abortivi e parti anatomiche non e’ specificato se sempre vi debba esser sepoltura individuale o se questo materiale bioogico umano, quando non richiesto dagli aventi titolo a disporne per una sepoltura dedicata e singola possa esser indistintamente ‘gettato’ in modo massivo in fossa carnaia comune, un po’ come accadeva nel medioevo.

Art. 2 comma 12: uso della sola cassa di legno nelle inumazioni: da questo momento in Emilia-Romagna e’ assolutamente vietato confezionare il feretro da interro con lo zinco (infetti, trasporti molto lunghi, trasporti internazionali) oppure e’ ancora valida la procedura dell’Art. 75 DPR 285/90 con l’asportazione del coperchio ligneo ed il taglio del nastro metallico? La querelle e’ antica, in quanto gia’ dai primi anni ’90 diversi comuni intendevano in maniera molto rigida l’Art. 75 del DPR 285/90 imponendo nei propri regolamenti la cassa di zinco ESTERNA, cosi’ da favorirne la rapida e TOTALE rimozione. la soluzione alternativa, al momento non codificata in norma regionale (o comunale?), potrebbe sempre essere l’adozione del involucro di plastica flessibile in sostituzione del nastro di lamiera.

Art. 2 comma 16, qui la procedura di deroga dettata dall’Art. 106 DPR 285/90 ed implementata dal paragrafo 16 della Circ. Min. n.24 del 24 giugno 1993 e’ completamente superata: non occorrono piu’ zinco rinforzato con spessore di 0,74 mm e vaschetta interna di contenimento con materiale assorbente per evitare accidentali scoppi dei feretri da movimentare. A quanto pare basta confezionare il feretro con la semplice valvola o con la reggetta (o altro dispositivo chimico enzimatico di cui all’Art. 77 comma 3 DPR 285/90 ma mai sperimentato in Italia), tuttavia in regime di DPR 285/90 le casse da tumulazione debbono esser ordinariamente gia’ dotate di questi meccanismi. Qual e’, allora, questo dispositivo aggiuntivo? Forse una valvola depuratrice tarata con valori piu’ bassi? Il legislatore sembra non aver considerato come a volte la perdita di liquami sia originata dalla corrosione del nastro metallico o dalla fessurazione dello stesso, specialmente lungo le piegature del fondo e non dallo scoppio della bara dovuto alla sovrappressione dei miasmi cadaverici. ecco perche’ il paragrafo 16 della Circ.Min. n. 24/1993 richiedesse preferibilmente casse di zinco realizzate con la tecnica della monoscocca, ovvero partendo da un unico nastro di metallo. Non c’e’ piu’ l’obbligo di inserire lastre o pannelli in verticale per separare tra di loro le bare affiancate, si rende, infatti, necessaria solo l’apposizione di una soletta tra cassa e cassa nelle tombe a pozzetto con calata in verticale senza ripiani d’appoggio. Decade l’intervallo temporale dei 2 anni di stop per l’uso dei posti in deroga dall’ultima tumulazione (forse il legislatore emiliano romagnolo considera le bare standard gia’ abbastanza sicure ed immuni da fenomeni percolativi cosi’ da non stabilire precauzioni aggiuntive). la deroga non e’ limitata ai 20 anni dall’entrata in vigore del regolamento stesso, come, invece, accade in Lombardia.
E’ poi da notare il potere abrogante di questo Art. 2 comma 6 sulle ordinanza sindacali adottatea asuo tempo in attuazione del paragrafo 16 della Circ.Min. n.24 del 24 giugno 1993.

Art. 2 comma 14: questa disposizione estende l’uso plurimo anche ai contenitori per resti mortali senza specificare pero’ se questi contenitori debbano essere normali bare (senza il bisogno del rifascio se non sono in atto percolazioni cadaveriche) di cui al paragrafo 3 della Circ. Min. 10/1998 oppure piu’ semplici recipienti di materiale leggero di cui alla risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004? Non dobbiamo, infatti dimenticare come, soprattutto in passato per tumulare gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo si ricorresse a semplici vasche di zinco munite di coperchio saldato propriom per neutralizzare eventuali e possibili fenomeni percolativi.

Non e’, poi, fissato, ex lege, il periodo di sepoltura legale delle urne da inumazione (5 anni in analogia con altra casistica?), tale fattispecie produrra’ un’esumazione molto particolare perche’ l’apertura della piccola fossa non originera’ quasi sicuramente rifiuti cimiteriali da smaltire come assi di legno, o brandelli di imbottiture e sotto il profilo ambientale sara’ una sepoltura con nessun rischio ecologico, siccome la cenere si mescolera’ progressivamente con gli strati del terreno da cui e’ circondata anche grazie al filtraggio delle acque piovane.

E’interessante un’ultima osservazione di tipo ‘filosofico’o, se preferite di ordine ‘tecnico-giuridico’ la sepoltura delle urne (confezionate con materiale altamente decomponibile) in campo di terra si configura nel tempo come una velata dispersione in natura, perche’ le ceneri si mfonferanno alle zolle di terra (per la quale occorrerrebbe volonta’ rafforzata del de cuius ed autorizzazione da parte dello stato civile) la Lombardia piu’ fedele al testo letterale della Legge 130/2001 vieta tale pratica, l’Emilia Romagna con un atteggiamento piu’ libertario non pone restrizioni anche a questa dispersione mascherata.

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