Tumulazioni sine titulo: il Comune ha l’obbligo di provvedere all’estumulazione coatta

Il T.A.R. di Catania ha stabilito l’obbligo del comune a provvedere, anche forzosamente, all’estumulazione di un feretro, illegittimamente deposto in un’edicola funeraria, eventualmente anche in danno ai privati che occupano la cappella.

 

Il Comune non può arretrare di fronte ad un atteggiamento inerziale o di rifiuto dei privati che non aprono l’edicola, ma deve adoperarsi, attivando i propri poteri amministrativi e di polizia mortuaria, nonchè cimiteriale.

L’estumulazione di una salma, illegittimamente sepolta in un manufatto cimiteriale, (quindi senza titolo di accoglimento, MEMENTO SEMPER art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) assolve una funzione fortemente pubblicistica di ordine e buon governo del plesso sepolcrale, ed il Comune deve attivare tutti gli strumenti giuridici allo scopo di porre fine, anche autoritativamente, e nelle forme più opportune, alla tumulazione illegittima che si configurerebbe, pur sempre come un abuso, in senso tecnico.

Non è sufficiente, quindi, che il Comune convochi le parti per favorire l’estumulazione. ha sancito il Tar di Catania, decidendo in merito ad una tumulazione illegittimamente avvenuta nell’edicola di proprietà di un terzo, oggi ricorrente.

Con la determina dirigenziale n. 05/33 veniva annullata in autotutela l’autorizzazione alla tumulazione di una salma, ordinando di provvedere all’estumulazione d’ufficio.

Di fronte all’impossibilità di accedere all’interno dell’edicola, in quanto i privati non si dimostravano collaborativi e non aderivano all’invito di aprire le porte dell’edificio funerario, il Comune non procedeva all’estumulazione.
Rispetto al ricorso presentato dal reale proprietario dell’edicola, il Comune ha eccepito di avere compiuto gli atti in proprio potere per dare esecuzione all’estumulazione.

Il Tar di Catania ha riconosciuto che il Comune di Catania non aveva la disponibilità delle chiavi della cappella, ma ha statuito l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Ente Locale che avrebbe dovuto interrompere, anche autoritativamente, la tumulazione, divenuta abusiva, in forza della citata determina dirigenziale. Il Comune avrebbe dovuto agire in danno della parte privata che si è dimostrata indisponibile a collaborare col Comune stesso.

I giudici amministrativi hanno, quindi, imposto al Comune di eseguire l’estumulazione nel termine di trenta giorni.

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Carlo Ballotta

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