Cara Redazione,
Ho avuto modo di leggere il Vostro articolo, la fun.news numero 3595, in merito al chiarimento ricevuto dal Ministero della Salute (del quale però non trovo traccia sul sito del ministero stesso) dove si parla dell’obbligo di utilizzo della controcassa in zinco anche per inumazione, rifacendosi altresì alla circolare emanata nella giornata dell’ 8/4/2020.
Dopo aver esaminato l’ultima circolare appena citata, non ho trovato il punto dove si dice che sia obbligatorio l’utilizzo della controcassa in zinco, anzi in allegato 1 alla lettera C) si ribadisce il fatto che i materiali utilizzati per l’inumazione siano biodegradabili, quindi deduco che lo zinco non sia previsto da questa circolare.
Nello specifico, se proprio vogliamo esaminare, in modo approfondito la materia, rifacendoci sempre al D.P.R. n. 285/1990 unico punto fisso di fatto, in questo periodo di numerose circolari contenenti tante indicazioni, ma poche norme cogenti, si legge all’articolo 75 che: ” Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.” e se è vero che il defunto deceduto di COVID19 deve essere racchiuso dentro alla cassa di zinco obbligatoriamente come da comma 1 art. 25 DPR 285/1990 allora rispettando l’art 75 precedentemente citato, è di facile deduzione che le inumazioni per i defunti da COVID 19 dovrebbero essere rigorosamente vietate al contrario di quanto riportato dalla circolare ANCI dei giorni scorsi, circolare che per altro nella parte finale fa riferimento a squarci nel coperchio in zinco che nella norma di riferimento DPR 285/1990 ritroviamo all’art 75 comma 2 ma riferiti a feretri “normali” provenienti da comuni lontani o dall’estero quindi dotati di cassa in zinco, non di feretri infetti da malattia infettiva diffusiva.
La invito inoltre a riflettere su alcune questioni tecniche sull’argomento inumazione defunti covid-19 con zinco e senza valvola:
- tra 10 anni in fase di riesumazione si presenterà la necessità di bonifica, come andranno trattati questi zinchi?
-
nel momento in cui la valvola è assente come paventato dalla circolare ANCI ma non confermato dalla circolare del 8/4/2020 sicuramente la controcassa in zinco andrà incontro ad un veloce deterioramento per possibile fessurazione dovuta alle sovrapressioni generate dalla decomposizione con conseguente infiltrazione delle acque piovane che a loro volta andranno ad accelerare il deterioramento del materiale, il quale non potrà garantire lo scopo per il quale è stato progettato ovvero una idonea protezione del corpo infetto nel tempo, dando cosi la possibilità ai liquami ammorbanti di percolare nel sottosuolo.
Gentile Lettore,
la rinvio alla risoluzione della competente direzione del Ministero della salute (risoluzione che poteva reperire all’interno del sito www.funerali.org, se fosse stato abbonato) da cui può evincere le posizioni ministeriali a seguito di specifici quesiti, in questo caso posti da Utilitalia Sefit.
https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Circolari/cx02004111.htm
La rimando pure ad una precedente circolare Utilitalia Sefit, da cui potrà comprendere meglio la ratio delle norme emanate, che è un po’ più complicata di quanto apparirebbe, a prima vista.
https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Circolari/cx02004030.htm
Non concordiamo col suo ragionamento sull’art. 75 comma 1, bastando leggere il comma 2 dello stesso articolo (e infatti l’obbligo di cassa di zinco esiste sia per trasporti da estero che in caso di defunti infetti, in base ad artt. 18,25,30,31,32. Quindi non solo per chi proviene dall’estero):
Art. 75 D.P.R. n.285/1990:
1. Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro comune per le quali sussiste l’obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
Conveniamo con Lei che sarebbe opportuno un materiale diverso dallo zinco in caso di inumazione, ma al momento non ne esiste uno autorizzato per inumazione di defunti infetti. Probabile quindi che chi ha scritto la circolare ministeriale volesse proprio mantenere aperta una tale possibilità. E se manca il sostitutivo autorizzato dello zinco si ritorna ad usare lo zinco.
Circa la questione dello smaltimento dello zinco. Il virus COVID-19 ha una vita massima di 9 giorni. Il trattamento dello zinco derivante da esumazioni ordinarie, è uguale a quello che si può trovare per casi precedenti di defunti infetti o non infetti (la norma esiste da decine d’anni).
Infine sul deterioramento della controcassa. Il virus COVID-19, passato il periodo di vitalità, non determina effetti sulle falde aquifere
Il percolato derivante da inumazione di cadaveri con questa tipologia di infezione non è diverso dal normale percolato derivante da cadaveri di non infetti.
Per ultimo: la valvola da applicare a zinco sotto terra non sembra proprio utile. Il rigonfiamento possibile dello zinco, nella maggior parte dei casi deriva dall’elevata temperatura raggiunta dentro manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione stagna (infatti i cosiddetti scoppi bara sono per lo più localizzati d’estate). Ma sotto terra il sole non arriva e la temperatura a circa -1,50 metri dal livello di terra è abbastanza costante. Quindi non esistono le condizioni tecniche (sovrappressione) perché la valvola vada in funzione, dovendo scattare a sovrappressioni di 0,03 atmosfere. Ne consegue che la valvola è del tutto superflua in caso di inumazione.
Speriamo di aver risposto esaurientemente alle Sue domande.
BUONGIORNO,
UN CHIARIMENTO, PER INUMAZIONE SALMA DECEDUTA PER COVID, NON E’ SUFFICIENTE MANUFATTO BARRIERA?
GRAZIE
ANNA
X Anna,
no, ci vuole lo zinco.
In effetti, Il Ministero della salute chiarisce, a seguito di quesito specifico, che in caso di defunto infetto, con malattia infettiva e diffusiva ricompresa nell’apposito elenco di cui al DM 15/12/1990, è d’obbligo l’utilizzo di controcassa di zinco in caso di inumazione e che per motivi di garanzia della sicurezza dei lavoratori si deve soprassedere allo squarcio dello zinco (che era invece privato dall’art. 75 comma 2 del DPR 285/1990) in vigenza della OCDPC n. 655 del 25/3/2020.
Per i metodi di confezionamento rimanda poi all’allegato 1 alla circolare 1285 (ora sostituita dalla 12032).
Precisa inoltre che il richiamo all’uso di sostitutivi dello zinco (in Allegato 1 lettera C della circolare) è valido solo in caso di materiali e procedure autorizzati ex art. 31 del DPR n.285/1990.
E, proseguendo, chiosa e spiega che allo stato attuale non risultano materiali autorizzati ex art. 31 DPR n.285/1990 per inumazione di defunti infetti.
Conseguentemente si deve usare la controcassa di zinco, finché non venga autorizzato specificatamente detto sostitutivo.
X Domenico,
In primis una rettifica doverosa e necessaria (mi rivolgo a Lei ed al contempo a quanti parteciperanno a questa discussione, leggendo i vari post)
In realtà non è vero che la circ. min. Salute dell’otto aprile 2020 prevalga sulle altre fonti del diritto, essa è solo un atto istruttivo.
La circolare essendo l’ultima in ordine di tempo prevale su quelle precedenti (circolari) laddove si sovrappongano come materia. Da indicazioni vincolanti alle strutture sanitarie dipendenti dal Ministero della salute. Ma non può modificare norme adottate con forza di legge, regolamento ecc.
Per far questo dà indicazioni alle Regioni (che dovrebbero adeguare le proprie norme con conseguenti provvedimenti anche emergenziali, ma non solo emergenziali). Dà indicazioni vincolanti ai comuni per emanazione di ordinanza contingibile ed urgente che può essere solo secondo le indicazioni ministeriali. Il vincolo deriva dal D.L. n. 19/2020 e non dalla circolare stessa.
Chiedo scusa!
…Oddio, per ordine di “scuderia” dobbiamo obbedire, però, partendo la molto lontano, quando vigeva ancora il vecchio regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. n.803/1975, (in un quadro costituzionale assai diverso e più piramidale e schematico) già qualcuno al Ministero della Salute si pose il problema della cassa di zinco interna o esterna nell’inumazione , con la nota circ. min. n. 73 del 24 novembre 1982.
L’ordine in cui disporre le due casse è libero, spiega la circ. min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del vigente D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, anche se è consuetudine, ormai consolidata, disporre internamente, alla più preziosa cassa lignea, la spoglia e fredda controcassa di zinco.
La cassa di zinco esterna – a dir il vero – presenta criticità tecniche (specie nella tumulazione) ed estetiche soprattutto, accogliendo la più gelida contrarietà da parte di tutti gli impresari di pompe funebri, categoria con cui bisogna pur sempre confortarsi.
Ricordo azioni legali avanti alcuni T.A.R. intraprese da federazioni dell’imprenditoria funebre privata e risultate vincenti, contro ordinanze sindacali che imponessero l’uso esterno della lamiera, per facilitare, in caso di inumazione, il taglio della stessa.
Per il resto condivido pienamente la Sua analisi, tra 10 anni i campi di terra adibiti alla sepoltura dei cadaveri ammorbati da covid-19, se confezionati con il doppio feretro, saranno intasati da resti indecomposti da smaltire o attraverso una nuova inumazione o con avvio a cremazione diretta, opzione sempre possibile, consigliabile ma non sempre tra le più economiche.
Sotto il profilo gestionale non è e non sarà il massimo, siamo come l’Italia, stiamo indebitando i cimiteri di domani (deve proprio esser un vizio nazionale!)
X Sabrina,
in condizioni normali il certificato necroscopico da allegarsi ex post all’atto di morte già formato (D.M. 27 febbraio 2001?) non dovrebbe contenere la causa di morte, demandata alla scheda istat di cui all’art. 103 sub. a) Testo Unico Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265. Tutto questo per motivi di segretezza già richiamati dal R.D. n. 1265/1934 e dall’art.9 del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322
senza, poi, contare le numerose norme in tema di privacy (qui, per brevitas espositiva omesse) sui dati sensibili di natura sanitaria.
Il certificato necroscopico ha un contenuto minimo necessario, ossia la certificazione dell’incontrovertibilità del decesso, mentre possono esser utili informazioni integrative come la riduzione del periodo canonico d’osservazione (attraverso tanato-gramma ex art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295?) o nei modi indicati dalla circ. min. salute n. 12302 dell’8 aprile 2020, la quale interviene con leggere modifiche sulla precedente circ. min. n. 11285 del 1 aprile 2020. La finalità di queste preziose notizie aggiuntive pone in condizione l’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 396/2000, di rilasciare anzitempo (prima delle solite 24 ore) le autorizzazioni alla sepoltura, così da tender subito possibile la chiusura della cassa ed il trasporto funebre, alla volta del cimitero.
Ma questa è la procedura ordinaria, mentre ora si opera in regime di emergenza.
Sul codice “Y” da apporre sugli appositi registri cimiteriali vedo diverse soluzioni, per esser precisi almeno due, tra cui:
1) una specifica annotazione sulle autorizzazioni alla sepoltura che seguono, come documentazione di viaggio il feretro durante il suo trasferimento.
2) un appunto sul verbale di corretto confezionamento del feretro di cui al paragrafo 9.7 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24, oggi sempre più di competenza dell’addetto al trasporto, in cui far menzione di suddetto codice, quando si certifica che il defunto positivo a covid-19 è stato racchiuso nella duplice cassa di cui agli artt. 30 e 31 D.P.R. n. 285/1990, assieme all’adozione di tutte le altre precauzioni igienico sanitarie previste sia dalla prefata Circ. Min. sia dagli artt. 10, 11 e 18 dello stesso Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, senza dimenticare l’istituto della notifica di cui agli artt. 253 e 254 del Testo Unico Leggi SAnitarie, da inoltrarsi con le modalità dettate dal D.M. 15 dicembre 1990. Insomma in tempi di Corona Virus tutto il circuito informativo classico della polizia mortuaria esce pesantemente stravolto, in forza della circ.min. Salute del 1 aprile 2020 n. 11285.
Rimango sempre a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti o delucidazioni.
Scusate, ma in tema di inumazioni deceduti per COVID, ritengo che SOLO il trasporto ( anche nell’ambito dello stesso Comune) debba essere effettuato in doppia cassa, non l’inumazione; si può ovviare al problema utilizzando la cassa metallica esterna anzichè interna, come previsto dalla Circolare 24 del 1993, estraendo il feretro di legno, chiuso, al momento dell’inumazione e ponendo in terra solo quest’ultimo.
X Domenico,
convengo sulle Sue perplessità e le condivido, ma in tempi di emergenza la circ. min. Salute n. 11285 del 1 aprile 2020 prevale sulle altre ordinarie fonti del diritto (e qui si aprirebbe un fitto dibattito tra puristi del diritto funerario e fautori di una visione, invece, più funzionalistica ed elestica) ed IL Ministero tramite apposita risposta ad uno specifico quesito ha dettato la sua posizione ufficiale: niente taglio dello zinco in caso di inumazione di feretro confezionato con cassa lignea e metallica, questo perchè trattasi di operazione assai pericolosa, che i necrofori potrebbero legittimamente rifiutarsi di effettuare. Questi sono gli ordini e ad essi, obtorto collo, dobbiamo ottemperare.
Tra dieci anni (almeno per chi sarà ancora vivo ed in servizio) ci ritroveremo, all’atto dell’esumazione ordinaria, con una marea di cadaveri indecomposti, proprio perchè sotterrati con lo zinco non squarciato. A queste cose pensiamo, con una certa lungimiranza solo noi vituperati becchini, tuttavia dura lex, sed lex, come dicevano gli antichi giuristi romani, al momento dobbiamo solo obbedire, la priorità oggi è contenere e limitare l’avanzata dell’infezione, anche a tutela degli operatori del post mortem.
Concordo sulla pericolosità dello squarcio se la cassa di zinco fosse interna, perchè si rischierebbe di avere contatto diretto col cadavere, meno se la cassa di zinco fosse esterna, in tal caso l’unico rischio sarebbe quello infortunistico durante l’operazione, sovrapponibile a quello dello squarcio di cassa esterna in un caso non COVID; a mio avviso il divieto di squarcio previsto dalla Circolare Ministeriale è stato giustamente previsto tenendo conto del fatto che la norma è quella di utilizzare la cassa metallica interna, per motivi di maneggevolezza e di estetica; ma se la stessa è esterna il potenziale rischio di contaminazione si avrebbe solo nella malaugurata ipotesi di perdite della cassa lignea interna, cosa poco probabile per un feretro nuovo e a norma UNI.Inumando col feretro metallico non si fa altro che creare problemi di rischi e occupazione ulteriore di posti a terra ( già risicati) nei cimiteri al momento dell’esumazione.
Unica eccezione, in questa emergenza, potrebbe essere rappresentata dall’inumazione PROVVISORIA di feretro destinato successivamente, nel breve periodo, a una tumulazione definitiva,quest’ultima non praticabile nell’immediato per motivi organizzativi ( es. quarantena dei parenti)
Buongiorno,
sono solo un ufficiale di Stato Civile per cui non ho adempimenti fisici effettivi da adempiere. Autorizzo solo il seppellimento della salma richiamando la circolare 11285. ho segnalato all’obitorio che la salma andrebbe posta con lo zinco e con una “Y” a futura memoria.
La mia segnalazione ha ricevuto risposte simili a quelle del lettore di cui sopra.
Da alcune considerazioni che ho avuto da voi in passato ho imparato a fidarmi del vostro parere ma non sono riuscita ad argomentare così bene.
Uso le vostre argomentazioni con il medico e provo a rimettere in dubbio la questione dato che il necroscopo non è persona saccente e ci si può confrontare.
Saluto e ringrazio per lo studio,
Sabrina Visentini
Uff. Stato Civile
Comune di Cavarzere