Vendita di tombe tra privati

Ci è pervenuto il quesito seguente:

Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?

I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?

No, la risposta è negativa.

Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 commi 2 e segg. avrebbe previsto la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulchri (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).AAAA0049

Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:

· Iure sanguinis o iure coniugii (diritto di consanguineità o vincolo matrimoniale) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione

· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.

L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.AAAA0028

Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.

L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolchri tra gli aventi diritto.

In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.

Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulchri il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.

Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.

Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:

Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.

Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.

Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche i problemi collegati all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.

Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.

Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.

Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro  o speculazione

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Carlo Ballotta

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210 thoughts on “Vendita di tombe tra privati

  1. Gentile Sig. Carlo
    mi permetto di inviarle gli ultimi aggiornamenti.
    Ho scritto all’URP del cimitero Verano di Roma il quale mi ha subito risposto – per telefono !nulla scritto – dicendo che noi eredi dobbiamo solo firmare un foglio per autorizzare la zia alla quale soltanto spetta provvedere all’eventuale estumulazione dei suoi genitori ivi sepolti ,ridurli ( scusate) e poi risistemarli lì .
    Può metterci delle salme anche cremate ( scusate di nuovo).
    Non so se un’operazione del genere si può fare solo se simultanea, cioè da una parte si procede ad estumare i nonni e dall’altra si procede ad utilizzare il fornetto per altri familiari, che ovviamente debbono essere deceduti.-
    Cosa mi dice?
    Grazie per il suo illuminato parere.

  2. X Franco,

    “Come vorrei…che fosse possibile!” Giusto per non citare la nuova canzone di Vasco; e invece no!

    in estrema sintesi: La possibilità da Lei ventilata non è ammissibile ed ogni atto in questa direzione sarebbe nullo di diritto.

    La Legge, infatti, proibisce il…”cortocircuito” della cessione dei titoli di sepoltura tra privato e privato. I sepolcri, ed i diritti su di essi insistenti, infatti, sono extra commercium.

    Il Legislatore, in effetti, vede con diffidenza la libera circolazione dei diritti d’uso sui manufatti sepolcrali, anzi pare proprio volerla impedire con diverse norme con le quali statuisce:

    La demanialità delle aree cimiteriali e, quindi, dei sepolcri in essa edificati (Art. 823 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile.

    il rapporto tra concessionario e comune, quale ente concedente, che appunto si configura come una CONCESSIONE amministrativa (è quasi tautologico, ma giova ripetere questo concetto!) e non come un diritto di proprietà liberamente trasferibile. (Capo XVIII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/1990).

    Il divieto di lucro e speculazione sulle concessioni cimiteriali (Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990).

    L’abrogazione esplicita di tutte le vecchie disposizioni (Art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942) che avrebbero permesso la trasmissione per atti negoziali a contenuto privatistico dello Jus Sepulchri, ora divenute incompatibili con il nuovo ordinamento di polizia mortuaria introdotto con l’avvento del DPR n.803/1975 e ripreso, quasi in toto, dall’odierno e vigente DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    La personalità e familiarità dello Jus Sepulchri che si trasmette unicamente jure sanguinis o, a certe condizioni anche jure haereditatis, ma mai per acta inter vivos, men che meno a contenuto patrimoniale.

    L’unica soluzione esperibile e LEGALE è la retrocessione al Comune della tomba liberatasi a seguito dell’estumulazione, essa, attraverso la rinuncia (= atto unilaterale ed irreversibile) dei precedenti titolari, rientrerà in possesso del comune che potrà, quindi, riassegnarla con una nuova concessione, in base a modalità e procedure dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Lei pertanto può solo candidarsi presso l’Ufficio Di Polizia Mortuaria del Suo Comune a divenire, magari attraverso apposita graduatoria, nuovo concessionario della cappella dismessa.

    Attenzione: l’estumulazione, ex se, potrebbe implicitamente comportare l’estinzione della concessione a causa dei naturale esaurimento dei fini (dar sepoltura a quei particolari defunti) per i quali essa stessa era sorta, così senza bisogno di un atto formale di rinuncia da parte del concessionario i loculi ritornerebbero automaticamente nella disponibilità del Comune, il quale prenderà conoscenza della situazione prodottasi con un atto meramente ricognitivo sulla cessazione degli effetti giuridici del rapporto concessorio.

  3. x Carlo
    salve sig. Carlo ho un quesito da esporle:
    mi puo spiegare come posso fare per regolarizzare il trasferimento di una cappella gentilizia da una famigliax alla mia famiglia.
    i concessionari x stanno cambiando paese e quindi si portano le salme via e mi hanno proposto di accedre al diritto di concessione se è giusto definirlo.
    grazie

  4. Carissimo Carlo
    finalmente ho capito qualcosa in campo “funereo”!!
    Riferirò ai parenti e se c’è ancora qualche dubbio La disturberò ancora !
    Posso fare i complimenti a Lei per la Sua splendida ironia e la Sua allegria per cose diciamo un po’ particolari?
    Mi dispiace che sta a Modena,io sono di Roma altrimenti un caffè lo potevamo prendere alla…salute dei nostri cari…defunti!!

    Grazissime e sicuramente a presto.

  5. X Margherita,

    “…E adesso ascoltami! Non voglio perderTi, però non voglio neanche, neanche illuderTi […]” come cantava Vasco (lo adoro!) negli ormai lontani anni ‘90, fuor di metafora qui ci dobbiamo capire, perché o adottiamo un comune codice comunicativo (il cosiddetto “necroforese”, ossia la vulgata di noi poveri e reietti beccamorti) o se continuiamo a parlare due lingue diverse, pur se rispettabilissime, io non sono in grado di aiutarLa: Si deve fidare e mi deve credere (almeno per una volta) Lei, per l’ordinamento italiano di polizia mortuaria (posizione funzionale ad attuare l’istituto del subentro, laddove ammesso dal Regolamento Comunale di cui ribadisco la centralità strategica per i buon governo dei posti salma) è, rispetto al Suo padre, innanzi tutto DISCENDENTE., poi per gli aspetti patrimoniali sarà anche erede (ma, in questo caso, non ci interessa!). Quindi, schematizzando: Jus SEpulchri = diritto personalissimo —> criterio della consanguinetà (e basta!) per determinare chi possa avvicendarsi al de cuius nella titolarità della tomba in questione, compresi i diritti di gestione.

    La solenne “fregatura” delle sepolture perpetue è proprio la loro immota, rigida intangibilità (almeno secondo una lettura molto formale della norma) Se, infatti, le concessioni eterne non hanno mai fine e l’estumulazione, di rigore, si esegue alla scadenza della concessione stessa la conseguenza è chiara: i feretri tumulati in loculo concesso a tempo indeterminato non saranno mai oggetto di estumulazione, se poi consideriamo come il loculo sia stato “dedicato” solo ed unicamente ad un particolare defunto siamo all’impasse più totale ed un caso di luttuoso bisogno non sarà possibile usare la tomba per deporvi un nuovo defunto. Questi due elementi: cioè la durata illimitata della concessione e la riserva così tassativa e perentoria impressa al tumulo sono tali da inibire, sub specie aeternitatis, l’estumulazione e quindi il “riciclo” della sepoltura.

    Questa è la Legge (purtroppo!) Il genio italico ha però, inventato qualche trucco diabolico per svincolarsi da queste spire così soffocanti: gli escamotages sono i seguenti, ma debbono trovare cittadinanza nel regolamento municipale di polizia mortuaria.

    1) se l’atto di concessione, in sè scarno e lacunoso, non statuisce il divieto assoluto di estumulazione si procede così: si presenta al comune formale richiesta di estumulazione FINALIZZATA non al trasferimento dei feretri in altra sede (altrimenti perdereste il diritto sulla tomba per estinzione della funzione della stessa), ma solo alla ricognizione sullo stato di scheletrizzazione delle salme: in altre parole si chiede all’ufficio di polizia mortuaria la raccolta delle ossa in apposita cassetta ossario (se possibile) altrimenti, qualora le salme fossero ancora intatte si provvederà alla loro cremazione, precisando come le ossa o le ceneri permarranno nello stesso loculo. Con questa riduzione nell’ingombro dei feretri si aggira la norma e si ricava nuovo, preziosissimo spazio: idealmente i suoi nonni saranno sempre sepolti, come secondo atto di concessione, in quell’avello, non come cadaveri, bensì come loro trasformazione di stato: cioè quali ossa o ceneri.

    Punto secondo (e qui sarò brutale!) secondo la legge dei subentro che deve esser compiutamente disciplinato in sede locale, avreste più diritto Lei (Figlia) Sua sorella (Figlia) Sua madre (coniuge superstite) in quando legate più strettamente da vincolo di filiazione e coniugio con il fondatore del sepolcro (= Suo padre) alla sepoltura in quel dato loculo…ma Dio ce ne scampi!

    Però…però: Voi in quanto e SE subentrate al concessionario primo (= Suo Padre) godete del diritto di sepolcro sia attivo e passivo, vale a dire che potete in quel particolare sepolcro esser tumulate voi stesse (non Glielo auguro!) e tumulare a vostra volta vostri congiunti, tra i quali si potrebbe annoverare la zia con relativo marito (quest’ultima ha così tanta voglia di morire da voler predisporre il fornetto?). E’ semplice (o…dannatamente complesso?) Voi, quali DISCENDENTI e nuovi concessionari, poichè subentrati, liberamente addivenite ad una compressione del Vostro Jus Sepulchri, (da formalizzare al comune) in favore di un soggetto terzo, purché sia pur sempre un vostro parente…e qui ritorna il caro e vecchio concetto dello jure sanguinis. Qui, nella mia città (io sono di MODENA) chiamiamo questa opzione “tumulazione in sovra tassa”, al di là del nomen juris è una soluzione intelligente per un riuso responsabile del patrimonio cimiteriale che, come noto, non è dilatabile all’infinito.

    Per adesso ho finito con i miei discorsi seri ed inopportuni a sfondo mortifero, ma rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti…io sono sempre qua ehhh già!

  6. Gentile Sig. Carlo
    sì il loculo è perenne – i nonni sono morti uno nel 1970 e l’altro nel 1971-Nella concessione del 1970 a mio padre vedo elencati solo i nomi dei nonni, come ho detto – null’altro.
    L’atto di concessione è estremamente scarno.
    Ho capito bene? In questo caso non si ha eredità né dei familiari di mio padre (sorella) né degli eredi (noi)
    Le salme sono lì dal 1070/71.
    Se si dovessero risistemare i nonni in altro modo quindi si perde il diritto al loculo ed ovviamente alla possibilità di inserire altre due salme?
    Quindi la zia non potrebbe essere sepolta li’ ( se non spetta al marito almeno a lei?)
    Mi sembra che nel caso di riduzione, potrebbero entrare altre salme:
    “””(19) La riduzione in resti ossei di salma tumulata, ex art. 86, comma 5, del d.P.R. n.285/1990, con mantenimento della cassetta dentro la stessa tomba, consente di ampliare l’originaria capacità ricettiva delle tombe limitata ai soli feretri.””””
    ho letto che un’eventuale richiesta del comune per vari motivi deve essere indirizzata alla famosa sorella e non ai cosiddetti “eredi” (noi tre)
    Mi scusi.. ho letto tutto ed…ho capito poco !!
    Mi sembra strano… un loculo concesso perennemente ( quindi i nonni ormai sono cenere !! ) che senso ha ? cosa si deve fare di questi posti perenni se nessuno ci può più andare e se non sono né x i familiari e collaterali né x gli eredi ?
    Mi aiuti!!
    Posso dire alla zia : raccogli i resti dei tuoi genitori ed usa i posti per te ed i tuoi eredi?
    Bisogna fare una comunicazione al Comune di Roma?
    Grazie della pazienza!!

  7. X Margherita,

    Preliminarmente consiglio di consultare i seguenti links, interni a questo blog, giusto per chiarirci le idee su alcuni istituti del diritto funerario.

    https://www.funerali.org/cimiteri/eredi-o-discendenti-283.html
    https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html

    Ma il loculo in questione è già occupato dalle spoglie mortali dei suoi nonni? Sarebbe utile saperlo, perché in questo caso se materialmente non c’è più posto per l’immissione di un nuovo feretro, salvo non disporre l’estumulazione volta alla riduzione (ove possibile) dei resti ossei in cassetta ossario, al fine di recuperar spazio, lo Jus Sepulchri spira ex se, cioè si estingue naturalmente e da solo senza più poter esser esercitato e a nulla servirebbe accampare presunti diritti di sepoltura….secondo me, tra l’altro molto labili ed incerti, in quanto il marito di una sorella, del concessionario primo, quale affine dello stesso, dovrebbe esser indicato, in modo esplicito, nell’atto di concessione come portatore dello Jus Sepulchri per far poi valere questo suo diritto nel proprio post mortem.

    Attenzione: il loculo come le tumulazioni tutte si configura come una sepoltura privata e dedicata: se, allora, la tomba è stata concessa solo ed esclusivamente per i suoi nonni, con i loro nominativi “cristallizzati” e ben “scolpiti” nell’atto di concessione le conseguenze sono almeno due:

    1)) Per tutta la durata della concessione (…a proposito il loculo é perpetuo?) è inibita l’estumulazione, anzi una richiesta in tal senso, pur se legittima in sé, determinerebbe un esaurimento del fine stesso nel rapporto concessorio con conseguente estinzione della concessione stessa e rientro del manufatto, nel pieno possesso del Comune, così la Sua famiglia finirebbe con il perdere definitivamente questo loculo.
    2) lo stesso atto di concessione nella sua rigidità prescrittiva, impedisce che le salme di altri possano esser ivi deposte, proprio perché trattasi di sepoltura sorta, sulla base di un titolo concessorio così preciso e puntuale, solo ed unicamente per accogliere le mortalel exuviae dei Suoi nonni.

    Ad ogni modo il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 –come norma quadro- ci fornisce alcuni spunti di riflessione con il suo Art. 93, comma 1 I Periodo.

    Data, però, la voluta genericità “a maglie larghe” del succitato primo comma dell’Art. 93, la definizione dell’ambito delle persone da considerarsi come appartenenti alla famiglia del fondatore e per ciò stesso aventi diritto alla tumulazione, è rimessa al regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Questa elasticità dà modo ai comuni di utilizzare tale estrinsecazione dell’idea stessa di famiglia (mononucleare, allargata, patriarcale?) come strumento di gestione del cimitero e di rispondere alle esigenze locali.

    La regolamentazione dell’ente costituisce, così, la fonte sostanziale e centrale per delineare compiutamente la “famiglia” del concessionario, circoscrivendone il perimetro (se non diversamente stabilito tra gli aventi titolo, o dal concessionario stesso meglio se all’atto della stipula del contratto di concessione).

    Sul punto la giurisprudenza, con orientamento costante, sino alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, comunemente afferma, anche nel rispetto del significato semantico generalmente usato ed accettato, che la famiglia è costituita da una cellula sociale formata da persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ivi comprese quelle di sesso femminile, che, ancorché coniugate e con diverso cognome (16), fanno parte del nucleo familiare (17), salva l’eventuale contraria volontà del fondatore, al quale è riconosciuta la facoltà di ampliare o restringere la sfera dei beneficiari del diritto, pur sempre entro il solco fissato dalla Legge.

    Infatti, il criterio stabilito dalla regolamentazione comunale può non utilizzarsi o per espressa scelta dello stesso fondatore, che può individuare nell’atto di concessione un diverso ambito familiare (purché nei limiti del rapporto di consanguineità e di coniugio) o anche per la destinazione del sepolcro solo a persone predeterminate, (18), o per il fatto che il sepolcro non si presta ad accogliere un numero di feretri sufficiente per tutti i discendenti (19).

    Se manca invece l’indicazione dei destinatari della tomba familiare, in base a norme consuetudinarie viene riconosciuto il diritto ad esservi seppelliti al coniuge, a tutti i discendenti maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile, con l’esclusione in ogni caso dei mariti delle discendenti femmine (20) e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore, a meno che, limitatamente però a questi ultimi, il fondatore sia morto senza figli o altri discendenti (21).

    In particolare, per quanto riguarda i coniugi dei discendenti giova ricordare la seguente decisione: “Nel caso di sepolcro familiare, non può ritenersi esaustivo il riferimento al concetto di discendenza fatto dal disponente, dovendosi attribuire rilievo anche al rapporto di coniugio tra il discendente ed il proprio consorte, dal quale sono nati altri discendenti, in capo ai quali va sicuramente riconosciuto il diritto alla sepoltura, proprio perché su tale rapporto giuridicamente e socialmente riconosciuto si fonda l’istituto della famiglia legittima. Negare al coniuge del discendente il diritto ad essere sepolto nella cappella di famiglia del proprio coniuge significherebbe svilire tale riconoscimento e infrangere l’unità dei membri del consorzio familiare” (22).

    Quindi: nelle mani di Suo padre, quale fondatore del sepolcro si concentrava tutto lo Jus Sepulchri attivo e passivo comprensivo del potere di imprimere alla tomba una particolare destinazione, anche escludendo altri potenziali aventi diritto (l’avello servirà per la deposizione delle salme dei nonni); Lei, con Sua sorella rispetto a Suo Padre è discendente (scommettiamo un caffè che Lei non riesce a dimostrarmi il contrario), dunque lo Jus Sepulchri per diritto consanguineità e coniugio (ehh…già, quasi mi dimenticavo: c’è anche Sua madre) si è ripartito equamente in tre filoni dei quali siete egualmente titolari, tramite l’istituto del subentro. (si veda il secondo link suggerito).

    Affinché il sepolcro in questione diventi ereditario e nella trasmissione residuale dello Jus Sepulchri non si segua più la consanguineità, bensì il II libro del Cod. Civile, cioè le norme per l’ordinaria successione mortis causa, si dovrebbe addivenire all’estinzione congiunta e prematura di Lei, Sua Sorella e Sua madre. Non Glielo auguro di certo….anzi lunga vita!

    **********************

    (16) Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1995, n. 5547, in Mass. giur. it., 1995.
    (17) Va ricordato che i giudici, nella maggior parte dei casi, hanno riconosciuto il diritto ad essere seppelliti nel sepolcro familiare ai discendenti maschi del fondatore ed alle loromogli, alle figlie femmine, alle discendenti femmine dei figli maschi rimaste nubili, negandolo invece alle discendenti femmine coniugate e ai loro mariti.
    (18) Come evidente, il fatto di stabilire nell’atto di fondazione il rapporto di parentela, in virtù del quale si acquista il diritto di sepoltura, eviterà l’insorgenza di problemi in ordine al significato, più o meno esteso, da attribuire al concetto di “famiglia”.
    (19) La riduzione in resti ossei di salma tumulata, ex art. 86, comma 5, del d.P.R. n.285/1990, con mantenimento della cassetta dentro la stessa tomba, consente di ampliare l’originaria capacità ricettiva delle tombe limitata ai soli feretri.
    (20) Sulla questione della trasmissibilità del diritto ai coniugi delle figlie del fondatore, anche se prevista nell’atto di fondazione, giova ricordare che l’eventuale modificazione dello stato civile può impedire tale trasmissibilità. In tal senso si trascrive la seguente sentenza: “Nel caso di concessione cimiteriale a favore di un soggetto con l’espressa menzione fra i beneficiari anche delle figlie, nonché maritate e loro famiglie, non può più essere riconosciuto il diritto alla tumulazione del genero del concessionario che, rimasto vedovo, si sia risposato dando origine ad una nuova famiglia.”; T.A.R. Lazio, sez. II, 5 dicembre 1988, n. 1582.
    (21) Il diritto in oggetto va riconosciuto anche a favore della moglie del fondatore, la quale, ovviamente, non potrà trovarsi in una condizione deteriore rispetto alle mogli dei discendenti maschi del fondatore stesso.

  8. Grazie per la dottissima esposizione!!
    Ancora una richiesta: come si esercita il diritto di sangue?
    Nel caso del proprietario – mio padre – anche la famiglia di origine è di sangue.
    Il fornetto intestato a mio padre è stato usato però per i suoi genitori – suo sangue ovviamente – non per noi ” eredi” diciamo.
    Quindi lo iure sanguinis è stato esercitato solo per la sua famiglia di origine, non per noi e quindi può essere considerata consanguinea anche la sorella o no?
    In questo caso particolare quindi la concessione è da interpretarsi come : mio padre+sua madre+suo padre e credo + sue sorelle ma una è deceduta quindi rimane una.
    Noi subentriamo come eredi dopo la morte, ma prima credo vada rispettata la gerarchia della consanguineità con la famiglia di origine .
    O no ?
    ……
    scusi l’integrazione
    ho trovato questo articolo :

    REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON D.C.C. N. 17 DEL 23/09/2008 roma
    Articolo 68 ? Diritto d’uso delle sepolture
    1. Il diritto d’uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in ogni caso in capo al Comune.
    Il diritto d’uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o
    comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione del loculo individuale dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione.
    2. La titolarità del diritto d’uso spetta secondo la seguente disciplina:
    a) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d’uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo ? Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia.
    Nel foglio della concessione ci sono scritti solo i nomi dei nonni,null’altro.
    Cosa significa esaurita la linea famigliare indicata nella concessione?
    C’è la nonna con il suo cognome ed il nonno con il cognome uguale ovviamente a quello di mio padre.
    Cosa pensare?
    grazie molte ancora

  9. X Margherita,

    il loculo non è di proprietà, ma si tratta di una concessione d’uso, si tratta di una differenza sostanziale, poichè il concessionario non gode della piena disponibilità del manufatto, egli esercita sì i diritti di gestione sullo stesso, ma nell’ambito della funzione sepolcrale (=vincolo di destinazione) e comunque entro i “paletti” fissati dalla normativa speciale in materia di spazi cimiteriali. il rapporto concessorio, pertanto, risulta asimmetrico e sbilanciato a favore del Comune.

    Lei, in quanto figlia di Suo padre, assieme a Sua madre e Sua sorella è subentrata nell’intestazione della tomba, non tanto jure haereditatis (ossia secondo le consuete regole dettate Cod. Civile che regolano il trapasso del patrimonio), ma jure sanguinis, ovvero per consanguineità con l’originario fondatore del sepolcro (= Suo padre), siccome i diritti di sepolcro, essendo di natura personale e fors’anche personalissima, non sono successibili, come invece accade per i comuni beni compresi nell’asse ereditario.

    Tra l’altro solo al momento della stipula dell’atto di concessione le parti contraenti (concessionario e comune) definiscono la cosiddetta “riserva”, ossia il novero delle persone titolari del diritto di sepolcro attivo e passivo, dopo il rapporto concessorio è in sé valido, perfetto e suscettivo di produrre tutti i propri effetti per l’intera durata della concessione, una modificazione unilaterale dello stesso, al fine di integrare con nuovi nominativi la rosa degli individui portatori, in vita, dello Jus Sepulchri, non sarebbe ammissibile.

    Bisogna poi ricordare come non sia il concessionario a stabilire / individuare chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine é data dal regolamento comunale di polizia mortuaria vigente quando la concessione si perfeziona). Il concessionario potrebbe ampliare / restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell’atto di concessione (e solo in questo memento) ed ai sensi dell’Art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 il comune può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze[1], secondo criteri sanciti dai regolamenti comunali (= istituto della benemerenza) Parte della dottrina ritiene che solo il concessionario originario, cioè il fondatore[2] del sepolcro sibi familiaeque[3] suae (per sé e per la propria famiglia) possa “derogare” alla familiarità[4] del sepolcro permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti terzi[5] rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare la rigidità della norma, tuttavia configurandosi il diritto di sepolcro come mera aspettativa per cui l’ordine di sepoltura in posti all’interno di una tomba di cui si è contitolari di concessione, è, salvo patti contrari notificati all’Amministrazione comunale, in relazione all’ordine cronologico di morte occorre il consenso unanime di tutti i titolari di quote della tomba stessa perché si addivenga ad una compressione[6] del loro jus sepulcrhi.

    Quindi: se non ricorrete all’istituto delle benemerenze o ad una novazione consensuale delle obbligazioni scaturenti dall’originario atto di concessione, ottenibile (se il Comune è d’accordo) con una rinuncia cui far seguire un nuovo atto di concessione avente come oggetto lo stesso loculo, ma nel quale cambiano le condizioni d’uso (è un’operazione, invero, un po’macchinosa!) difficilmente chi non sia considerato famigliare, rispetto al fondatore della tomba potrà divenire beneficiario del sepolcro, per il tempo successivo alla propria morte.

    [1] Cassazione civile, Sez. II, 18 febbraio 1977 n. 727 Nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto; infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa, la famiglia ai fini della titolarità di tale diritto. Detta volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca, e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari o presuntivi, rimessi alla valutazione del giudice del merito, il cui convincimento al riguardo costituisce giudizio di fatto, sindacabile in cassazione soltanto sotto il profilo della congruenza logica, del rispetto dei principi di diritto e dell’adeguatezza della motivazione

    [2] Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134 Posto che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in un edificio sepolcrale, la concessione amministrativa fa soltanto presumere la coincidenza della figura del fondatore con quella del titolare della concessione stessa, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, che può essere manifestata in qualunque forma e risultare anche da elementi indiziari e presuntivi (nella specie, è stato qualificato cofondatore di un sepolcro il soggetto che, sebbene non titolare della concessione amministrativa, aveva contribuito per metà alle spese di costruzione e di mantenimento del sepolcro e il cui nome era inciso sul frontespizio della cappella, dove era stato seppellito insieme ad altri familiari).

    [3] Corte d’appello di Perugia, 20 maggio 1995 Nel caso di sepolcro familiare, il diritto primario di sepolcro si trasmette a tutti coloro che sono legati al concessionario da rapporti di consanguineità, ivi compresi, in mancanza di discendenti diretti, i parenti collaterali, la cui presenza impedisce che il diritto di sepolcro si trasformi da familiare in ereditario

    [4] Con l’esaurimento della cerchia familiare si estingue per tutti lo jus sepulchri (2), rimanendo solo il diritto di proprietà, trasmissibile naturalmente, sui materiali sepolcrali (cfr. Corte di cassazione, sez. II, sent. 18 febbraio 1977, n. 727 e Corte di Cassazione, sez. II, sent. 30 maggio cit.)

    [5] Corte di cassazione, sez. II, sent. 30 maggio 1984, n. 3311 Il diritto su costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di area cimiteriale, destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti (tomba, cappella, etc.) – fondato su una concessione amministrativa di terreno demaniale (art. 824 c.c.) – nei rapporti con gli altri privati si atteggia come un diritto reale particolare, suscettibile di trasmissione per atto inter vivos e per successione mortis causa, indipendentemente dallo jus sepulchri e dal diritto alla tumulazione (relativo a sepolcro familiare o gentilizio) il quale, invece, si acquista per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il fondatore (ossia, jure sanguinis e non jure sucessionis), non può essere trasmesso per atto tra vivi, né per successione mortis causa e si estingue per ciascun titolare nel momento in cui il cadavere del medesimo viene deposto in quel dato sepolcro, salvo quel suo aspetto secondario attinente agli atti di pietà e di culto. Pertanto, il diritto reale suindicato, ancorché disgiunto dallo jus sepulchri, é tutelabile con l’azione negatoria (art. 49 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l’introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale

    [6] Cassazione civile, Sez. II, 30 maggio 1997 n. 4830 Mentre nel sepolcro cosiddetto “familiare” (destinato dal fondatore “sibi familiaeque suae”) l’appartenenza alla famiglia è presupposto indispensabile per l’acquisto del diritto alla sepoltura, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto, nel sepolcro ereditario quest’ultimo si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi (“sibi haeredibusque suis”) in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi (subentrandogli “iure haereditatis”) è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine (nella specie, quella del coniuge), entro i limiti della propria quota ereditaria

  10. Gentilissimo Sig. Carlo
    Le scrivo per risolvere un problema familiare.
    Mio padre – all’epoca si usava così – aveva comperato un loculo per i genitori – miei nonni -.Morto mio padre proprietario del loculo perenne ,prima del 76 mi pare è la data,la “cosidetta” proprietà per la quale non abbiamo alcun interesse è passata a me, mia sorella e mia madre
    Papà aveva due sorella,una è morta e l’altra ha chiesto l’uso del loculo per il marito.
    Non so cosa era scritto nell’atto originale per quanto riguarda la titolarità dei beneficiari, mi sembra che la proprietà sia automaticamente passata agli eredi di papà.
    La domanda è : gli eredi possono integrare o ampliare la titolarità dei beneficiari ( inserendo quindi il nome della sorella e dei suoi familiari che a mio parere giustamente in quanto figlia anche lei dei nonni hanno diritto al loculo )?
    Non so se è chiaro: possiamo modificare l’iniziale destinazione pro eredi del titolare del loculo – mio padre – a vantaggio della sorella di mio padre?
    eventualmente cosa si dovrebbe fare?
    La ringrazio infinitamente

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