Un'antipatia che non convince

Tutti gli impresari italiani, di qualsiasi orientamento, maledicono con alte strida l'attuale regolamento di polizia mortuaria emanato con dpr 285/90.

Nessun impresario si dichiara contento del regolamento, ne', tanto meno era favorevole al mantenimento delle regole che ancor oggi governano il comparto.

Qual'e' la ragione di tanta ostilita' preconcetta?

E'vero: loculi areati, tanatoprassi conservazione a domicilio delle ceneri (ex DPR 24 febbraio 2004)o dispersione delle stesse sono novita' di questi ultimi anni, ma tali istituti potrebbero esser tranquillamente integrati nelle norme gia' esistenti, senza il bisogno di stravolgimenti, rischiose rivoluzioni (o..involuzioni?) e salti nel buio.

Poniamo un esempio, le caratteristiche del cofano (presenza o meno della vasca di zinco, consistenza delle assi e materiale impiegato) dovranno esser definite anche in relazione ai trattamenti conservativi cui la salma e' stata sottoposta, come accade nella legislazione francese.

Se una buona azione di tanatoprassi riesce a congelare per diversi giorni i processi degenerativi del corpo umano forse, per trasferimenti di media durata, non sara' piu' necessaria la cassa di lamiera.

Per il problema della privativa sui trasporti mortuari si e' gia' pronunciata la magistratura (prima i tribunali amministrativi regionali ed ora anche la Suprema Corte di cassazione) ed ormai il regime di monopolio, nonostante qualche inevitabile resistenza, sta per esser soppiantato dalle sempre piu' diffuse e convinte liberalizzazioni.

I diritti fissi da esigere non piu' sul trasporto, ma sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto sono si' un argomento di forte attrito con i comuni, ma alla fine si ripercuotono sul cittadino e non solo sull'impresa e poi la municipalita' deve pur prendere i soldi da qualche parte per garantire il funzionamento della macchina amministrativa, ma allora perche' sono tutti arrabbiati a morte contro il DPR 285/90?

Tutti ne parlano malissimo e vogliono la mitica riforma (anche se sara' il solito pasticcio all'italiana) ma nessuno spiega il vero motivo di tanto rancore.

Nel suo senso giuridico piu' proprio un regolamento di polizia mortuaria, alla fine, non puo' occuparsi anche di fiscalita' o imprenditoria o di estetica ed arte commemorativa, ma deve fissare sopratutto dei requisiti medico-legali per tutelare l'igiene pubblica contro le contaminazioni cadaveriche.

E' difficile sentire un impresario lamentarsi nel merito del regolamento: magari per gli spessori delle casse, delle lamiere zincate o sulle giunzioni tra le assi del cofano.

Tante innovazioni molto utili, poi, si pensi ai dispositivi Barriera, alla saldatura 'a freddo' con pasta adesiva sono state recepite con semplici circolari del Ministero della Salute con Decreti Ministeriali, senza creare troppe noie normative e sono sistemi efficaci che hanno migliorato le condizioni di lavoro dei necrofori e la stessa qualita' del servizio funebre.

Allora, invece di complicarsi troppo la vita, non si potrebbe continuare su questa falsariga: si interviene solo e strettamente sulle regole veramente da cambiare e quelle che funzionano rimangono al loro posto.

L'arcano rimane irrisolto.

Nella hit parade dei desideri piu' sentiti dall'imprenditoria funebre italiana si annoverano:

l’identificazione giuridica del settore dell’imprenditoria funebre, con la formazione e qualificazione degli operatori;

la liberalizzazione del trasporto funebre, sempre e ovunque;

l’eliminazione dei monopoli sia pubblici che privati in tutte le attivita' attinenti il comparto funerario;

il divieto delle imprese di assumere servizi e sostare all’interno degli ospedali

la possibilita' di gestire proprie case funerarie.

Ci sono aspetti come l'identificazione dell'imprenditoria funebre, la battaglia contro i monopoli, la moralizzazione del settore per loro stessa natura interdisciplinari perche' riguardano aspetti della vita economica o, addirittura, il diritto penale, che non possono disciplinati da un semplice regolamento tecnico.

Se scrutiamo nelle pieghe del regolamento ci sono ambiti ancora inesplorati da cui un buon giurista potrebbe ricavare lo spazio per definire qualche nuova figura, ci riferiamo, nel particolare, alla casa funeraria.

La legge italiana non le prevede espressamente, ma , cosa ancor piu' importante, nemmeno le vieta.

L'articolo 14 del DPR 285/90 parla semplicemente di depositi d'osservazione, assimilabili, di fatto, alla piu' comune definizione di camere ardenti ulteriormente specificate per requisiti costruttivi ed obbligatorieta' in ogni presidio sanitario che operi in regime di ricovero dal DPR 14 gennaio 1997.

Il disposto e' piuttosto semplice i depositi d'osservazione, infatti, possono esser istituiti presso:

Il camposanto ex Art. 64 DPR 285/90 (occasionalmente anche nella camera mortuaria dove di norma sostano i feretri possono stazionare le salme a cassa aperta sino al completo decorso del periodo d'osservazione ai sensi ddel Art. 64 comma 3 DPR 285/90)
Gli ospedali ai sensi del DPR 14 gennaio 1997
Gli istituti sanitari (Art. 14 DPR 285/90)
In particolari edifici che rispettino tutti i requisiti igienici.
Ogni altro altro posto deve esser autorizzato da comune, come gia' accade per il tributo di particolari onoranze civili o religiose, e, se coordiniamo questo comando del legislatore con il punto 4, cominciamo ad intravedere una possibile 'ritratto' della casa funeraria direttamente estrapolabile dal testo del DPR 285/90.

In realta' gia' esistono luoghi terzi, rispetto alle scalcinate camere ardenti dei nosocomi italiani, dove tributare le speciali onoranze di cui si parla all'art 24 comma 3: si pensi ai funerali di personaggi importanti che si tengono presso luoghi pubblici o privati come chiese, templi, sedi di partiti politici o associazioni.

Certo l'eccezionalita' del momento potrebbe far pensare ad una deroga alle norme vigenti, invece c'e' una procedura ben precisa e codificata: per autorizzare l'esposizione di una salma in un luogo diverso dalla camera mortuaria o dall'abitazione privata ove e' avvenuto il decesso, occorre solamente, olttre ad una previsione generale nel regolamento comunale di polizia mortuaria o nell'ordinanza sindacale che regola i trasporti funebri, il nulla osta della AUSL sulle modalita' di trasporto del cadavere dal deposito d'osservazione alla chiesa e sull'idoneita' del sacro edificio a fungere da luogo di presentazione estetica della spoglia mortale.

Il presupposto igienico sanitario per procedere con l'istanza di trasporto funebre a cassa aperta ex Art. 17 DPR 285/90 potrebbe essere la scheda ISTAT in cui si escluda la morte dovuta a malattia infettivo diffusiva (gli infetti, infatti ex Art. 25 DPR 285/90 debbono esser trasportati solamente a cassa chiusa con bara composta di duplice cofano ligneo e metallico), in assenza del modello ISTAT potrebbe bastare una certificazione di garanzia redatta dal medico curante o, comunque, dal sanitario che abbia assistito il de cuius negli ultimi momenti della sua vita e conosca il quadro clinico a causa del quale sia sopraggiunta la morte.

Questa prassi non e' per nulla peregrina ed interessa anche la gente comune: nell'Italia meridionale, infatti, e' tradizione radicata e diffusa presentare e vegliare in chiesa i feretri ancora aperti prima di officiare la liturgia funebre.

Come abbiamo cercato di dimostrare, lavorando sul testo esistente, con una buona competenza sulla materia legislativa, si potrette tentare di ricavare per deduzione le norme implicite capaci di identificare e legittimare la tipologia della casa funeraria senza dover stravolgere l'intero ordinamento di polizia mortuaria.

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Un'antipatia che non convince

  1. Si consiglia di consultare al seguente link: https://www.funerali.org/blog/?p=808
    l’articolo intitolato: “L’uso delle casse mortuarie nel DPR 10 settembre 1990 n. 285”.

    1) Art. 30 DPR n. 285/1990: cassa per tumulazione, trasporti interni oltre i 100 KM, trasporti da comune a comune trasporto e sepoltura infetti . trasporti internazionali tra Paesi non firmatari dell’Accordo Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937.

    2) Art. 75 DPR n.285/1990: cassa di legno per sola inumazione. (se il trasporto avviene all’interno del comune di decesso). Sono comunque vietati i materiali non biodegradabili.

    3) D.M. 7 febbraio 2007 e D.M 28 giugno 2007: dispositivi flessibili ad effetto impermeabilizzante sostitutivi della cassa di zinco di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990 (per trasporti interni ai confini nazionali e per cremazione di infetti).

    4) D.M. 12 aprile 2007: cofano in cellulosa e non in legno autorizzato ai sensi dell’Art. 75 comma 3 e dell’Art. 31 DPR n. 285/1990 (escusa la regione Lombardia)

    5) Art. 3 Regio Decreto 1379 dell’primo luglio 1937: casse per trasporti tra Stati aderenti all’accordo internazionale di Berlino.

    6) Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004: contenitori per il trasporto di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.

    7) Regione Lombardia, Allegato 3 al Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6: casse utilizzabili sono entro i confini della Regione Lombardia.

    8) Cassa di zinco da 0,74 mm: bara metallica da abbinare al cofano ligneo di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 per le tumulazioni in deroga ex Art. 106 DPR 285/1990 e paragrafo 16 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 (per le regioni dove l’Art. 106 citato sia ancora pienamente applicabile).

  2. Vorrei sapere quali caratteristiche tecniche deve avere un cofano funebre per la normativa nazionale e qul’è la normativa di riferimento.
    Ringraziando per l’attenzione porgo distinti saluti

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