Ci è pervenuto il quesito seguente:
Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?
I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?
No, la risposta è negativa.
Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 commi 2 e segg. avrebbe previsto la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulchri (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).
Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.
Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:
· Iure sanguinis o iure coniugii (diritto di consanguineità o vincolo matrimoniale) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione
· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.
L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.
Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.
L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolchri tra gli aventi diritto.
In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.
Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.
Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulchri il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.
Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.
Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.
Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:
Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.
Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.
Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche i problemi collegati all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.
Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.
Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.
Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione
Ciao a tutti, ringrazio anticipatamente Carlo per le preziose informazioni e per la passione che mette nelle tempestive e precise risposte alle domande proposte dagli utenti di questo blog. Ho avuto, anzi continuo ad avere problemi…con una cappella!… Eh sì, purtroppo siamo stati costretti a chiudere la cappella data in concessione a mio nonno, in quanto mio zio si rifiutava di partecipare alle spese di gestione della concessione, sebbene occupi un loculo ( ha seppellito nella cappella sua moglie). Mi sono informata al Comune, e lì non risulta, a quanto pare, alcuna autorizzazione alla sepoltura della defunta consorte di mio zio all’interno della cappella gentilizia di mio nonno. Ciò è molto strano. Tuttavia, da quello che ho letto su questo interessante blog, una salma che occupa un loculo di una cappella gentilizia per “benemerenza” acquista lo jus sepulchri e quindi non può essere rimossa. ( spero di aver capito bene). Atteso però che la cappella appartiene a mio nonno ed egli in qaunto concessionario risponde in qualità di “custode” dei danni provocati da “terzi”, egli a mio parere può chiudere a chiave la cappella e non fare entrare nessuno all’infuori dei suoi parenti in linea retta. Per logica dovrebbe essere così, ma mio zio riferisce che è stato ” leso nel possesso della cappella” e minaccia altresì di chiederci i danni morali.Non comprendo…
il diritto di sepoltura segue il dettato del D.P.R. n.285/1990, ossia del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e cioè spetta al concessionario e ai suoi familiari, per diritto di consanguineità
La questione è appunto questa: se concessionario resta sempre l’originario o, come anche io sostengo, previo inserimento della previsione nel regolamento comunale di polizia mortuaria, con il subentro nella concessione si ha un concessionario scorrevole (detto altrimenti: “mobile” e quindi nuovi familiari hanno diritto alla sepoltura, seppur, entro la massima capienza ricettiva del sepolcro. Se, fisicamente, non c’è più spazio nella tomba lo jus sepulchri, quale mera aspettativa si comprime naturalmente, sino ad estinguersi.
Nella trasmissione del diritto di sepolcro, proprio perchè questa avviene linearmente per jure sanguinis, è vietato ogni atto inter vivos, secondo parte della dittrina, invece, ciò sarebbe possibile per acta mortis causa.
In buona sostanza occorre normare il subentro nella intestazione della concessione. Una volta disciplinato con il regolamento comunale di polizia mortuaria, l’istituto del subentro segue i criteri della successione (legittima o testamentaria).
Il diritto alla tumulazione (relativo a sepolcro familiare o gentilizio) invece, si acquista per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il fondatore (ossia, jure sanguinis e non jure sucessionis), non può essere trasmesso per atto tra vivi, né per successione mortis causa e si estingue per ciascun titolare nel momento in cui il cadavere del medesimo viene deposto in quel dato sepolcro, salvo quel suo aspetto secondario attinente agli atti di pietà e di culto.
Lo jus sepulchri é tutelabile con l’azione negatoria (art. 949 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l’introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto. Altrimenti si possono esperire altre soluzioni proposte dall’Art. 1170 Cod. Civile come l’azione di manutenzione, ad ogni modo il comune rimane estraneo alla controversia.
Bisogna , però, ricordare, anche in base ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, sent. n. 4081 del 15 giugno 2010, che in occasione di ogni decesso il comune non può mai omettere un’accurata istruttoria sui titoli, ancorchè formali dello jus sepulchri, per verificare a monte del rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione in sepolcro privato il diritto, vantato dal defunto, all’accoglimento in un dato avello.
Il pronunciamento del Giudice Amministrativo evidenzia come gli aspetti di procedimento amministrativo possano, anche, venire a prevalere sulle situazioni di ordine sostanziale, cogliendosi l’occasione per segnalare come la verifica delle condizioni di accoglibilità nei sepolcri privati, costituisca un presupposto la cui omissione può determinare effetti che incidono sulla possibilità d’interventi sanzionatorio delle inadempienze, quando non ab-usi, da parte di privati.
Se la ventilata cessione dei loculi a soggetti estranei alla famiglia configura una surrettizia conpravendita di posti feretro non più ammissibile da quasi 36 anni, ossia dell’entrata in vigore del DPR n.803/1975, avvenuta il 10 febbraio 1976, il comune è tenuto a pronunciare la decadenza per violazione delle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal concessionario tramite la sottoscrizione del contratto di concessione.
Buongiorno,
mi chiamo Lorena e abito ad Imperia.
Ho la necessità di chiedere un parere molto importante:
il mio bisnonno ha avuto dal comune la concessione cimiteriale ed ha costruito una tomba di famiglia composta da 8 loculi. Di questi 2 sono stati occupati dai miei bisnonni che hanno lasciato 2 figli: mio nonno e suo fratello. Mio nonno e mia nonna sono mancati di recente e sono andati ad occupare altri 2 loculi. Ne restano liberi ancora 4. Mio zio non si è sposato e non ha figli e l’unica discendente della famiglia è mia mamma (figlia unica). Qualche giorno fa abbiamo scoperto che mio zio ha “marcato” con la vernice nera 3 loculi ritenendo che i 6 restanti dopo la morte dei bisnonni fossero da dividere 3 per ogni figlio. Sappiamo che l’intenzione dello zio è di “cedere” i 2 loculi che spetterebbero a lui a persone estranee alla famiglia.
Mia mamma ed io vogliamo opporci perchè è un’offesa alla famiglia e una mancanza di rispetto verso mio nonno ed i bisnonni che l’hanno costruita.
Sto tentando di trovare presso il Comune copia della concessione cimiteriale per vedere se all’interno della stessa è previsto qualcosa. Ma la mia domanda è: posso impedire che mio zio ceda i loculi a persone diverse dalla famiglia? Posso pretendere che mio zio comunichi al Comune che non potrà essere tumulato nessuno che non appartenga alla famiglia (visto che è lui l’attuale concessionario)?
Nel caso in cui abbia individuato i soggetti estranei da tumulare, come faccio a saperlo? Può averlo fatto tramite testamento? Deve averlo comunicato al Comune?
Vi ringrazio per l’aiuto che vorrete/potrete darmi.
X Maddalena,
La regolazione del diritto di sepoltura è data dall?art. 93 dPR 10 settembre 1990, n. 285 (e, prima, dal dPR 21 ottobre 1975, n. 803)
Non dovrebbe sussistere l’ipotesi per la quale l’ufficio comunale della polizia mortuaria non sia stato coinvolto in occasione della tumulazione del feretro illegittimamente ospitato nel sepolcro gentilizio oggetto del Suo quesito, in quanto la tumulazione (ma anche lo stesso accoglimento nel cimitero) dovrebbe importare un?attività istruttoria idonea a verificare preventivamente la titolarità di un diritto personale per l’accesso nel cimitero e, quindi, per la tumulazione della salma in un determinato sepolcro privato.
Detta attività istruttoria dovrebbe concludersi con un’autorizzazione amministrativa, anche se non necessariamente articolata, in quanto si valutano solo i titoli formali (cioè il rapporto di consanguineità del de cuius con il fondatore del sepolcro sulla base del combinato disposto tra l’atto di concessione ed il regolamento municipale di polizia mortuaria).
Tuttavia, non ci si nasconde come, a volte, possa anche accadere quanto da Lei segnalato, specie laddove la struttura organizzativa dell’ente locale possa presentare determinate caratteristiche di inefficienza gestionale.
Per quanto riguarda la Sua tutela dalle c.d. “interferenze” dello “zio inadempiente” si ritiene di dover ribadire che il comune è del tutto estraneo dalle relazioni interpersonali delle parti interessate, mentre la parte lesa, ossia Lei, può avvalersi dei rimedi posti dal codice civile o dall’Art. 949, comma 2 (azione negatoria) o dall?art. 1170 C.C. (azione di manutenzione), in ogni caso restando il comune estraneo alla controversia.
Si riafferma, tuttavia, anche alla luce del recente pronunciamento Consiglio di Stato, Sezione V, sent. n. 4081 del 15 giugno 2010, la centralità della preventiva azione di ricognizione sullo jus sepulchri da parte degli uffici comunali prodromica al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura in sepolcro privato.
La decisione del Consiglio di Stato, in effetti, rileva come gli aspetti di procedimento amministrativo possano, anche, venire a prevalere sulle situazioni di ordine sostanziale, cogliendosi l’occasione per segnalare come la verifica delle condizioni di accoglibilità nei sepolcri privati, costituisca un presupposto la cui omissione può determinare effetti che incidono sulla possibilità d’interventi sanzionatorio delle inadempienze, quando non ab-usi, da parte di privati.
Grazie per la risposta. Praticamente, oltre al danno anche la beffa! Mio nonno paga e mio zio fa l’asso pigliatutto. La legge a volte premia i più furbi e a pagare sono sempre le brave persone. Assodato che mio zio anche se non è concessionario può entrare quando vuole in cappella e se non lo facciamo entrare, possiamo anche passare i guai ( di che tipo? intervengono i vigili?)…in caso di morte,il concessionario e gli altri eredi si possono opporre alla sua sepoltura in quella cappella? ci vuole un accordo scritto?.
X Maddalena,
consiglio preliminarmente la consultazione di questo link:
https://www.funerali.org/?p=927&wpmp_switcher=mobile
Ad ogni modo, salvo accordi interni da notificare all’amministrazione ed a cui il Comune rimane estreaneo, la manutenzione dei sepolcri sorti su area data in concessione ai sensi dell’Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285 spetta ai concessionari, in quanto sono solo questìultimi ad aver contratto, attraverso la stipula dell’atto di concessione, determinati obblighi di fronte all’ente concedente (= il comune).
Sino a quando il feretro “sine titulo”, ossia senza una legittimazione ad occupare un loculo in quel determinato sepolcro oggetto della controversia rimarrà al proprio posto non potrà esser inibito il cosidetto diritto secondario di sepolcro, ossia il potere per i congiunti del de cuius di accedere alla tomba per atti di pietas e riti di suffragio (= non è possibile sostituire il lucchetto).
chiedo un consiglio…Vorrei che mio zio contribuisca a pagarre le spese di concessione della cappella e anche la manutenzione. Lui è tenuto, oppure lo è soltanto il concessionario.
ciao a tutti, mi chiamo Maddalena e sono della provincia di Bari.
Molti anni fa mio nonno ebbe la concessione da parte del Comune per costruire una cappella gentilizia. Terminati i lavori, il fratello di mio nonno,verbalmente, gli promise che avrebbe contribuito alle spese di concessione e di edificazione della cappella. Lo stesso, successivamente, chiese di poter seppellire sua moglie nella cappella di mio nonno e mio nonno, buon uomo, non si oppose. Ora dal 2007 mia zia occupa illegittimamente e a costo zero, la cappella di mio nonno nonostante miio zio si sia rifiutato di pagare il famoso contributo promesso. Ora, attesi gli enormi sacrifici che mio nonno ha fatto per costruire la cappella, abbiamo pensato di chiuderla e cambiare il lucchetto, impedendo così l’accesso a mio zio. In più, visto che mio zio non onora le sue promesse, vogliamo fargli causa chiedendo innanzitutto che porti altrove la salma della moglie ( visto che non ha contribuito a pagare la cappella) e poi che risarcisca tutti i danni ( anche morali) a mio nonno, che ha come unica colpa in questa triste vicenda, l’essersi fidato di mio zio, persona poco seria. Mio zio non teme nulla, anzi ci sbeffeggia, sostenendo che in una eventuale causa civile, mio nonno ci rimetterà solo soldi, perchè sostiene che oramai la salma non può essere spostata e che se continuiamo a chiedergli soldi farà un esposto in procura e al comune( è follia!!!). Noi vogliamo giustizia, non mi sembra giusto che una persona che nella vita ha fatto mille sacrifici debba pagare per chi invece nella vita non ha mai fatto nulla!! Scusate lo sfogo…
Va precisato come lìarea cimiteriale e i sepolcri siano parte ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile del demanio comunale, e ciò ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità anche degli elementi patrimoniali. Tuttavia la “commerciabilità” ha un limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative in cui avvennero gli atti concessori; infatti prima del DPR 803/1975 (entrato in vigore il 10.2.1976) era prevista la trasmissione a terzi di tale diritto, così infatti disponeva l’Art. 71 del Regio Decreto n.1880/1942, ragion per cui per quelle concessione antecedenti, parte della giurisprudenza e della dottrina considerano la alienazione del sepolcro un diritto acquisito e, di conseguenza, la consentono in via residuale.
Pertanto esistono opinioni volte a sostenere che, in regime di concessione perpetua, la cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri ivi tumulati, possa essere ceduta dal concessionario a terzi, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare, trasferimento dello jus sepulchri l’insussistenza di lucro o speculazione.
Un?altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, in vero maggioritaria, alla quale appartiene buona parte degli studiosi di diritto funerario nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall?art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall?art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione. Visto e considerato che il concetto di lucro si riferisce ad ogni possibile incremento economico di un patrimonio, da ciò consegue il divieto per tutti i privati di conseguire tale vantaggio attraverso la cessione del diritto d?uso di un sepolcro. Si aggiunga poi, che, ai sensi dell’art.109 comma 2 del DPR 803/75, ogni disposizione contraria o incompatibile ad esso, è stata abrogata dalla data del 10.2.1976, quindi anche la possibilità di cessione totale o parziale del diritto d?uso delle sepolture.
Salve,
Agosto 1989 fu fatto un atto notarile di ceduta di comproprieta su un
fabbricato in cambio di due loculi in una cappelle privata con uso
perpetuo. Ultimamente mi e` stato detto che i miei genitori verranno
spostati dai questi loculi dopo 40 anni. Vorrei sapere se questa e`
una legge oppure e` il desiderio di certe persone. Vorrei sapere
se questo e` veramente possibile. Grazie.