Tumulazione privilegiata: il Veneto modifica le regole.

Se l’Italia è (o, si diceva essere) un popolo di eroi, poeti, santi, navigatori, ecc., la tumulazione privilegiata (art. 341 TULLSS ed art. 105 dPR 10 settembre 1990, n. 285) considera proprio queste categorie. Si tratta di una forma di sepoltura “eccezionale” in considerazione della particolarità delle situazioni per cui può essere autorizzata (connotata da altra discrezionalità). A seguito del conferimento di funzioni di cui al dPCM 26 maggio 2000 (per le regioni a statuto ordinario, efficace dal 1° gennaio2001), la titolarità al rilascio di queste autorizzazioni è, oggi, delle regioni (a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale occorre fare riferimenti caso per caso). La regione del Veneto aveva regolato l’istituto con la DGR n. 1533 del 14 giugno 2002, indicazioni, in parte, modificate con la DGR n. 2051 del 3 luglio 2007 (in B.U.R. n. 64 del 20/7/2007 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=198618 , prevedendosi ora che uno dei requisiti sia quello per cui siano passati almeno 5 anni dal decesso. Inoltre, il termine del procedimento è indicato in 120 giorni, con ipotesi di sospensioni nei casi di richiesta d’integrazione della documentazione o di chiarimenti. (Sereno SCOLARO)

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Sereno Scolaro

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23 thoughts on “Tumulazione privilegiata: il Veneto modifica le regole.

  1. Per quanto riguarda l’ipotesi di un’assunzione, unilaterale, delle obbligazioni relative alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di un sepolcro privato, sembrano necessarie alcune premesse di ordine generale. Il diritto di sepoltura in un sepolcro privato, cioè in concessione a persona, famiglia (od ente, ma qui si trascura l’ipotesi in quanto non pertinente) è “riservato” alla persona del concessionario nonche’ delle persone appartenenti alla famiglia di questi. L’individuazione delle persone che siano da considerare quali appartenenti alla famiglia del concessionario, e’, di norma, oggetto di definizione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria. Per altro, e’ ammissibile che il concessionario, al momento della stipula dell’atto di concessione possa indicare alcune proprie specifiche volonta’, come, esempio, l’ampliamento della possibilita’ di accogliere anche altre persone, di escluderne alcune o simili, cosa che deve risultare esplicitamente dall’atto di concessione.
    Per quanto riguarda l’ultimo aspetto, cioe’ attorno alla questione se il coniuge superstite del concessionario abbia diritto alla successione del sepolcro o meno, va osservato come si tratti anche di questo caso di materia che e’ oggetto di regolazione, in via esclusiva, da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria: infatti, tale ipotesi può essere affrontata con diversi approcci. A volta anche in modo differenziato, nello stesso ambito comunale, per tipologie di sepolcri. Ne consegue che e’ imprescindibile un rinvio alle norme di tale Regolamento comunale di polizia mortuaria.
    Rinvio che si rende, ulteriormente, necessario per quanto riguarda il rapporto concessorio in conseguenza del decesso del concessionario (fondatore del sepolcro). Infatti, anche per questo aspetto, il Regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe prevedere, ma potrebbe anche escludere, che vi sia un c.d. “subentro” del concessionario in seguito al suo decesso, individuando quali persone appartenenti alla famiglia vi abbiano titolo (nonché le eventuali altre conseguenze). Non si può escludere, a priori (cioe’ senza fare riferimento alle norme dello specifico Regolamento comunale di polizia mortuaria), che possa sussistere la previsione di una cessazione della concessione.
    Per altro, e – sempre – facendo salve le norme di questa fonte regolamentare, potrebbe anche essere ammissibile che “terzi” (persone che non abbiano titolo sulla concessione e/o non appartenenti alla famiglia del concessionario ai fini del diritto di essere sepolti nel singolo sepolcro), possano assumere – a questo punto, unilateralmente – obbligazioni di ordine patrimoniale, come gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, del manufatto sepolcrale (almeno, fino a quando esso non rientri nella piena e libera disponibilita’ del comune). Una tale assunzione di obbligazioni (in sostanza aventi carattere di liberalita’) richiederebbe, sotto il profilo della forma, un atto pubblico, registrato (a rigore, dovrebbe essere esclusa la trascrizione nei registri immobiliari presso l’Agenzia del territorio, in quando il diritto sull’area cimiteriale non ne e’ soggetto) e debitamente depositato agli atti del comune. Per altro, prima che le persone interessate ad assumere quest’obbligazione unilaterale a carattere patrimoniale procedano in questo senso, risulta del tutto opportuno (per non dire necessario) un approfondimento volto a verificare l’effettiva portata delle previsioni dello specifico Regolamento comunale di polizia mortuaria.

  2. In linea di massima, non sarebbe ammissibile la tumulazione di persone diverse dal concessionario ed appartenenti alla famiglia di questi, tanto che (a stretto rigore) anche il solo consentire quest’uso indebito del sepolcro dovrebbe determinare la decadenza dalla concessione. Per altro, non va ignorato come prassi di questa natura siano diffuse, senza che ne’ in via amministrativa (l’autorizzazione alla tumulazione in un dato sepolcro dovrebbe essere rilasciata solo dopo un’attenta verifica della sussistenza del diritto di sepoltura), ne’ in via operativa siano poste in essere le dovute valutazioni.
    A prescindere da quanto precede (fermo restando che l’autorita’ comunale dovrebbe disporre per quanto di competenza, cosa che puo (o, potrebbe) fare in ogni momento), la situazione così determinatasi costituisce una situazione di fatto che attiene a rapporti tra soggetti privati, per cui ogni contenzioso e controversia non puo’ che essere risolta avanti all’autorita’ giudiziaria, in sede civile, rivenendosi nella fattispecie segnalata le condizioni per esperire la c.d. azione di manutenzione, prevista dall’art. 1170 C.C.

  3. Scrivo dalla Campania e vorrei sotttoporLe il mio caso: un amico di mio cugino ha perso il figlio in un incidente stradale e ha chiesto allo stesso mio parente di seppellire il suo caro nella cappella di famiglia (avendo il consenso da parte di mia madre per via telefonica). Ora, però, i genitori del ragazzo defunto hanno stravolto l’ordine interno della cappella con centinaia di fiori che ostruiscono il passaggio, varie foto, poster, profumo, cappello e altri oggetti del ragazzo. Mia madre, che per tanti anni si è occupata dell’ordine della cappella stessa, è indignata della “rivoluzione” apportata da queste persone che, tra l’altro, non intendono in alcun modo modificare quanto operato. Vorrei sapere, se possibile, se possiamo far valere i ns. diritti e in che modo. Grazie mille e buona giornata.

  4. Stimatissimo Dott scolaro,
    Mi rivolgo a Lei fiducioso di una risposta certa ed autorevole in materia di Leggi cimiteriali.

    Regione di provenienza per il quesito è il COMUNE DI VALMONTONE – RM.
    ESPOSIZIONE DEI FATTI: a) nel 1998 è morto un mio zio acquisito; successivamente nel 2007 è deceduta anche sua moglie nonchè mia zia naturale; b) mio zio fece nel 1982 una cappella a lui intestata e con convenzione stipulata con il comune di Valmontone- RM di anni 99 (novantanove), e dove attualmente dimora con la sua famiglia – figlio, moglie,
    madre e sorella. Per sua precisa volontà verbale non voleva dare accesso
    ad altre salme; c) mio zio non ha più altri parenti in linea ascendente e discendente. Allo stato attuale sono rimasti solo 10 nipoti della zia naturale (coè sua moglie); d) tre di questi nipoti tra cui mi annovero, desiderano solo effettuare la giusta manutenzione, di cui necessita la cappella assumendosene
    oneri e responsabilità nei confronti del comune interessato.
    Il Comune di Valmontone però sostiene che in assensa di eredi la cappella viene riassunta dal Comune per una nuova concessione di chi ne è interessato.
    Per tali affermazioni non con divisibili alla luce di quanto esposto, le chiedo Dottore se possiamo impegnarci esclusivamente come responsabili della manutanzione tramite un documento formale e vincolante e, smentendo il funzionario che ci ha data tali informazioni. E’ vero poi che dopo la morte di
    mio zio la sua consorte aveva diritto alla successione del sepolcro?

    grazie dell’ascolto

  5. L’intervento di realizzazione di sepolcri su aree avute in concessione è a titolo onoroso, onere che ricade in via esclusiva sul concessionario, sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere sia per ogni altro onere che attenga alla realizzazione del manufatto sepolcrale.

  6. Buongiorno, avrei una domanda da sottoporre:

    La concessione specifica la dimensione aree da cedere e le modalità di realizzazione delle tombe/cappelle. Questo intervento è oneroso, e tali oneri vengono corrisposti dagli appositi uffici. Per quanto riguarda la pratica edilizia necessaria alla realizzazione delle opere, o alla modifica di queste, si da per scontato che sia gratuita. Vorrei avere, se possibile maggiori delucidazioni in merito.

  7. L’Emilia Romagna affronta la questione della tumulazione privilegiata con l’Art. 6 comma 2 della Legge 29 luglio 2004 n. 19.

    Le cosiddette autorizzazioni per tumulazioni privilegiate
    in Emilia Romagna, sono affidate al Comune di
    sepoltura, sentita l’ASL territorialmente competente.

    In Emilia Romagna si è
    avuto il trasferimento ai Comuni con sub delega regionale.

  8. Se non sbaglio la spoglia mortale di Karol Wojtyla è stata racchiusa in triplice cassa: l’una di legno leggero (pino o abete?) l’altra di piombo (non di zinco!) pesanti circa 3 quintali ed, infine la terza di noce.

    Tra l’altro anche nei verbali vaticani si parla di “tumulazione”.

    Il feretro così confezionato è stato calato in un tumulo ipogeo (on line sono visibili le foto) con tutte le pareti rivestite di marmo.

    Il cofano metallico è stato saldato a fuoco una volta trasportato il feretro nelle grotte vaticane (a presenziare alla stagnatura, quasi fosse un “vigile sanitario” era proprio… il Cardinale Jhoseph Ratzinger), quindi i fedeli accorsi in Piazza San Pietro per le esequie hanno potuto vedere solo la prima bara, ossia quella di pino o abete dalla particolare forma trapezoidale.

    Tra l’altro sul coperchio di lamiera sono stati impressi i sigilli (…alla faccia di quelli in ceralacca previsti dal paragrafo 9.7 della Circ.Min. n.24/1993)

    Dovrebbero così ricorrere tutti gli elementi tipici della tumulazione nella sua forma tradizionale, ossia “stagna”. Direi, però, che la tamponatura della cella sia assicurata solo da una pesante lastra di marmo e non con muratura impermeabile (mi riservo, però, di approfondire e di rettificare se sarà necessario)

    La cassa metallica deve rigorosamente fasciare quella di legno e non può esser interna (se non si parlasse di Cose Sacre mi soverrebbe un parallelo “blaasfemo” con il paragrafo 9.1 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24 in merito alla querelle sorta tra comuni e imprese funebri negli anni ’90 sull’ordine in cui disporre le due casse nei feretri di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990).

    Tra l’altro la tumulazione assieme al trattamento antiputrefattivo cui tutti i papi defunti sono sottoposti, ha proprio il precipuo scopo di favorire la conservazione del corpo non solo per la lunga vegli funebre, ma in vista di una futura santificazione, con apertura del sepolcro e traslazione del corpo in Basilica (come, per altro, è poi accaduto con Giovanni XXIII).

    Ammetto, comunque, lo “svarione” nella citazione, perchè, in effetti, la tumulazione entro le mura vaticane non è soggetta alla Legge Italiana, ma si trattava appunto di un esempio.

    Sul resto…omissis, concordo pienamente e nemmeno avrei titolo per dissentire!

  9. Due precisazioni, una di ordine tecnico, una di ordine normativo: il riferimento a Giovanni Paolo II è non pertinente in quanto: a) e’ stato oggetto di inumazione (ordine tecnico), seppure all’interno di un edificio, nel suolo di sedime; b) essendo la sepoltura, quale sia la pratica seguita, avvenuta nella Città del Vaticano, e’ fuori luogo (ordine normativo) fare riferimento alla tumulazione privilegiata (art. 341 TULLS e art. 105 dPR 10 settembre 1990, n. 285), istituto che non si applica in quello Stato.
    Per altro si tratta di ‘raffinatezze”, dato che lo spirito della citazione sembrava essere quello dell’esemplificazione.
    Di fatto, sull’istituto della tumulazione privilegiata, si ha la sensazione che le regioni non abbiano elaborato l’istituto (e le procedure di accesso), quanto si siano limitate a far propria la ‘prassi’ (si sottolinea: ‘prassi’) precedentemente utilizzata dal Ministero della sanità, divenuto Ministero della salute, senza alcun aggiornamento ‘critico’, quanto meno per norme che erano mutate, già prima del conferimento alle regioni (a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale occorrerebbe fare considerazioni specifiche, per ciascuna singola regione) delle funzioni avvenuto con il dPCM 26 maggio 2000.

  10. Onore alla Regione Veneto per aver affrontato l’istituto, invero, piuttosto rarefatto, della tumulazione privilegiata, magari in prospettiva di un sua dilatazione (sempre entro i limiti della ragionevolezza).

    Anch Lombardia (Art. 28 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007) ed Emilia Romagna (Art. 6 comma 2 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 6) si sono poste il problema.

    Lasciando alla normativa canonica (con particolare riferimento all’Art. 1242 del Codice di Diritto Canonico) il proprio ambito di esclusività, spesso, infatti, la tumulazione privilegiata s’interseca con uno jus sepulchri esercitabile in edificio consacrato adibito al culto; per la normativa ‘civile’ il riferimento e’ l’Art. 105 DPR 10/9/1990, n. 285, con l’avvertenza che, per effetto del dPCM 26/5/2000 (che ha effetti dal 1/1/2001 per le regioni a statuto ordinario), la relativa competenza e’ stata conferita alle regioni (e, alcune, l’hanno a loro volta trasferita, con Legge Regionale).

    Per quanto noto, le regioni, divenute titolari del procedimento, altro non hanno fatto che ‘farsi passare’ dal Ministero della salute le indicazioni tecnico-costruttive da questi adottate (si veda l’allegato 2 alla circolare Sefit n. 4427 del 28.02.2001)

    La tumulazione privilegiata ugualmente può riguardare feretri e cassette ossario, per le ceneri, poichè anch’esse possono uscire dal circuito cimiteriale, si veda l’Art. 343 del Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265, da una cui interpretazione origina, tra l’altro il DPR 24 febbraio 2004 sulla possibilità di attuare l’affido delle urne presso domicili o abitazioni private previsto dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130…le ceneri, però, non hanno ancora titolo di accoglimento in Chiesa, quindi una loro eventuale “tumulazione privilegiata” avrebbe effetto solo in edifici civili come sedi di partiti politici, associazioni, fondazioni… Ovviamente solo in caso di reliquiario per soli resti ossei non dovrà esser garantita la perfetta ermeticità del tumulo, basterà una tamponatura tale da garantire i resti oggetto di venerazione da atti vandalici, profanazioni, o gesti di tipo osceno e sacrilego contro il SACRO.

    Il tumulo può esser “a pavimento” (ossia ipogeo, si pensi, ad esempio, alla tomba di Giovanni Paolo II, nelle Grotte Vaticane) oppure ricavato in una nicchia muraria, magari nella navata di una cattedrale, soluzione molto in voga nel Medioevo, quando anche nobili ed altri potenti vantavano il diritto di sepolcro entro le mura sacre ed inviolabili dei templi cristiani. Le sepolture “ad sanctos”, ossia in prossimità dei sepolcri di Santi e martiri, così da garantirsi la salvezza nel Dies Irae (Il Giorno del Giudizio) proprio in forza della vicinanza materiale del sepolcro del comune peccatore a quello del Santo o del predestinato alla salvezza rappresenta, forse, la prima forma, ancorchè embrionale, dello Jus Sepuchri, legato non alla consanguineità ma alla contiguità spaziale.

    In ogni caso, una tumulazione privilegiata non preclude la possibilità di trasferimenti in altri siti (si pensi, ad esempio, alla proposta di traslare la spoglia mortale di San Pio da Pietralcina nella nuova basilica) ovviamente (se anche questi costituiscano tumulazione privilegiata) se autorizzati dalla competente autorità (civile o ecclesiastica, civile ed ecclesiastica insieme).

    A rigore, il potere di disposizione della salma e/o dei resti mortali spetterebbe sempre ai parenti nel grado più prossimo, attenendo ai diritti personali.

    Comunque, come rilaevato dall’Ing. Daniele Fogli in risposta ad un quesito del 1990, secondo il modello di istanza formulato in base al dettato del DPR n.285/1990 (,ed, in subordine, al D.M. 18 novembre 1998 per gli aspetti inerenti alla tempistica) quando esso ancora era nella sua piena vigenza, quindi ante DPCM 26 maggio 2000 e soprattutto ante riforma al Titolo V della Carta Costituzionale occorrerebbero:

    1) Domanda in carta legale

    2) Certificati di morte e della causa di monte

    3) Parere del Sindaco del Comune dove è situato il luogo della sepoltura richiesta; Occorre qui rilevare che il parere si riferisce ai meriti del de cujus e non deve limitarsi (come sovente accade) ad una semplice ed evasiva formula di “parere favorevole” ma deve dettagliatamente esporre i motivi per i quali si appoggia la richiesta, ovvero, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingela

    4) Parere del Prefetto sempre sul merito dell’istanza; Si insiste, come sopra, sempre sul fatto che tale parere deve essere motivato e dettagliato

    5) Parere dell’U.S.L competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; progetto della tomba e relazione tecnica illustrativa (misure del loculo e descrizione dei materiali utilizzati sulla base di quanto in merito previsto dall’art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria)

    6) Qualora la tomba sia in luogo di culto, Nulla Osta della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all’art. 1242 del Codice di Diritto Canonico

    7) Biografia dell’estinto corredata da ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie)

    8) Qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto, occorre il Nulla Osta dei familiari.

    9) Marca da bollo. Tutti i documenti devono essere in originale o in copia conforme autenticata.

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