Legislatura 14º – 12ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 259 del 02/03/2005 (3310) Disciplina delle attivita’ nel settore funerario, approvato dalla Camera dei deputati Legislatura 14º – 12ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 259 del 02/03/2005 (1265) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (Esame congiunto e rinvio) Il relatore DANZI (UDC) introduce l?esame congiunto facendo presente che il disegno di legge n. 3310, già approvato dalla Camera, propone una revisione del complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria. Procede quindi all?illustrazione del contenuto dei singoli articoli, rilevando in primo luogo che, ai sensi dell?articolo 2, l?individuazione territoriale dei cimiteri e dei crematori è operata da piani predisposti dalle regioni, di intesa con gli enti locali interessati; i crematori fissi devono essere allestiti nell’ambito dei cimiteri; i comuni provvedono alle variazioni del piano cimiteriale conseguenti alla suddetta programmazione regionale; la gestione dei cimiteri e dei crematori fissi è affidata dagli enti locali a soggetti pubblici, privati o misti; la sorveglianza igienico-sanitaria sui cimiteri compete all’autorità sanitaria individuata dalle regioni. L?articolo 3 ridefinisce la normativa sui limiti minimi di distanza tra i cimiteri ed i centri abitati; in particolare, sono disciplinate in termini più articolati le ipotesi di deroga alla misura minima generale di 200 metri, con la determinazione di un limite specifico per ciascuna delle fattispecie individuate; prevede, inoltre, che le regioni ed i comuni possano stabilire misure minime superiori. L?articolo 4 introduce un principio di separazione rigida tra, da una parte, la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitoriale e, dall’altra, l’esercizio di attività funebre. Dispone altresì che le gestioni dei due servizi summenzionati attualmente affidate ad operatori pubblici o privati esercenti attività funebre debbano cessare entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. Nota il relatore che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, capoverso 1, per attività funebre si intende lo svolgimento in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, delle seguenti tipologie di prestazioni: il disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all?attività in oggetto; la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale; il trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane. Gli esercenti in esame possono altresì gestire, in apposite sale, previa autorizzazione comunale, ‘servizi per il commiato’. Ricorda quindi che, per i medesimi esercenti, viene introdotto il divieto di proporre, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi tenore al fine di ottenere informazioni intese a consentire lo svolgimento di uno o più servizi. L?articolo 8 ? osserva – prevede che i comuni adottino un autonomo regolamento in materia funeraria, distinto da quelli di igiene e sanità, e si specifica che lo stesso concerne, oltre che la polizia mortuaria, le attività funebri, cimiteriali e necroscopiche, mentre l?articolo 9 modifica ed integra la disciplina in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130. Tale intervento è anche sostitutivo dell’ipotesi dell’adozione – prevista dalla medesima legge n. 130 – di una nuova normativa regolamentare, adozione che potrebbe risultare incompatibile con l’attuale Titolo V della Costituzione. Il disegno di legge prevede inoltre che la fattispecie di dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri sia disciplinata dai comuni, i quali, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, devono individuare le apposite aree. Nell’ipotesi, invece, di conservazione delle ceneri, l’urna sigillata viene consegnata al coniuge familiare o ad altro avente diritto di cui all?articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130; essi possono disporre, sempre nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l?interramento o l?affidamento personale. Passando all?articolo 1, il relatore fa presente come esso demandi ad un accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e successivamente recepito con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, la definizione dei requisiti minimi concernenti la disciplina sull’operatore di tanatoprassi, sui luoghi dove effettuare i relativi trattamenti e sulle metodiche e sostanze da impiegare nei medesimi. Secondo la nozione recata dal disegno di legge, per tanatoprassi si intende ‘un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi’. Mette infine in evidenza che l?articolo 14 definisce una disciplina per i cimiteri per animali d?affezione, prevedendo tra l’altro che tali siti possano essere allestiti da soggetti pubblici o privati, con esclusione, in ogni caso, del carattere di demanialità. Passando ad illustrare il disegno di legge n. 1265, il relatore dichiara che esso concerne quasi tutti i profili oggetto del disegno di legge trasmesso dalla Camera e propone una revisione o una modifica della disciplina anche di altri àmbiti, quali: gli obblighi a carico dei medici nelle ipotesi di accertamento di un decesso o di conoscenza ‘di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica’ e alcuni profili della normativa sulla dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi pubblici funerari e delle relative aree e strutture. Il seguito dell?esame congiunto è quindi rinviato.