Vendita di tombe tra privati

Ci è pervenuto il quesito seguente:

Avendo un concessionario costruito una Cappella Gentilizia su suolo avuto in concessione novantanovennale dal Comune, può il concessionario vendere dei loculi o parte della cappella stessa, mediante scrittura privata, ad altre persone senza preventiva autorizzazione del Comune?

I loculi costruiti prima del 1975, possono essere venduti sempre mediante scrittura privata?

No, la risposta è negativa.

Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 commi 2 e segg. avrebbe previsto la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulchri (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee).AAAA0049

Il DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulchri per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulcrhi si trasmettono solo tramite:

· Iure sanguinis o iure coniugii (diritto di consanguineità o vincolo matrimoniale) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione

· Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da famigliare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa “eredita” anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto. Di norma, infatti, il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c’è giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Secondo alcuni giuristi, invece, gli eredi non essendo discendenti si pongono su di un piano diverso e non acquisiscono il diritto di sepolcro, ma quali soggetti onerati sono tenuti a garantire ex Art. 63 comma 1 DPR 285/90 la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio.

L’unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d’imperio nella piena disponibilità dell’amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest’ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del DPR 803/1975, per quelle successive a tale data la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale poi si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba.AAAA0028

Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa DPR 445/2000.

L’unica scrittura privata ammessa è la ripartizione, cui il comune rimarrà estraneo, delle quote di jus sepolchri tra gli aventi diritto.

In forma privata, infatti, gli aventi diritto possono con una scrittura disciplinare tra loro l’entrata delle loro spoglie mortali nel tumulo o nel campo di terra dato in concessione, altrimenti prevarrà l’ordine cronologico degli eventi luttuosi.

Se si perviene all’accordo la scrittura privata regolerà l’accesso, ed il Comune recepirà unicamente agli atti copia di tale documento sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

Se non si addiviene ad una soluzione per regolare lo jus sepulchri il Comune dovrà semplicemente verificare che a richiesta di sepoltura la salma abbia il diritto di essere tumulata in quel determinato loculo o in quella particolare cappella gentilizia e conseguentemente ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi ex Art. 93 comma 1 DPR 285/90.

Come rilevato in dottrina (sereno Scolaro) la disposizione di cui all’Art. 71 del Regio Decreto . 1880 del 1942 risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, ccon cui il legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

Si tratta di uno di quei fenomeni che si hanno quando i tempi di elaborazione degli atti normativi scontano “velocità” diverse, così che la norma successiva, emanata in un contesto precedente, viene emanata successivamente a norme, spesso di rango superiore, come nel caso, che importano contrasto con quelle già vigenti. Se il codice civile fosse entrata in vigore successivamente, si potrebbe parlare di abrogazione, mentre in questo caso le fasi temporali sono rovesciate e ciò giustifica l’indicazione di abrogazione tra virgolette.

Possiamo ora meditare su questo pronunciamento della giurisprudenza:

Cassazione civile, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 12957 Per distinguere lo “ius sepulchri” “iure sanguinis” da quello “iure successionis” occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familaeque suae”. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”. Quindi si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo “ius sepulchri” si trasforma da familiare in ereditario.

Quanto poi al testamento quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, perchè il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.

Ovviamente per situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore del DPR 803/1975 o del Codice Civile vale il principio dell’irretroattività della norma giuridica: tempus regit actum dicevano i giuristi latini, quindi se se il trasferimento della proprietà è avvenuto prima del 28/10/1941 (ma non si dimentichi anche i problemi collegati all’art. 71 Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880 (successivo, ma incompatibile), esso va considerato produttivo di effetti.
Tra l’altro, tale atto pubblico dovrebbe essere stato, oltre che registrato, anche trascritto nei registri immobiliari (e risultante anche dalle successioni eventualmente successive).
Conseguentemente, provando le risultanze della trascrizione (ex Conservatoria RR. II., oggi Agenzia del Territorio) e producendo copia autentica, registrata, dell’atto pubblico, il comune può senz’altro, con determinazione dirigenziale, adottare un atto riconoscitivo dell’avvenuto trasferimento dei ‘diritti’ sul sepolcro.

Occorre, dunque, valutare le fattispecie in esame in rapporto al regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune.

Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.

Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro  o speculazione

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Carlo Ballotta

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210 thoughts on “Vendita di tombe tra privati

  1. x il sig. Carlo

    Buongiorno,
    vi scrivo per chiedervi un parere , in quanto già in passato mi avete aiutato e vi devo ringraziare immensamente per questo.
    Anni addietro (circa anni 90) un parente di mia madre acquistò un loculo nel cimitero del paese in cui vive anche mia madre.
    Questo parente successivamente si trasferì in Australia dai suoi figli ed è lì che è passato a miglior vita.
    Questo loculo ancora esistente è rimasto inutilizzato da allora, una figlia di questo parente (visto che non verranno mai più in Italia) vorrebbe concedergli il diritto di sepoltura ( Mi sembra che la compravendita tra privati non sia possibile).
    Sarebbe possibile questa concessione ?
    Ricordo che sono in vita ancora 2 figli ,il terzo è deceduto ma ha dei figli.
    Se fosse possibile che tipologia di documento dovrebbero generare ? Presso quale istituzione ? Basterebbe che lo compilasse uno solo dei figli ?

    grazie mille
    Massimiliano

    1. X Massimiliano,

      Purtroppo per Lei, la gratuità di pronto soccorso funerario, cioè di questo servizio, si limita alla risposta ad un singolo quesito. La soluzione al Suo caso specifico, pertanto, è acquistabile al prezzo ordinario fissato dalla proprietà del marchio: “funerali.org”.

      Ad ogni modo provi a ragionare su: https://www.funerali.org/cimiteri/la-rinuncia-nelle-concessioni-cimiteriali-modi-forma-e-natura-dellatto-45953.html e: https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html in questi termini: il cortocircuito da privato a privato è vietato, pertanto i titoli di sepoltura non hanno libera circolazione, nell’ordinamento giuridico italiano, mentre pure la cessione a qualunque titolo del diritto di sepolcro o peggio ancora dell’intestazione nella concessione cimiteriale è parimenti nulla di diritto, insussistente, illegittima. Provate a pensare ad un subentro “accrescitivo”, piuttosto, se tutti gli interessati fossero d’accordo, chissà….

      1. Grazie mille,
        confermo che tutti gli interessati sono d’accordo, ma il comune saprà cosa sia questo subentro “accrescitivo” ?
        Tengo a precisare che nel mio piccolo comune non ci sono addetti di polizia mortuaria ma è tutto svolto dallo studio tecnico (n.1 geometra e n. 1 ingegnere).

        Se ho inteso bene (Forse) il subentro è il semplice cambio di identificazione, nel fascicolo della tomba presso il Comune, del responsabile della manutenzione dell’immobile; rimangono titolari del diritto di sepoltura i famigliari del fondatore (o gli identificati al momento della fondazione).
        E se previsto dal regolamento comunale fosse previsto l’istituto del subentro, il Comune dovrà sollecitare l’aggiornamento del registro delle concessioni dove non muterà il nome del concessionario originario del sepolcro ma aggiornerà gli attuali aventi titolo e loro familiari, e chiederà la nomina di un referente-subentrante.
        Questo sarebbe possibile presentando una semplice istanza al Comune di subentro, con allegato la dichiarazione dei diretti eredi ad essere d’accordo al subentro ?

        Grazie mille
        Massimiliano

        1. X Massimiliano,

          Nel frazionamento della concessione, ognuno degli aventi diritto può rinunciare solo per la sua quota di ius sepulchri, ed a favore del Comune, tuttavia – poniamo l’esempio – se su cinque persone co-titolari della concessione e poste quindi su un livello di pari ordinazione e legittimazione quattro retrocedono, per accrescimento (è un principio del diritto civile) l’unica rimanente diverrà la sola intestataria, per sottrazione, di tutto lo jus sepulchri, quindi sarà portatrice a sua volta del diritto di sepoltura attivo e passivo, per lo spazio sepolcrale ancora libero, nonchè si assumerà tutte le obbligazioni manutentive insite nel rapporto concessorio.

          1. Grazie della risposta e del tempo concessomi, ma mi preme molto risolvere la situazione, mia madre è anziana e sola.
            Quindi in parole povere e praticamente come dovrò procedere, mi consiglia di farmi assistere da qualche avvocato specializzato in materia per seguire tutte le fasi, come per la presentazione della richiesta, ecc..?

            p.s. dall’ultima sua risposta, sinceramente non capisco solo una cosa, mia madre non è co-titolare della concessione e quindi anche con la retrocessione di tutti i co-titolari della concessione, come potrebbe subentrare ed avere il diritto di sepoltura attivo e passivo ?

            grazie mille
            Massimiliano

            1. X Massimiliano,

              non è bene abusare del servizio di primo soccorso funerario, offerto da funerali.org in modo universalistico. Già altri quesiti, per noi almeno, parimenti importanti, giacciono in attesa di risposta, e la fila è lunga. Quindi se – detto brutalmente e molto all’italiana – se si vuole evitare la coda c’è un unico modo: accedere alla prestazione on demand, acquistando la specifica risposta (e probabile soluzione?) al Suo problema particolare di polizia mortuaria.
              Si ribadisce come solo occasionalmente e ad insindacabile giudizio di codesto gruppo redazionale si forniscano consulenze gratuite a casi così circostanziati. Onestamente se Lei vuole esser davvero aiutato nella burocrazia funeraria ci sono tutti gli strumenti e le competenze a Sua disposizione, ma il lavoro – sia chiaro! – deve esser giustamente retribuito. C’è un tariffario, ad esso ci atteniamo. D’altra parte è un principio di libero mercato.

              1. Mi spiace sig. Carlo che la mia risposta sia potuta sembrare inopportuna e scortese.
                Ovviamente ha ragione anche sul fatto che il lavoro svolto debba essere giustamente retribuito.
                Se le mie parole o le mie azioni sono state offensive nei Suoi confronti, la prego di perdonarmi.

                Cordiali Saluti
                Massimiliano

  2. Buongiorno,
    nel 1976 mia nonna A viene autorizzata da un’amica B a riposare nella tomba di proprietà’ di quest’ultima in cambio di una somma di denaro a risarcimento delle spese sostenute.
    Ora gli eredi di B pretendono da noi, eredi di A ,la partecipazione alle spese di manutenzione della tomba. E’ legittimo ciò’?
    Grazie

    1. X Laura,

      per la polizia mortuaria italiana il 1976 rappresenta uno spartiacque pressoché definitivo.
      IL 10 febbraio dello stesso anno, infatti, entrò in vigore il D.P.R. n. 803/1975, il quale abrogando tutto il R.D. n. 1880/1942, ed in special modo l’art. 71 commi 2 e segg. statuì questi nuovi principi cui è improntato ancora tutto il Nostro Ordinamento funerario, si veda ad esempio l’art. 92 comma 4 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285:

      1) è vietato sui sepolcri privati, quali sono le tumulazioni tutte ogni atto di disposizione per acta inter vivos, cioè a contenuto patrimoniale e privatistico, poichè le tombe insistenti su terreno cimiteriale sono attratte nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune (art. 824 comma 2 Cod. Civile) e risultano pertanto soggette al regime dei beni demaniali di cui all’art. 823 Cod. Civile: sono pertanto inalienabili.
      2) è proibito nelle concessioni cimiteriali il fine di lucro o speculazione, da intendersi in senso civilistico.

      Se per ottenere la tumulazione, Sua nonna versò una somma di denaro (non rileva a quale titolo) la sua sepoltura in quel dato sacello gentilizio è da a ritenersi legittima se effettuata in regime di R.D. n. 1080/1942, cioè ante il 10 febbraio 1976, altrimenti bisogna considerarla tecnicamente come sine titulo ed abusiva con tutte le conseguenze del caso: dichiarazione di decadenza sanzionatoria ed estumulazione coatta, per turbativa di sepolcro.

      Si rammenta che l’istituto della benemerenza è stato introdotto solo dal 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore dell’attuale D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ragion per cui se un sepolcro sorse in origine come famigliare, nell’ormai lontano anno 1976, o anche prima (con le precisazioni di cui sopra) nessun estraneo al nucleo famigliare del concessionario avrebbe potuto godere dello jus sepulchri in quella particolare tomba, nemmeno l’amica più cara.

      Ad ogni modo ai sensi dell’art. 63 D.P.R. n. 285/1990 le obbligazioni manutentive ricadono unicamente sui titolari della concessione, non certo su di Lei.

      1. Buongiorno,
        Grazie per la cortese risposta. Fornisco ulteriori particolari:
        cito le parole della scrittura privata: “dichiaro che della tomba fatta costruire di posti nr. 3 nel cimitero di…….., di un posto la proprietaria e’……, la quale mi e’ venuta incontro alle spese necessarie per avere un posto a sua completa disposizione e che non deve essere disturbata da nessuno” 31 gennaio 1976.
        Ora la concessionaria della tomba chiede a me, erede della nonna “ospitata”contributo per le spese di ristrutturazione citando : Cass. Civ. sez. II 08-05-2012 N. 7000 e Cass. 1134/3.
        Come devo comportarmi?
        Grazie infinite dell’attenzione
        Laura Conti

        1. X Laura,

          rettifico: allora cambia davvero tutto: Sua nonna in regime di art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942 di lì a poco abrogato, ma alla data della sottoscrizione delle scrittura privata ancora in vigore ha legittimamente acquisito non solo l’usus sepulchri, ossia il diritto d’uso sul loculo, ma anche la proprietà sullo stesso.
          Abbiamo, quindi, un frazionamento del diritto di sepolcro in sè in una sorta di comunione forzosa ed indivisibile tra i co-titolari, tra i quali c’è pure Lei quale avente causa di Sua nonna.

          Si mediti a tal proposito su questa sentenza:

          È possibile configurare, poi, anche un diritto riguardante l’intestazione del sepolcro. Ai fini dell’esclusività dello ius nominis sepulchri, ovvero dell’intestazione della tomba familiare, è irrilevante il mero fatto che un soggetto sia, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o unico intestatario della concessione di suolo cimiteriale, qualora risulti pacificamente da apposite convenzioni fra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e, pertanto, avente di conseguenza diritto non solo a metà quota del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso (in tal senso, Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985).

          E’, pertanto logico e doveroso che Lei quale co-proprietaria del sepolcro essendo subentrata a Sua nonna in questa posizione si assuma le relative obbligazioni manutentive per la quota di propria spettanza.

          Rammento come ai sensi dell’art. 1292 Cod. Civile tutti i concessionari siano tenuti in solido a garantire la manutenzione del sepolcro ex art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nei confronti della Pubblica Amministrazione.

          1. Grazie della risposta.
            Mi permetto allora di chiedere ancora quanto segue: se mia nonna avesse acquisito la proprieta’ del loculo in questione, quindi avesse fondato il sepolcro con l’amica riservando per ser’ un solo posto, , perché’ l’amica avrebbe dovuto autorizzarla ad essere sepolta in quel loculo?
            Si parla di cointestazione che nella realtà’ non esiste in quanto il sepolcro ha come fondatore l’amica e come concessionari gli eredi dell’amica. Mia nonna non compare in nessun documento.
            Da qui deduco che abbia acquisito solo il diritto d’uso del loculo.

            1. Sottolineo anche che mia nonna e’ morta nel 1985, quindi in quell’anno e’ stata sepolta nel loculo in questione.

              Grazie dell’attenzione

        2. X Laura,

          Al momento costitutivo della concessione non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta.

          La scrittura privata de quo con cui si trasferisce la proprietà (o il solo diritto d’uso?), comunque diritti reali di godimento, sul loculo vigente all’epoca dei fatti in questione l’odierno codice civile non avrebbe nemmeno dovuto esser soggetta a trascrizione (art. 2643 Cod. Civile) poichè i sepolcri privati all’interno dei cimiteri, nascendo da una concessione amministrativa, sono attratti, a loro volta, nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune, infatti, ex art. 824 comma 2 Cod. Civile i cimiteri sono beni demaniali, sottoposti, pertanto al regime giuridico di cui all’art. 823 Cod. Civile.
          La cessione della cella sepolcrale avviene sotto l’imperio, quindi, dell’art. 71 commi 2 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942, articolo complesso e ricco di disposizioni tra le quali si ricorda quella dell’ultimo comma, secondo cui l’eventuale trasmissione dello jus sepulchri (a questo punto composto anche dalla parte materiale e patrimoniale di proprietà sul costruito) avrebbe dovuto esser, in ogni caso notificata al Comune, cosicchè l’autorità amministrativa potesse esercitare la sua funzione di vigilanza, onde, ad esempio, evitare orrendi mercimoni sulle tombe, o comunque, operazioni tale da distorcere la funzione precipuamente sepolcrale del bene in oggetto.
          Di Conseguenza il Comune, che nei suoi schedari deve sempre mantenere copia dell’atto concessorio, se nel corso degli anni ha tenuto con diligenza (si segnalano, a volte, invece, pesanti sofferenze negli archivi) un fascicolo aggiornato (cambi di titolarità, volture dovuti a subentri mortis causa o per atto tra vivi sin quando ciò sia stato legale) sul sacello gentilizio di cui ragioniamo dovrebbe riuscire abbastanza agevole risalire agli attuali concessionari cui imputare gli oneri manutentivi.
          In subordine bisognerebbe consultare attentamente l’atto di concessione soprattutto per risalire originariamente ai soggetti portatori dello jus sepulchri, da esercitarsi ovviamente nel post mortem. Può essere, in effetti, che i tre posti disponibili fossero già stati preventivamente e nominalmente assegnati ai futuri beneficiari del posto feretro, elemento, questo, capace di fornirci preziose informazioni.

          Gentile Laura, il c.d. diritto di sepolcro nella sua completezza contempla anche il diritto sul sepolcro in sé, cioè la mera e nuda proprietà (oggi indisponibile a far data dal 10 febbraio 1976, in forza del D.P.R. n. 803/1975) strumentale e finalizzata all’accoglimento delle spoglie mortali, la quale poi si traduce nell’assunzione delle obbligazioni manutentive. Jus sepulchri primario (= dare e ricever sepoltura facendo valere il diritto d’uso sugli avelli) e diritto sul sepolcro in sè possono, in determinate condizioni anche divergere pesantemente, mentre si concentrano pleno jure nelle mani dell’originario fondatore del sacello privato.

          Si rammenta come “l’amica” se non associando (e poi, in quale forma e con quali strumenti giuridici? Secondo alcuni commentatori una semplice scrittura privata potrebbe pure esser non idonea) Sua nonna nella titolarità della concessione, non avrebbe avuto la possibilità di AUTORIZZARE l’entrata nel sepolcro di persona certo cara, ma estranea al nucleo famigliare, la morte di sua nonna avviene nel 1985, vigente, quindi, il D.P.R. n. 803/1975, mentre l’istituto della benemerenza è stato introdotto solo con l’’art. 93 comma 2 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ossia dal 27 ottobre 1990.

          La concessione, difatti, non è un contratto di diritto squisitamente privato, gestibile in piena autonomia dal cittadino, essa comporta pesanti limiti e restrizioni, configurando un rapporto volutamente sbilanciato a favore dell’Amministrazione Comunale, per evidente interesse pubblico prevalente: assicurare nel tempo il buon governo del cimitero.

          Non vorrei che a forza di rovistare ed arrovellarci ci trovassimo dinanzi ad una tumulazione illegittima, per una strana eterogenesi dei fini.

          1. Carlo buongiorno,
            mi hai aperto un mondo…e sei veramente bravo, chiaro ed esaustivo.
            il mio problema è al contrario.
            Mio nonno costruì una cappella gentilizia dove si è fatto tumulare e qualche anno fa, in seguito ad un brutto incidente stradale, ho tumulato mia mamme e mio fratello.
            A distanza di anni dunque, mi vedo recapitare una raccomandata in cui mi si dice che i loculi dove ho tumulato i miei parenti erano di proprietà di due persone oggi decedute che avevano comprato i predetti loculi con atto notarile nel lontanissimo 1954.
            Dopo essere stati seppelliti in quei loculi alla loro morte gli stessi sono stati estumulati (non ne conosco la ragione) nel 1999.
            Ora gli eredi intendono monetizzare…
            Hanno effettivamente ragione? Esiste un diritto di usucapione eventuale su questi loculi usati prima e poi lasciati dopo estumulazione nel 1999?
            Trovo meschina la richiesta ma dovrò comunque affrontarla.
            Mille grazie per l’aiuto che mi vorrai e potrai dare.
            A quanto leggo, avrebbero diritto, l’atto notarile è del 1954.

            1. X Mizar,

              La questione, per come posta, richiederebbe una disamina più “tecnica” della fattispecie, attraverso l’excursus tra più istituti del diritto funerario. Ordinariamente questo servizio, senz’altro erogabile da codesta Redazione, è e sarà sempre più a titolo oneroso, per l’impossibilità materiale per noi di lavorare gratis per tutti i nostri lettori. Un servizio di “sportello di primo indirizzo” e di (anche se impropria) gratuita assistenza, sarà comunque assicurato per quei casi, a discrezione della Direzione Editoriale, che dovessero rivelarsi veramente di interesse generale e meritevoli di ricevere pubblica risposta.

              Nei diritti di sepolcro è vietato il cortocircuito tra privato e privato, senza transitare dal locale ufficio della polizia mortuaria. Nessuna dazione di denaro è pertanto dovuta, ed ogni richiesta di soldi in tal senso è illegittima.
              I sepolcri privati afferiscono pur sempre a quel demanio specifico e necessario, di cui titolare ultimo è il Comune, rappresentato dall’impianto cimiteriale.
              La demanialità del cimitero per attrazione rende anche il sepolcro privato fuori commercio, non usucapibile nè alienabile, caratteristica principale propria dei beni demaniali, in quanto tali.

  3. Buonasera Gentile dott. Carlo,
    Sarò breve,anche perchè ,dopo aver letto alcuni commenti,mi sono fatto già un’idea.
    Una persona ,titolare di un loculo cimiteriale,nel Comune di un paese Vesuviano,provincia di Napoli,mi propone la vendita del suddetto loculo in forma privata.
    Gentilmente,volevo sapere se si può fare e se tale operazione è disciplinata dalla legge.
    Grazie
    Saluti

    1. X Vittorio,

      sarò anch’io breve succinto, stringato e paradossale.

      IN un celebre fill quel genio di Totò vende ad uno sprovveduto turista addirittura la fontana di Trevi. L’esempio è calzante. Attenzione: si tratta di una truffa!
      La compravendita dei sepolcri, realizzando un fine di lucro, seppur in senso civilistico è vietata tassativamente dalla Legge (art. 92 comma 4 del regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) ed ha come conseguenza la pronuncia della decadenza sanzionatoria in capo al primo concessionario.
      Ogni atto di disposizione sui sepolcri per acta inter vivos è, pertanto, nullo di diritto.
      I sepolcri privati nei cimiteri, attratti come sono nella sfera del demanio comunale risultano ex art. 823 Cod. Civile INALIENABILI.

  4. Buongiorno, sono concessionario di una cappella gentilizia completamente vuota. Le chiedo è possibile affittarla con regolare atto registrato per 30 anni a persone private che non siano parenti? Devo passare sempre tramite l’ufficio tecnico del Comune o tramite Notaio? Grazie. Giuseppe

    1. X Giuseppe,

      ipotesi del tutto impraticabile e nulla di diritto, poichè sui sepolcri privati e gentilizi sorti in regime di concessione amministrativa comunale (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) sono vietati:

      a) gli atti di disposizione tra vivi come ad esempio potrebbe esser una impropria locazione
      b) il fine di lucro o speculazione (art. 92 comma 4 del regolamento nazionale di polizia mortuaria).

      I sepolcri privati nei cimiteri sono, infatti, attratti nella sfera del demanio comunale specifico e necessario, con le conseguenze di cui all’art. 823 Cod. Civile.

      Se Lei non è più intessato alla cappella c’è un’unica soluzione giuridicamente legittima: retrocessione IRREVOCABILE con atto notarile al Comune dei diritti reali vantati sull’edificio sepolcrale, con conseguennte rinuncia ai diritti di sepolcro, per lei, quale concessionario e per i suoi famigliari.

      L’amministrazione municipale ha solo facoltà e non obbligo di accettare, in seguito, rientrata l’edicola funeraria nel pieno possessso e disponibilità del Comune l’ufficio di polizia mortuaria provvederà ad una nuova asssegnazione a terzi secondo tempistica, modalità e procedure di trasparenza previste dal regolamento cittadino di polizia mortuaria.

      Ogni onere per – eventualmente – riattare il sepolcro, così da consegnarlo in condizioni di immediato utilizzo sarà a Suo carico.

      Potrebbe anche esser ammesso un rimborso, secondo il principio strettamente nominalistico di cui all’art. 1277 Cod. Civile, per gli anni residui di jus sepulchri non goduto, ma quest’opzione deve esser espressamente contemplata nel regolamento, altrimenti Lei non avrà diritto ad aalcunchè.

  5. Gentile dott. Carlo,

    mi sono imbattuto in questo blog, ed anche io ho deciso di chiederLe consiglio, approfittando della Sua cortesia e competenza in materia.

    Cercherò di essere sintetico, nel tentativo di non abusare eccessivamente della Sua disponibilità.

    Nel 1982 il sig. Tizio ha “venduto” (l’atto notarile menziona proprio una compravendita) al sig. Caio, per atto notarile inter vivos , una cappella funeraria, regolarmente collaudata, sita in un cimitero del Comune di Napoli. In quella sede, Tizio ha altresì conferito a Caio una procura notarile abilitante quest’ultimo ad eseguire ogni e qualsivoglia operazione di polizia mortuaria ai sensi del regolamento comunale allora vigente e del DPR 803/75

    L’atto di cui sopra è stato regolarmente trascritto in conservatoria, contro Tizio e a favore di Caio.

    Nel 1992 Caio chiedeva al Comune di Napoli la sub-concessione del suolo cimiteriale ove sorge la cappella in parola, dando atto, nell’istanza, della sopra citata “compravendita” notarile.

    Il Comune non ha mai riscontrato l’istanza e, nel corso degli anni, Caio ha regolarmente esercitato il possesso della cappella ove ha, peraltro, deposto i resti di alcuni prossimi congiunti. Vieppiù, Caio ha normalmente pagato gli oneri di giardinaggio e il Comune ha rilasciato regolare ricevuta indicando Caio come sub-concessionario del manufatto cimiteriale (sembra che tale regime “sub-concessionario” fosse espressamente previsto dalla normativa comunale antecedentemente all’attuale regolamento cimiteriale).

    Recentemente, Caio, avendo interesse ad acquisire il titolo che comprovasse il suo diritto sulla cappella, si è rivolto al Comune, che lo ha invitato a reiterare formalmente l’istanza fatta nel 1992.

    Il Comune, dopo aver richiesto ed ottenuto il pagamento di quasi 1000 Euro di istruttoria e segreteria, ha poi richiesto a Caio, ai fini dell’ ulteriore evasione della pratica, il pagamento di oneri sub-concessione di importo tutt’affatto rilevante (svariate migliaia di euro).

    Caio non ricorda se, all’atto della presentazione dell’istanza del 1992, ebbe a pagare al Comune degli importi, ed in quale entità, ma francamente è disorientato da questa richiesta presentata circa 30 anni dopo l’istanza.

    Tanto premesso, Le chiedo un parere circa la legittimità di tale richiesta economica.

    Grazie in anticipo e cordiali saluti.

    G.Marco Tullio

    1. X G.Marco Tullio,

      grazie, innanzi tutto, per l’immeritata fiducia, Domine, dignus non sum!

      Secondo me tutta l’operazione è viziata ab origine, vero è che il regolamento municipale di Napoli, recentemente novellato nella parte qua “incriminata” cioè la possibilità di sub-concessioni e, peggio ancora di compravendita di posti salma, ha presentato, per molto tempo, quest’ambiguità di fondo, a mio avviso non sanabile, in quanto nulla di diritto, poichè concreta una violazione di Legge.

      L’art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – cioè del vigente regolamento statale di polizia mortuaria – sancisce il divieto di porre in essere concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, la stessa previsione era presente all’art. 93, comma 3 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nonché, all’art. 70, comma 4 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, costituendo, in qualche modo, la conseguenza logica e necessaria del riconoscimento del carattere demaniale dei cimiteri attuata, seppure con formulazioni testualmente differenti, sia con il T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 sia con il Libro III del C.C. (Libro III entrato in vigore il 28 ottobre 1941).
      Quindi se il cimitero, con i sepolcri privati in esso insistenti, afferisce al demanio specifico e necessario di ciascun Comune (art. 824 comma 2 Cod. Civile) è anche soggetto al regime dell’art. 823 Cod. Civile.
      Pertanto la compravendita dei sepolcri mirando ad un accrescimento patrimoniale (nel senso datone dagli artt. 1129, 2056 e 2578 Cod. Civile) è tassativamente vietata implicitamente dall’art. 823 Cod. Civile e per norma positiva dall’entrata in vigore del vecchio regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 803/1975 avvenuta il 10 febbraio 1976, le cui disposizioni finali abrogavano l’art. 71 commi 2 e ss. del R.D. n. 1880/1942 con le quali il legislatore avrebbe ancora permesso, seppur con pesanti limitazioni, la cessione degli jura sepulchri e della titolarità sulle concessioni cimiteriali con atto interprivatistico
      Nel 1982, allora, vigevano già le due norme cardine in forza della quali la trasmissione per acta inter vivos dei beni sepolcrali non sarebbe più stata tollerata, in quanto dichiarata contra legem.

      Per la gerarchia tra le fonti del diritto un regolamento comunale non può impingere o confliggere con norme statali, aventi, addirittura caratteristica di rango primario nella tassonomia dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

      La compravendita inoltre rientra nell’ambito degli atti vietati al notaio ex art. 28, n. 1, L. 89/1913.
      Il costante orientamento giurisprudenziale afferma che l’art. 28, n. 1, L. notarile n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico – si riferisca non solo agli atti specificamente proibiti, ma a tutti gli atti contrari a disposizioni di legge e, cioè, non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di nullità o annullabilità (Cass. Civ., sez. III, 10 novembre 1992, n. 12081, in Vita not., 1993, 950).
      La giurisprudenza non ritiene rilevante la differenziazione tra concessione e trasferimento della proprietà.
      Al riguardo in alcune sentenze si è esattamente osservato come se si consentisse – sulla base della sola differenza ontologica tra concessione e trasferimento della proprietà – la stipula tra privati di atti di compravendita di cappelle funerarie, si verrebbero ad eludere gli interessi di natura pubblica, che si sono, invece, intesi salvaguardare con le disposizioni di polizia mortuaria.

      Rimango sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni o chiarimenti.

  6. Buonasera …mi chiamo Alfonso .le chiedo essendo il primo nipote del defunto nonno Alfonso Cataldo,lo stesso nonno acquisto una tomba di famiglia con scrittura privata nn registrata nel cimitero di nocera superiore.mio padre e i suoi fratelli ,essendo loro gli eredi del nonno ,devono sanare con il comune ufficio tecnico sez. servizi cimiteriale la nuova concessione in quanto la scrittura nn ha valore però il comune ci lascia questo utilizzo rinnovando loro la concessione .Si da il fatto che sia mio padre e sia i miei zii abitano in altri comuni ,e vogliono rinunciare alla concessione ,dicendo a me di prendermi questa tomba .facendo loro la rinuncia per isctitto .come dicevo sono il 1 nipote che portò nome e cognome del nonno ed abito a nocera superiore ,il comune può concedermi direttamente la concessione ex novo intestata a me .oppure no ..grazie

    1. X Alfonso,

      non si può bypassare il Comune, in quanto è vietato il trasferimento diretto ” a corto-circuito” del diritto di sepolcro tra privato e privato. La retrocessione della concessione va presentata al Comune e da quest’ultimo deve esser, pur sempre accolta, avendo l’Aministrazione solo facoltà e mai obbligo di accettare.

      Se lei è già coo-titolare della concessione stessa la quale si configura come una comunione solidale ed indivisibile tra tutti gli aventi titolo, si assisterà ad un accrescimento, in senso civilistico, della quota a Lei spettante di jus sepulchri.

      Altrimenti la semplice rinuncia produrrà questo effetto: la tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune il quale provvederà a riassegnarla secondo tempi, modalità e procedure di massima trasparenza dettati dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  7. L idea della class action l ho avuta ma tutti gli avvocati a cui mi sono rivolto mi dicevano che è difficile far ricadere la colpa sul comune…Ma secondo lei..se si ravvisa una enorme responsabilità della polizia mortuaria non c è una grave mancanza di controllo del comune??.il fatto che sono stati arrestati sette dipendenti del comune non rafforza ancora di più il fatto che vi era un assoluta anarchia all’ interno del cimitero ..senza nessuna firma di controllo??…E la polizia mortuaria che tipo di controllo avrebbe dovuto fare?? E il comune ??

    1. X Mirko,

      sui possibili rimedi giudiziari, non sono un giurista cultore del diritto penale e, pertanto… omissis. Non mi esprimo: ho già chiarito tutto nel prededente messaggio.

      Il grave stato di anarchia, in qualunque forma si manifesti, è incompatibile con lo stato di diritto, perchè SEMPRE si traduce nella Legge del più prepotente e violento.

      La polizia mortuaria è funzione eminentemente comunale, come tutte le azioni amministrative si esplica in un’attività costituita da permessi e divieti, cui seguono le relative sanzioni, quali ovvi (e spesso inefficaci) deterrenti, quando il fatto non integri addirittura reato, perchè allora la competenza naturale sarebbe della Magistratura.

      La polizia mortuaria (o nel nostro caso…il suo fantasma!) deve vigilare sui cimiteri avvalendosi della locale AUSL, come interfaccia tecnico-strumentale, per gli aspetti igienico-sanitari.

      Se un pubblico potere abdica, anche per diversi motivi, dal suo precipuo compito di controllo anti abusi e di garanzia per il cittadino, qualcuno, almeno teoricamente, dovrebbe rispondere di questa colpevole omissione. Lei non trova?

      E’inammissibile che il Comune non eserciti la sua supervisione sul cimitero che, non dimentichiamo, è demanio specifico e necessario del Comune stesso, ma forse anche a causa di dipendenti infedeli, la stessa amministrazione è parte lesa.

      Poi ognuno rimane della sua idea ed opinione.

      La saluto cordialmente.

  8. Buongiorno, in merito alla sua risposta”Anche il Comune ha le sue belle responsabilità in questo immondo mercimonio di tombe”, anche io nè sono pienamente sicuro, ma il problema che mi sono rivolto a 4 legali i quali mi riferiscono tutti che non c’è nulla da fare e non si può dimostrare la responsabilità del comune…..Cosa potrei suggerire per poter avviare una pratica nei confronti del Comune per vedere tutelati i miei diritti.
    Grazie

    1. X Mirko,

      Se gli avvocati ed i giureconsulti si pronunciano unanimemente per la non procedibilità, mi accodo umilmente, da semplice necroforo, al loro autorevole parere pro veritate.
      Fossi nel dirigente della polizia mortuaria nutrirei, invece, qualche serio timore di finire alla sbarra, per omissione in atti d’ufficio o comunque esser passibile di sanzione amministrativa, proprio per non aver esercitato le precipue funzioni di controllo.

      Non so se, nel procedimento penale in corso, il Comune si sia anche costituito parte civile, in ogni caso l’autorità amministrativa, pur senza i poteri, senz’altro più intrusivi, propri della Magistratura dovrebbe vigilare sull’attività cimiteriale (concessioni, ristrutturazione di sepolcri, cessione del diritto d’uso…).
      Il cimitero, stando a quanto mi narra Lei, è divenuto terra di nessuno,, anche se per Legge apparterebbe ad demanio specifico e necessario del Comune.

      Non avete, per caso, studiato la possibilità di intraprendere un class-action?

  9. Buongiorno, volevo chiedere se è a conoscenza del sequestro posto dalla Guardia di Finanza, relativo agli 8 complessi monumentari funebri per cui è indagato il noto imprenditore del settore C.M.. L’accusa è di truffa aggravata ai danni del Comune di Napoli e di privati cittadini.
    Secondo quanto emerso dalle indagini, C.M. o si sarebbe impossessato indebitamente delle cappelle (tutte di assolute rilevanza storica) e, dopo averle ristrutturate abusivamente, avrebbe messo in vendita illegalmente i loculi ricavati all’interno a singoli cittadini, a prezzi decisamente superiori a quelli previsti dall’ente pubblico congreghe religiose, ed in violazione della normativa esistente. io faccio parte di uno dei mille truffati, ora poichè il Comune ha revocato la concessione di questi loculi oggetto di sequestro giudiziario, e ha emanato una delibera dove sarebbe prevista non solo la rimozione delle salme ma anche il pagamento di un’indennità a far data dall’acquisizione fino alla data dell’effettivo rilascio per ogni loculo occupato nei monumenti, vorrei sapere poichè questi loculi, acquistati con scritture private sono stati acquistati dal 1995 fino al 2014, e l’inchiesta è partita nel 2012, vi è una responsabilità del Comune? Possiamo noi truffati agire contro il Comune per una “culpa in vigilando” visto che questa salme sono state sepolte senza aver fatto nessun controllo per tutti questi anni consecutivi?

    1. Laconicamente osservo che:

      1) “SOLO” dal 10 febbraio 1976 (giusto 42 anni fa!) quando, cioè, entrò in vigore il D.P.R. n. 803/1975 l’art. 71 commi 2 e segg. del R.D. n. 1880/1942 è stato espressamente abrogato, sono pertanto nulli di diritto tutti gli atti di disposizione sui sepolcri inter-privatistici ovvero a contenuto patrimoniale, come, appunto la compravendita o, comunque, la cessione del diritto di sepolcro. Negli ultimi 42 anni qualcuno, preposto alle funzioni di controllo, evidentemente si è distratto un attimo!

      2) In relazione all’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, la preliminare dimostrazione dello jus sepulchri primario, attivo e passivo, attraverso apposita istruttoria opportunamente strutturala sull’esame dei titoli formali, che è presupposto perché sia accordata l’autorizzazione alla tumulazione in un dato sepolcro, ha portata generale, attenendo alla vigilanza propria del Comune sui cimiteri e sui sepolcri in essi insistenti o, a fortiori, pure extra moenia. E’ ben vero che non mancano contesti ambientali di cattiva gestione cimiteriale in cui i Comuni abdichino dalle proprie funzioni di garanzia e supervisione sull’attività di polizia mortuaria, da questa colpevole omissione discende una ricaduta negativa (stigmatizzata dal Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010) la quale, poi, inibisce loro la possibilità di esercitare altri propri poteri di riesame, ( ad esempio: atti di ritiro) negando, così, la legittimità ad adottare, dove ricorrano gravi violazioni unilaterali alle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal privato cittadino con la stipula dell’atto concessorio nei confronti della municipalità, provvedimenti di decadenza sanzionatoria. La culpa in vigilando potrebbe attenere al danno erariale di cui all’art. 93 D.Lgs n. 267/2000, mentre qui si configurerebbe addirittura l’omissione in atti d’ufficio.

      3) Qualche notaio compiacente è già finito nei guai – pesantemente, con la Legge.

      4) Anche il Comune ha le sue belle responsabilità in questo immondo mercimonio di tombe.

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