Ci è pervenuto il quesito seguente:
Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?
I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?
No, la risposta è negativa.
Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 commi 2 e segg. avrebbe previsto la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulchri (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).
Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.
Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:
· Iure sanguinis o iure coniugii (diritto di consanguineità o vincolo matrimoniale) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione
· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.
L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.
Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.
L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolchri tra gli aventi diritto.
In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.
Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.
Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulchri il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.
Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.
Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.
Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:
Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.
Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.
Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche i problemi collegati all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.
Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.
Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.
Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione
X Sabrina
Il Papà (mi spiace per lui) non è proprietario di nulla, se non di lapidi, arredi e manufatti murari se la tomba è stata costruita da un privato su area data in concessione (altrimenti nemmeno quest’ultima ipotesi è praticabile), semmai, è concessionario di una cappella gentilizia eretta su porzione di suolo cimiteriale.
Il cimitero ex Art. 824 comma 2 è demanio comunale ed ai sensi dell’Art. 823 i beni demaniali sono inalienabili e non usucapibili, e non possono costituire diritti a favori di terzi in quanto appartengono alla collettività.
Ora, in realtà, in vigenza dell’Art. 71 REgio DEcreto n. 1880/1942 il diritto di sepolcro sarebbe stato trasferibile mortis causa o per acta inter vivos (atti a contenuto privatistico e patrimoniale), ma questa possibilità decade definitivamente dal 10 febbraio 1976, quando entra in vigore il DPR n.803/1975, il cui articolato è, per altro riconfermato dal vigente DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale, con l’Art. 92 comma 4, tra l’altro, vieta il fine di lucro, e, quindi, la compravendita, nelle concessioni cimiteriali. Lo Jus SEpulchri si trasmette solo Jure Sanguinis, ossia per diritto di consanguineità tra i discendenti del fondatore ddel sepolcro (= il primo concessionario che ha stipulato l’originario atto di concessione con il comune).
Il sepolcro ha natura familiare (= gentilizia) e la “riserva”, ossia il novero delle persone cui è riservato il diritto di sepolcro ex Art. 93 DPR n.285/1990 è desumibile dal combinato disposto tra l’atto di concessione ed regolamento comunale di polizia mortuaria.
salve scrivo da palermo e volevo avere delle informaz importanti.mio padre è proprietario di una sepoltura con 7 posti. questa sepoltura e di eredità. e gli unici che portano il cognome di questa sepoltura sono mio padre mia zia cioè la sorella di mio padre e le mie io e le 2 mia sorelle. lui vuole vendere i posti ma non ha domandato nessun documento a noi e neanche a sua sorella. la mia domanda è! può vendere mio padre questi posti senza le nostre firme, e senza documenti nostri? può fare entrare gente estranea senza il nostro permesso? o senza il permesso di sua sorella? o ci vuole solo la firma ho il permesso di sua sorella x fare l’entrambi le cose? grazie aspetto sue risposte
lo jus sepulchri è composto da un complesso differenziato di situazioni giuridiche: in primo luogo di un diritto primario, consistente nella duplice facoltà di essere sepolti e di seppellire altri in un dato sepolcro; e di un diritto secondario che ha come contenuto la facoltà di accedere al sepolcro e di opporsi alle trasformazioni che arrechino pregiudizio alla sepoltura. Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo jus sepulchri.
Il diritto secondario di sepolcro attiene agli atti di pietà e di culto verso i defunti e non può esser inibito, con atto arbitrario, da parte del concessionario nei confronti della vedova del de cuius, la quale, potrà sempre, con oneri a proprio carico, decidere la traslazione del de cuius verso un’altra destinazione o forma di sepoltura in diverso luogo. Si tratta di applicare anche al regime delle traslazioni il criterio di poziorità, in tema di scelat cremazionista, declinato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990.
In buona sostanza prevale la volontà del defunto (jus eligendi sepulchrum), nel suo silenzio quella del coniuge (jus coniugii) poi quella dei congiunti di primo grado, di secondo e così via sino al sesto livello di parentela, cioè l’ultimo riconosciuto dalla Legge Italiana (Artt. 74 e segg. C.C.)
Il diritto secondario di sepolcro è sempre tutelabile dinnanzi al giudice
Un quesito dalla Campania: può un padre, in cattivi rapporti con la vedova di suo figlio, negarle l’accesso alla cappella di famiglia in cui si trova tumulato il marito? In tale frangente la moglie soperstite che diritti ha? Potrebbe traslare il marito altrove? O ottenere giudizialmente il diritto di accedere alla tomba?
Grazie dell’attenzione,
Leon
L’atto di concessione configura un comunione indivisibile tra i titolari di quote della stessa.
In questa disciplina così complessa ed intricata, strategico è il ruolo rivestito del regolamento comunale di polizia mortuaria. Dobbiamo, infatti, considerare l’Art. 114 Cost. (con cui si individuano i c.d. livelli di governo, tra i quali non sussistono rapporti di gerarchia o supremazia, tanto che l’art. 129 Cost. è stato abrogato). Poi, dovremmo considerare l’art. 117, 6, 3° periodo Cost. con cui il legislatore riconosce una potestà regolamentare agli enti di governo privi di potere legislativo vero e proprio, seppure “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro affidate dalla Legge”.
Chi intende subentrare nella intestazione deve provare di averne diritto, esibendo l’atto di concessione (compravendita, donazione o altro titolo finché ciò è stato possibile) e le certificazioni (o autocertificazioni) attestanti i rapporti di parentela.
E’ interesse dell’Amministrazione comunale utilizzare al meglio il patrimonio cimiteriale già costruito, favorendo il completamento della capienza dei sepolcri.
Se il regolamento di polizia mortuaria comunale prevede questa fattispecie è anche possibile ricorrere all’istituto della rinunzia e dell?accrescimento.
La rinununcia di un avente diritto in fase di subentro ereditario a favore della massa degli altri soggetti, che invece accettano, altro non fa se non accrescere il diritto di chi accetta.
Salve volevo sapere se degli eredi concessionari di una cappella gentilizia rinunciano al diritto concessorio possa subentrare al posto loro una loro cugina di 2° grado ad essere titolare lei della cappella?
Le opere di manutenzione vengono svolte da chi le richiede, avendone titolo e per la quantità e la qualità richiesti. La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune e viene regolata fra gli eredi. Non è obbligo del Comune effettuare ricerche sugli aventi titolo, a meno che non debba procedere ad ingiungere specifiche manutenzioni o per procedere a decadenza della concessione.
Nel merito del quesito posto occorre distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa. Il diritto ad essere sepolto nella tomba è iure sanguinis, cioè dipendente dal rapporto col fondatore del sepolcro ed indipendente dalla quota ereditata.
La definizione di concessionario è, in genere, riferita alla persona che stipula la concessione cimiteriale, definito anche come “fondatore del sepolcro” e rispetto a questi, va individuata la famiglia, cioè le persone che devono essere considerate familiari del concessionario.
Al momento costitutivo della concessione di cui all?art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un?unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l?avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l?utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall?atto di concessione.
Il comune di prima sepoltura (Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003) può autorizzare l?estumulazione straordinaria per destinare la salma ad altra sepoltura (ex art.88 del DPR 10 settembre 1990, n.285). Tale operazione dovrà svolgersi alla presenza del coordinatore sanitario o di suo delegato e dell?incaricato del servizio di custodia.
Occorre, però, un atto di disposizione in tal senso da parte dei congiunti dei defunti da traslare in altro cimitero, i parenti sono individuati secondo il principio di poziorità (potere decisionale + preminenza nel decidere) di cui all’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990, prevalgono, quindi, i famigliari con il grado di parentela più stretto, cioè prima quelli di primo livello (indifferentemente ascendenti e discendenti), poi a scalare quelli di secondo e così via come enunciato dagli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile, ossia sino al sesto grado di parentela compreso.
La rinuncia al posto salma, meglio se formalizzata al comune con atto ufficiale ed autenticato (una scrittura privata non è idonea a disciplinare diritti personalissimi e, quindi, costituzionali come lo Jus SEpulchri) dovrebbe produrre un accrescimento delle quote di jus sepulchri in capo allo zio superstite e titolare della concessione, sempre che il regolamento di polizia mortuaria contempli l’istituto del subentro nella titolarità della concessione.
E’del tutto illegittimo richiedere o pretendere un risarcimento per i posti salma liberati in quanto la Legge (Art. 92 comma 4 DPR n.285/1990) sottrae lo jus sepulchri dal regime dei beni patrimoniali, in quanto vieta espressamente il fine di lucro nelle concessioni cimiteriali o nella cessione del diritto d’uso.
Attenzione: se la concessione è sorta per ospitare tassativamente le salme del nonno e dei fratelli e queste vengono traslate in altra sede potrebbe prodursi la decadenza della concessione stessa per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio.
Avrei bisogno di avere una informazione, le pongoil mio quesito:
nel 1950 mio nonno assieme ai suoi fratelli hanno preso in concessione perpetua il terreno dove hanno costruito la tomba di famiglia. Ora sono tutti defunti ed è rimasto uno solo dei suoi fratelli, il quale senza interpellare nessuno ha speso tanti soldi per farla rimettere apposto… a distanza di 2 anni ha fatto una riunione con tutti i “nipoti” discendendi e ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute. Dato che nè io nè i miei genitori abitiamo nella stessa regione, volevamo portar via i miei nonni e mio zio in un cimitero più comodo. A prescindere dal costo del “trasloco” mi è possibile chiedere all’ unico “intestatario” del monumento la ” buona uscita” visto che gli lascio libero 3 posti, ed in teoria mio nonno aveva messo la quuota maggiore in quanto aveva prenotato i posti sia per lui che per la nonna ma anche per i propri figli che erano 3, fortunatamente 2 sono ancora vivi e se dovessero morire hanno già espresso l’idea di non essere sepolti così lontano da noi. Non è una questione di lucrare, ma dato che mio nonno ha speso soldi e che i posti anoi riservati sono stati già occupati da altri, posso richiedere il compenso per lasciare liberi i loculi? Il comune di radicamento mi ha gioiustamente detto che loro non entrano in merito a questioni famigliari e quindi di rivolgermi ad un avvocato, ma prima di fare un passo del genere vorrei sapere se è possibile oppure lasciar stare a priori. Grazie mille
Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134 Posto che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in un edificio sepolcrale, la concessione amministrativa fa soltanto presumere la coincidenza della figura del fondatore con quella del titolare della concessione stessa, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, che può essere manifestata in qualunque forma e risultare anche da elementi indiziari e presuntivi (nella specie, è stato qualificato cofondatore di un sepolcro il soggetto che, sebbene non titolare della concessione amministrativa, aveva contribuito per metà alle spese di costruzione e di mantenimento del sepolcro e il cui nome era inciso sul frontespizio della cappella, dove era stato seppellito insieme ad altri familiari).
Se si eccettua il caso di eventuali benemerenze (Art. 93 comma 2 DPR n.285/1990) da valutarsi alla luce del regolamento comunale di polizia mortuaria, autorizzate di volta in volta dal concessionario, previa comunicazione al comune, il sepolcro gentilizio è sibi familiaeque suae, ossia per il concessionario e per la propria famiglia, quindi l’accoglimento all’interno del sepolcro è RISERVATO al fondatore del sepolcro ed ai suoi congiunti. La definizione di “famiglia” così come la RISERVA dei posti feretro è data dal combinato disposto tra il regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al momento in cui sorge il rapporto giuridico della concessione e l’atto stesso di concessione, cioè il contratto.
Per approfondimenti ulteriori si consiglia di consultare questo link: https://www.funerali.org/?p=316
Si ribadisce la centralità del regolamento comunale di polizia mortuaria per la pianificazione dei sepolcri privati, più volte richiamata anche dal Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal Regolamento Regionale n.1/2007