La Regione Emilia-Romagna ha già emanato le istruzioni attuative della sua legge 19/04 per i trasporti funebri. Ora si accinge ad emanare i due regolamenti at-tuativi (per sepolture e pianificazione cimiteriale, per regolare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre). La Lombardia ha già emanato il regolamento at-tuativo della L.R. 22/03, sostitutivo di buona par-te del regolamento nazionale di polizia mortuaria. Cosicché in queste Regioni vi sono norme legisla-tive o regolamentari di dettaglio che intervengo-no in materia di cremazione (operative dalla data prevista in ciascuna di esse). Altre Regioni hanno legiferato o si apprestano a farlo (Toscana, Piemonte, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria). Mai però lo Stato, pur avendone la possibilità, ha impugnato le leggi emanate. Né fino ad ora il Governo, nonostante i ripetuti interventi per ottenerne un pronunciamento, si è espresso. Pertanto, laddove le leggi sono compiutamente applicabili, perché la regolamentazione è di det-taglio, non resta che applicarle. Visto che non sono molte le norme di dettaglio e quindi col rischio di ricadere negli stessi rilievi fatti dal Consiglio di Stato per l’applicazione della L. 130/01 (disciplina incompleta), Organizzazioni associative del peso dell’ANUSCA e della SEFIT hanno ritenuto che tale vacanze normative, ove sussistano, siano da ‘integrare con regolamento comunale, adottato ai sensi dell’articolo 344 del R.D. 1265/1934 (T.U.LL.SS.) e, ove previsto e-splicitamente per il Comune dalla legge regiona-le, anche in base a quest’ultima disposizione’. Si avvia quindi a soluzione la querelle sulle competenze statali e regionali in materia di stato civile, non come avrebbe dovuto essere, e cioè con una autorevole presa di posizione del Ministero dell’interno, ma con una scelta dal basso, operata da Regioni ed Enti Locali. Inoltre, la scelta dei Comuni va nella direzione di adozione di un regolamento comunale che quindi va a sanare quelle discriminazioni territoriali che altrimenti vi sarebbero tra le Regioni del Nord e del Centro (che per prime si sono attivate) e il resto del Paese, ancora inerte. L’adozionedel regolamento comunale va anche nella direzione di ‘sentire cosa ne pensa’ il Ministero della salute, cui vanno spediti i regolamenti per il controllo ex articolo 345 del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. n. 1265 del 1934, che così dovrà esprimersi sulla regolarità delle procedure adottate.
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Tratto da I servizi demografici, Ed. Maggioli Spa Febbraio 2005 … Rubrica Il Punto di Daniele Fogli |