Ad un’attenta lettura l’ articolo 15 del regolamento regionale lombardo n. 4/2022 contiene norme con qualche probabile vizio di legittimità o comunque di difficile attuazione.
Si ricorda, poi, come la L.R. Lombardia (T.U. Leggi Sanitarie Regionale n. 33/2009) attualmente in vigore sia stata ampiamente riformata.
Con apposite ed opportune modifiche in limine ha, infatti, evitato gli strali ed i fulmini censori della Consulta, pressochè certi, almeno nella parti in cui avrebbe tentato di invadere la sfera delle prerogative riservate per Costituzione allo Stato Centrale. L’Alta Corte non si è, invero, pronunziata, poichè l’impugnativa è stata ritirata, per tempo, in cambio di una drastica revisione del testo di legge regionale.
Come si diceva, l’art. 15 prevede l’uso di apposita modulistica regionale per autorizzazione alla cremazione, alla dispersione e all’affidamento.
Si ritiene che la disposizione (ad esclusione dell’affidamento) potrebbe presentare profili di illegittimità in quanto la competenza di autorizzazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile rientra nella materia dell’ordinamento civile di esclusiva titolarità del legislatore statale (art. 117, co. 2 lett. l della Cost.) e pertanto la modulistica come le istruzioni all’Ufficiale di Stato Civile non possono che essere statali.
Vi è poi una questione che dovrebbe essere attentamente esplorata e cioè quale possa essere il grado di ingerenza di una legge regionale in materia di demanio comunale, come è quello cimiteriale. E qui ci si scontra con due principi: quello della competenza pianificatoria regionale e quello gestionale del demanio cimiteriale proprio del Comune.
A dire il vero, per le acque (anch’esse demanio comunale, ove proprie), vi è una competenza regionale pianificatoria e una gestionale comunale, pur all’interno di una cornice normativa statale.
Qui, invece, la cornice statale non lascia molto spazio alla regione.
Cerchiamo di capire il problema andando sul concreto!
Con il comma 6 dell’art. 27 reg. regionale, vi è una sorta di limitazione dei criteri di assegnazione dei posti feretro, escludendo la pratica, a volte presente e tale da comportare effetti ex post non sempre agevolmente affrontabili, delle c.d. “prenotazioni” (salve limitate eccezioni espressamente individuate).
In sostanza: il piano regolatore cimiteriale deve calcolarsi (e questa è materia modificata dalla regione rispetto al contenuto del DPR 285/1990) sulla base della mortalità prevista e del modo con cui essa si stima sia destinata alle varie forme di sepoltura.
Se un Comune vuole assegnare un numero di posti feretro (per loculo) non in relazione alla mortalità attesa ma in base a proprie scelte (e quindi realizzando ad esempio un numero di manufatti superiore alle necessità per pura mortalità, ma utili per assegnazione a viventi, questo deve essere calcolato mentre si effettua il piano cimiteriale.
E’ infatti da valutare con attenzione in sede comunale, in fase di redazione del piano cimiteriale o del suo aggiornamento l’ipotesi formulata nel secondo periodo sempre del comma 6 dell’art. 27:
“Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza”.
Importante pure il comma 7 dello stesso articolo 27 che riguarda le ipotesi di estinzione delle concessioni cimiteriali, alcune delle quali “fisiologiche”, mentre innovativa è la lett. c) (decorsi venti anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto) e di interesse la lett. d), che individua un caso di revocabilità delle concessioni cimiteriali quando ricorrano motivi di interesse pubblico.
Ora, ricordo che il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile, soprattutto).
Si tratta di interventi regionali logici e per certi versi utili alla gestione cimiteriale, ma che potrebbero “profumare” di illegittimità costituzionale, perchè la Regione si intromette nella gestione delle sepolture private in concessione, affidata invece al Comune tramite il proprio regolamento municipale, dalla legge e dall’art. 117 comma 6 III periodo Cost.