Vendita di tombe tra privati

Ci è pervenuto il quesito seguente:

Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?

I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?

No, la risposta è negativa.

Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 commi 2 e segg. avrebbe previsto la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulchri (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).AAAA0049

Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:

· Iure sanguinis o iure coniugii (diritto di consanguineità o vincolo matrimoniale) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione

· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.

L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.AAAA0028

Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.

L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolchri tra gli aventi diritto.

In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.

Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulchri il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.

Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.

Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:

Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.

Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.

Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche i problemi collegati all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.

Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.

Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.

Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro  o speculazione

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Carlo Ballotta

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210 thoughts on “Vendita di tombe tra privati

  1. Sig.Carlo
    La ringrazio ancora una volta della sua disponibilità e ora che ho chiara la situazione, (a rimetterci siamo noi) …..mi resta solamente di tentare con l’Agenzia del territorio e poi accettare la sanatoria che ci costerà cara.
    La sanatoria prevede una nuova concessione per 70 anni dalla data di sepoltura quindi 16 per il nonno (dal 60) e 36 per la nonna (dall 80) al costo di € 45,00 per ogni anno per un totale di € 720 + 1620 + spese varie.
    Sono molto amareggiato dal comportamento del Comune che nonostante abbia grosse responsabilità scarica tutto su di noi!
    Le farò sapere….!
    Grazie è Buona Domenica

  2. X Luca

    “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”, questo antico brocardo latino esprime il principio del diritto civile secondo il quale non si può trasmettere ad altri un diritto che non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha.

    Il fantomatico SIG. X primo concessionario dei due loculi in questione ha, senz’altro posto in essere un negozio fraudolento in violazione dell’allora vigente regolamento comunale di polizia mortuaria della Sua città, il quale ridimensionava la portata dell’Art. 71 Regio Decreto n. 1880/1942, vietando la compravendita dello jus sepulchri sui manufatti cimiteriali dati in concessione ai privati.

    Dagli elementi a disposizione perso proprio che Suo padre sia stato truffato, perché, comunque, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto esser avvisata per il rilascio di un relativo nulla osta.

    Ecco, il motivo per cui la semplice scrittura privata rappresenti, per il Suo Comune uno strumento non idoneo al riconoscimento dello Jus Sepulchri.

    In teoria la cessione dei diritti sui due loculi, se è avvenuta prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche le problematiche collegate all’art. 71 RD 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), va considerata pienamente produttiva di effetti.

    In buona sostanza l’Art. 824 comma 2 Cod. Civile il cui III Libro entra appunto in vigore il 28 ottobre 1941 stabilisce la demanialità dei cimiteri e sugli eventuali diritti che terzi possano vantare sui beni demaniali si veda l’Art. 823 Cod. Civile, ma sino al 10 febbraio 1976 giorno della sua abrogazione definitiva ad opera del DPR n.803/1975 rimane in vigore il Regio Decreto n.1880/1942 il quale ammetteva la circolazione dei titoli di sepoltura atti negoziali tra privati inter vivos o mortis causa, oggi comunque vietati dall’Art. 92 comma 4 dell’attuale Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Il nostro “accortissimo” Legislatore non si era, infatti, accorto di tale svista…mah senz’altro si sarà distratto un attimo!

    Il fatto di cui Lei mi parla risale agli anni ‘60, quindi se, per il momento accantoniamo quest’asimmetria normativa, considerando le diverse velocità con cui nell’Ordinamento Giuridico Italiano entrano a regime il vecchio regolamento di polizia mortuaria ed il Codice Civile, quale fonte del diritto primaria, in quell’epoca era perfettamente legittima la trasmissione del diritto d’uso delle sepolture con le clausole di salvaguardia previste dall’art. 71 dell’allora vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con R.D. 21/12/1942, n. 1880 (in G.U. 16/6/1943, n 139), che si riporta per esteso:

    “71. II diritto di uso delle sepolture private e’ riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti. La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione. In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune può non riconoscere come nuovo concessionario l’avente causa del titolare della concessione.

    A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.”

    Occorre, quindi, valutare il regolamento comunale vigente all’epoca o l’originario atto di concessione Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune ora non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.

    Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).

    Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto ricognitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.

    Se, per queste ragioni la tumulazione dovesse risultare sine titulo consiglio vivamente la consultazione del seguente link: https://www.funerali.org/cimiteri/tumulazione-illegittima-373.html

    Il Comune non può certo limitarsi ad una comunicazione orale o per vie informali, è, infatti, necessaria la forma scritta ex Legge n. 241/1990, anche per l’avvio (tragico!) della procedura di decadenza della concessione per violazione unilaterale (da parte del concessionario) delle obbligazioni contratte alla stipula dell’atto di concessione.

    Aderire alla sanatoria, per regolarizzare la situazione pendente potrebbe esser un’idea da considerare con attenzione, alla fine, la Sua famiglia perderebbe sì la perpetuità dei 2 avelli, ma a fronte di una durata della concessione stessa comunque piuttosto lunga e soprattutto certa, senza più minacce di decadenza e soprattutto potrebbe estendere anche alla spoglia mortale di Suo padre lo Jus Sepulchri.

    Tecnicamente questo “condono” per regolarizzare una possibile illegittimità ab origine potrebbe consistere in una novazione della concessione, ossia le parti si accordano per costituire un rapporto giuridico del tutto nuovo, basato sui nuovi canoni di concessione da calcolarsi ai sensi dell’Art. 4 D.M. 1 luglio 2002, ma avente come oggetto la stessa sepoltura (= i 2 loculi), per altro già occupata dai feretri dei Suoi nonni.

    Certo il Comune ha…dormito non poco e si è impegnato profondamente, se possibile, a render ancora più ingarbugliata la matassa.

  3. Buongiorno Sig. Carlo,
    innanzi tutto grazie per il riscontro e l’attenzione che mi ha riservato.
    Cerchiamo di chiarire la situazione rispondendo nel particolare alle sue domande.

    Noi disponiamo di un documento originale “contratto” (scritto a mano su carta bollata) stipulato in data 28/09/1960 tra mio padre e gli eredi di Sig. X (quindi non tra mio padre e il comune) . Sig. X a sua volta aveva avuto il loculo in concessione dal comune nel 1935 con regolare atto di concessione di cui però noi non abbiamo copia e che abbiamo visto la prima volta (e solo di sfuggita) in comune durante uno degli incontri avuti su questa problematica.

    La concessione tra Sig. X e comune era perpetua e la stessa caratteristica è riportata sull’atto privato stipulato tra mio padre e gli eredi del Sig. X.

    L’atto di concessione privato tra mio padre e gli eredi di X dice che la “proprietà” è passata a mio padre dietro compensazione di prezzo.

    Potrei girarle copia di tale documento senza problemi ad un eventuale indirizzo e-mail che lei ci voglia dare.

    Si le confermo che il comune ritiene questo documento non valido facendo leva sul fatto che nell’atto tra il comune e sig. X (quello originale) era specificato che era vietato cedere ad altri il loculo in uso (ma se noi non avevamo copia di questo documento iniziale e non lo sapevamo ?!
    vuol dire allora che siamo stati truffati dagli eredi di Sig. X ? ). Insomma alla fine della questione siamo gli unici a rimetterci.
    Questa non validità però ci è stata comunicata solo verbalmente dal comune e mai comunicata per iscritto ufficialmente ne prima ne dopo ne ancora ad oggi.
    Nel caso quindi di concessione ABUSIVA noi cosa rischieremmo alla luce di quanto descritto ?

    La questione è emersa quindi solo quando deceduto mio padre abbiamo chiesto fosse tumulato con mia nonna, allora il comune si accorge che i due loculi sono intestati ancora a Sig. X e da li parte tutta la saga ma nessuna comunicazione dal comune nemmeno una risposta negativa con relativa spiegazione alla domanda di poter tumulare le ceneri di mio padre nel loculo della nonna !!!!

    1. Ma come mai allora le bollette della luce votiva sono arrivate per 50 anni regolarmente intestate (e pagate) a mio padre ? Allora il comune non si è mai chiesto a cosa fossero dovuti quei soldi che arrivavano da mio padre se nessun loculo era intestato a lui ?
    2. Ma come mai hanno dato permesso di seppellimento di salma nel 1960 e poi ancora nel 1980 senza sollevare alcuna irregolarità ( e abbiamo anche trovato i diritti pagati in allora al comune da mio padre per trasporto e seppellimento e le ricevute del comune) ?
    3. Da ricerche e domande che abbiamo fatto in paese l’allora custode del cimitero ci ha confermato che queste cose venivano regolarmente fatte tra privati e che addirittura il comune stesso (sapendo a chi aveva fornito varie concessioni) metteva in contatto i vari privati nei momenti in cui il comune stesso non disponeva di loculi disponibili.

    In merito all ipotesi di istituto del subentro, nessuno hai mai avanzato alcuna richiesta di nulla del genere ne a voce ne per iscritto.

    Quello che il comune si aspetta da chi come noi in questa situazione e che venga regolarizzata la cosa sulla base di una sanatoria appena approvata dalla giunta che prevede tali situazioni vengano regolarizzate “riacquistando”il diritto d’ uso di tali loculi dietro corrispettivo che però non è un diritto di sanatoria una tantum di qualche centinaia di euro (come per altro fatto in diversi comuni di altre province) ma di una vera e propria tariffa stabilita dal comune (sulla base degli attuali costi concessioni fatte oggi) e per la durata max di 70 anni .

    Spero di averle chiarito più possibile la contorta situazione….che sinceramente ci sembra davvero fuori da qualsiasi logica.

    Le chiedo di voler riconsiderare la questione sulla base di queste informazioni aggiuntive e di darci sua gentile opinione.

    Grazie e Cordiali Saluti

  4. X Luca,

    I sepolcri non si acquistano mai. (nel senso di compravendita), essi semmai possono esser acquisiti in regime di concessione amministrativa, sembra solo un nominalismo per causidici ed indomiti legulei del diritto funerario, invece, è una distinzione importantissima, stante l’Art. 823 del Cod. Civile, in quanto il rapporto giuridico che si delinea tra comune, come ente concedente ed il privato cittadino quale concessionario presenta profili para-contrattuali, in cui si compenetrano aspetti di diritto pubblico ed elementi di diritto privato, non è insomma un semplice negozio a rilevanza economica tra pari soggetti privati gestibile in piena autonomia tra le parti contraenti esso, infatti, è asimmetrico e “sbilanciato” a favore del Comune, per ovvie ragioni di ordine pubblico e buon governo del cimitero, in effetti lo Jus Sepulchri che sorge in capo al concessionario da un lato di atteggia come un diritto perfetto sui generis, di natura in primis personalissima, ma anche reale e patrimoniale opponibile verso i terzi e tutelabile con le normali azioni previste dal codice civile, in difesa del possesso dall’altro nei confronti della pubblica amministrazione affievolisce, degradando ad un mero interesse legittimo, ma attenzione la potestas imperii del Comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale non deve mai esser confusa con l’arbitrio.

    Le tombe, pertanto, possono solo essere oggetto di concessione del diritto d’uso, anche quando (prima di un certo tempo) tali concessioni avrebbero potuto essere a tempo indeterminato (c.d. perpetuo).
    Se nell’atto di concessione sia presente il termine “acuisto” (o consimili), questi termini (errati), non possono che essere letti se non quali concessioni del mero diritto d’uso (che, in ogni caso, dal 10/2/1976, non puo’ che essere che a tempo determinato, entro un dato limite, la cui durata è determinata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Ad oggi, in vigenza delle attuali norme, per stipulare e perfezionare l’atto di concessione di un sepolcro privato si può ricorrere alla scrittura privata registrabile in caso d’uso (quando dovessero sorgere eventuali contestazioni), qualora l’importo della concessione sia tale che l’imposta di registro risulti inferiore a quella prevista per la registrazione in misura fissa.

    Nell’ipotesi in cui il canone della concessione sia superiore, si possono utilizzare tanto l’atto pubblico quanto la scrittura privata autenticata (anche se sarebbe preferibile formalizzare il rapporto concessorio con l’atto pubblico, per la natura di concessione pubblica amministrativa, in tutti i casi, siccome i sepolcri privati tutti, se interni al cimitero, appartengono al demanio comunale).

    Dopo queste necessarie premesse sono io, a mia volta a formularLe queste domande.

    Lei dispone dell’originale atto di concessione, ossia della scrittura privata sottoscritta da Suo padre e dal Comune nel lontano 1960 avente, quale oggetto, la concessione dei diritto d’uso sui due loculi? Sarebbe, allora, proficuo consultarlo, in tutte le sue clausole.

    La concessione è perpetua oppure a tempo indeterminato?

    A chi è intestato l’atto di concessione? A Suo padre, forse?

    Se la scrittura privata non fosse strumento idoneo a costituire lo Jus Sepulchri, il quale, poi, si sostanzia nel diritto d’uso sui due loculi in questione saremmo dinanzi ad un impiego uti singuli di beni demaniali e, quindi, ad una concessione sine titulo, in altre parole inesistente e, cioè ABUSIVA.

    …E il comune se ne accorge dopo oltre 50 anni dalla prima tumulazione? Roba folle da immediata segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale.

    A parte che per ogni tumulazione in sepolcro privato gli uffici comunali debbono sempre preventivamente verificare il titolo formale di accoglimento del feretro in quel dato sacello, attraverso

    apposita istruttoria. Nel 1960 ed ancora nel 1980 nessuno sollevò problemi di legittimità o, peggio ancora di insussistenza della concessione, siccome i due defunti furono regolarmente sepolti nei rispettivi avelli e adesso, di colpo, invece sì? La faccenda mi pare stranissima, forse c’è qualche dettaglio che non conosco.

    Quest’interpretazione, comunque, non mi convince, perchè troppo parziale, semplicistica e lacunosa nel suo insieme.

    Non vorrei che alla morte di suo padre fosse intervenuto l’istituto del subentro, con tutte le sue specificità o, ancora, che per procedere alla tumulazione di Suo padre il Comune esigesse un congruo diritto fisso, da non confondersi con il rinnovo o la novazione della concessione stessa.

    La querelle è senza dubbio interessante, tuttavia senza conoscere questi ulteriori particolari non riesco ad aiutarla più di tanto, se non con qualche indicazione generale.

    la mia proposta è questa: Lei, intanto, indaghi sulle richieste avanzate dal Suo Comune (in buona sostanza la concessione c’è, è valida o è stata dichiarata inesistente, magari per mancanza del regolare atto di concessione?) poi manteniamoci in contatto attraverso il sito http://www.funerali.org, tanto io non vado in vacanza e sono sempre in servizio anche in questi giorni di vacanza della redazione.

  5. Gentile sig. Carlo,
    mio padre nel 1960 acquista con scrittura privata due loculi per i genitori. Nel 1960 viene a mancare mio nonno nel 1980 mia nonna e occupano i due loculi.
    Nel 2013 viene a mancare mio padre e la sua volontà era di andare con la nonna ma il comune non autorizza la sepoltura se non dopo il riacquisto dei loculi dicendo che la scrittura privata non ha valore.
    Ora mio padre è in una celletta provvisoria ma dobbiamo decidere e comunque i nonni vanno sistemati!
    E’ legittima la richiesta del comune?
    Buongiorno e Grazie

  6. X Dario,

    Non mi ricordo se Lei sia titolare esclusivo della cappella gentilizia o co-intestatario assieme ad altri della stessa.

    Se Lei rinuncia in toto al diritto di sepoltura (comprensivo, quest’ultimo anche del diritto di proprietà sulla componente materiale del manufatto sepolcrale non vi dovrebbe esser accrescimento (oltretutto non si sottovaluti la questione dell’indivisibilita’ di non sussistenti quote), ma su questo punto anche la dottrina è profondamente divisa.

    Ovviamente, per una “dismissione” (chiamiamola cosi’) dei aspetti patrimoniali, si dovrebbe fare rinviio, unicamente, all’istituto della rinuncia (che non e’ parziale) o, ammettendo (accademicamente) una trasmissione di improponibili frazioni o “spacchettamenti” dello jus sepulchri, il soggetto cedente dovrebbe valutare come, in tal caso, dovrebbe pur sempre riconoscere al cessionario gli oneri che quest’ultimo venga a conseguire, con una sorta di inversione dei piu’ tradizionali concetti di cessione, per cui in capo all’avente causa sorgerebbero solo gli obblighi dominicali, legati, cioè ai doveri manutentivi del sepolcro. Astrattamente, per alcuni tecnici del diritto funerario, una *donazione* sarebbe anche possibile (…ma in quali termini???), coinvolgendo, però, essa solo i suddetti aspetti patrimoniali e mai lo jus sepulchri che è diritto personale o sin anche personalissimo e quindi, intrasferibile per atti negoziali a contenuto privatistico. Infatti, in materia di sepolcri i diritti personali (prevalenti) in cui si concretizza il diritto d’uso e di sepoltura, non sempre corrispondono con i diritti reali e, in certe condizioni, possono persino divergere.

  7. ho ricevuto la Sua risposta al quesito che le posi giorni addietro e la ringrazio vivamente.Ed aggiungo i mie compliemnti per la assoluta professionalità,competenza e garbo,cose rare da trovare.Quanto alle ragioni di tale mio quesito come le espressi,per quanto blasfeme esse possano apparire,oltre al tenere fede alla espressa volontà di mi madre,on dettae non di certo da voler trare profitto da una transazione del genere,ma solo dettate da necessità di sopravvivenza come spiegato:ci tengo a far chiarezza su questo tema atteso che ho rilevato che la corrispindenza con lei intercorsa è stata riprodotta sulla rete e quindi a chi vi accedesse potrei dare idea di quel che non sono.Ma di questo ne sarei responsabile solo io e quindi la prego di esclusivamente accogliere il mio ringraziamento come sopra.

  8. X Dario

    Dunque, Lei vorrebbe esser sollevato dagli oneri di manutenzione, immagino particolarmente gravosi, inerenti una concessione cimiteriale avente quale oggetto una cappella privata e gentilizia.

    I motivi personali, anche nobili o magari più prosaici e… venali (?) per i quali Lei vuole liberarsi delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio instaurato con il Comune come ci insegna la disciplina codicistica, non rilevano (salvo quando essi siano illeciti e producano di default la nullità dell’atto stesso).

    Per realizzare questo obiettivo, pure comprensibile, c’è solo una soluzione davvero praticabile e soprattutto LEGALE: l’unico atto di disposizione sui sepolcri, ammesso dalla Legge Italiana, per acta inter vivos è, infatti, costituito dalla retrocessione solo ed esclusivamente a favore del comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale e proprietario stesso del cimitero. Le tombe, in effetti, non sono disponibili per atti negoziali a contenuto privatistico.

    La rinuncia alla concessione è atto unilaterale, abdicativo e non ricettizio siccome lo jus sepulchri presenta anche natura di diritto reale, e patrimoniale, nonché personalissimo in cui la componente materiale, cioè il diritto sul sepolcro in sé e sul corpus compositum (opere murarie. monumenti, arredi votivi) di cui è formato è, pur sempre, vincolato alla funzione sepolcrale ed è semplicemente strumentale rispetto al godimento del concreto potere di dare o ricever sepoltura.

    La rinuncia deve esser accettata dal comune con atto meramente dichiarativo.

    Come ci insegna il diritto romano le res sanctae e le res religiosae, come appunto i sepolcri sono extra commercium, anche perché nel nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria essi afferiscono al demanio comunale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile, con le conseguenti limitazioni, nel diritto di uso e proprietà di cui all’Art. 823 Cod. Civile. Lei, quindi, se vuole può anche “sbarazzarsi” dell’ormai ingombrante sepolcro, rimangono, però ed in ogni caso, vietatissimi il lucro e la speculazione da intendersi come qualunque azione, tipo l’alienazione, volta a trarre dalla concessione cimiteriale un vantaggio monetario o un incremento patrimoniale.

    Lo Jus Sepulchri tra privati si trasmette solo jure proprio cioè jure sangiunis o mortis causa, se il regolamento comunale contempla l’istituto del subentro.

    La rinuncia è un atto gestionale e di esercizio della titolarità che il sogget­to ha sulla concessione, ed è, in astratto, svincolata da limiti, salvo quello soggettivo. Infatti, il soggetto rinunciante deve esse­re nel pieno possesso dei diritti afferenti alla concessione e non solo di alcuni di essi (in quest’ultimo caso, la rinuncia non potrà che riguardare che questi). Inoltre, poiché spesso la titolarità pieno jure sulla concessione può sussistere in capo a più soggetti, il rinunciante non può rinunciare alla concessione se non per quanto lo riguarda, salvo non sia legittimato da tutti gli aventi titolarità sulla concessione, nei consueti modi del codice civile (forse), per i quali potrà agire come semplice nuncius. L’inciso “forse” nasce dal rinvio al regolamento comunale di polizia mor­tuaria circa i modi della rinuncia, così che questa fonte potrebbe prevedere che la legittimazione ad agire in nome e per conto di tutti i soggetti che dispongano della titolarità sulla concessione risulti con forme anche diverse da quelle comunemente previste dal codice civile, cioè, in sostanza, diverse dalla scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale di cui all’art. 2703 c.c.

    Non va dimenticato come, saggiamente, molti regolamenti comunali di polizia mortuaria abbiano già affrontato questo aspetto, introducendo la presunzione che chi agisca lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, lasciando che eventuali controversie siano risolte tra le parti, rima­nendo il comune, ente concedente, del tutto estraneo alla controversia e, soprattutto, esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli sup­portate da tale presunzione, debitamente formalizzata nello stesso regola­mento comunale di polizia mortuaria. A parte l’aspetto, non proprio secon­dario, delle forme della legittimazione ad agire, nel caso di pluralità di sog­getti, la rinuncia unilaterale di uno di essi determina un effetto di accresci­mento dei soggetti residuanti, dal momento che la concessione rimane sem­pre un “oggetto” indiviso, in cui probabilmente è anche difficile parlare di quote, se non in termini ideali ed astratti, dal momento che il suo utilizzo è determinato dall’evento morte e non da altri fattori.

    Laddove si pervenisse ad una articolazione per quote, saremmo in presenza di una divisione, tale da determinare il sorgere di una pluralità di concessioni, aventi in comune l’ori­gine e la durata, ma comunque tra loro distinte ed autonome.

  9. Gentili signori,profitto della vostra disponibilità per porvi il seguente quesito.Il mio anziano genitore,defunto nel lontano 1973,aveva come napoletano dei tampi passati un culto elevato delle ritualità che onorano i cari defunti.Egli precedentemente disponeva di una cappella gentilizia nel vecchio cimitero di Napoli in comproprietà con suo fratello di sangue e altri 5 fratelli di seconde nozze dei suoi genitori.Poco prima di finire egli decise di voler edificare una sua personale cappella per se e per i suoi cari,ossia mia madre,che era defunta e tragicamente come spiego,e poi per i suoi figli,ossia mifratello magiore ed io.In realtà,rispettando la sua volontà,i lavori fuorno da me ultimati dopo la sua morte e nei tempi successivi provvidi al tarsferimento delle salme sia di mio padre che di mio padre nella nuova cappella,dove olter loro è sepolto solo un bambino morto alla nascita,di uno dei fratellasti di mio padre,defunto anche lui qualche anno fa,cosui era alle mie dipendenze nell’azienda paterna che dopo la morte di mio padre io condussi con onore per circa i 3O anni a seguire.Mia madre,deceduta per suicidio a causa di uan garve depressione mentale che la afflisse nei circa 4 anni che pprecedettero la sua fine,lasciò una lettera in cui nel congedarsi da mio padre e da me e mio fartello,all’epoca due adolescenti,espresse la precisa volontà di esser tumualata accanto a suo padre,sepolto nel cimitero di Latina,nelle fosse comuni che all’epoca dell bonifica Pontina del fascio,furono usate per sotterre i numerosissimi caduti sul lavoro come mio nonno,perito per asfissia con latri 13 operai,per le esalazioni dimmonossido di carbonio.Per quanto balsfema possa apprire la mia volntà.ahimè dettata dalle gravi ristrettezze conomiche in cui mi trovo dopo la cessaione della mia coposa carriera di imprenditore,cessata per le vessazioni del crimine oragnizzato,oggi vorrei se la legge ben oltre che la volntà di mio fratello,con cui non intercorrono rapporti,ma che so di poter convincere alla mia intenzione,vorrei alienare quetso bene .ovviamente tarsferendo mia madre,nel rispetto della sua chiaramente espressa volontà e sotituire quella cappella gentilizia di sproporzionate dimensioni ad un semolice loculo per mio padre..su questo loculo non avrei alcuna intenzione quando sarà il mio moneto di esserci tumulato,seguendo invece la mai dorat madre nello stesso posto in cui dovrei se fosse posibile trasferirla.Leggo che i tarfserimenti di tali beni sono imepoditi ma in maniera sinceramente che non è chiaro se sia in qualche modo aggirabile lagalemente e quindi le,vi chiedo una vostra prima valutazione sulla questione postavi..vi ringrazio di cuore e in attesa diun vostro riscontro vi saluto

  10. Scrivo ad Anna Lucia perini : se la cappella gentilizia insiste sulla città di Palermo o dintorni la prego di contattarmi attraverso il portale

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