Tumulazione illegittima?

Un nostro lettore ci segnala questo episodio: da un attenta verifica un tumulo risulta occupato da una bara senza nessun titolo. Quali sono le azioni da intraprendere da parte del comune?

Premessa:

Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione

L’attuale legislazione nazionale (DPR 10.9.1990 n.. 285) prevede:

1. la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sè e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);

2. la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione o anche inumazione per collettività , (art. 90/1 e 90/2), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone contemplate dall’ordinamento dell’ente e dall’atto di concessione dell’area (93/1).

Staglieno

La concessione dell’area per sepolture private è a titolo oneroso (art. 95 e, deduttivamente, ex Art. 103 DPR 285/90).
Si richiama, per le tariffe per conservazione di urne da applicarsi da parte dell’ente, il paragrafo 14.3 della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93: “Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall’art. 92/4 e cioé le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.”

Oggi i criteri per calcolar i criteri con cui stabilire i canoni di concessione sono stati stabiliti attraverso l’Art. 117 del Decreto Legislativo 267/2000 e dal Decreto Ministeriale 1 Luglio 2002

La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente richiesta dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per porre in essere di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione soprattutto se consideriamo come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell’atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all’attività degli uffici comunali.

Si ritiene, allora che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell’atto di concessione, per sanare l’irregolarità salva, se occorrente, la integrazione dell’imposta di bollo, cui l’atto di concessione è oggetto fin dall’origine, nella misura attualmente vigente (DPR 26 ottobre 1962 n. 642 e successive modificazioni).

Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell’atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente.

In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo “sine titulo”, ciò comporta l’esigenza per il comune a provvedere alla richiesta della corresponsione delle somme per l’utilizzo a tutti gli effetti avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.).

In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.).

La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di concessione. Si ricordano poi le procedure per la riscossione coattiva del credito (la cosiddetta “iscrizione a ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).

Rispetto alla questione della ritenuta indebita tumulazione, e ferme restando le azioni, anche in termini disciplinari o di altra natura sanzionatoria (Art. 117 DPR 285/90 e, di rimando, Art. 358 Regio Decreto 1265/1934; Art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n.3 se invece c’è stata solo violazione del regolamento comunale di polizia mortuaria), nei confronti di chi ha consentito tale tumulazione in carenza di una qualsiasi autorizzazione comunale si è, quindi, in presenza di un uso “materiale” del sepolcro privato che non può non essere a titolo oneroso, tanto più che dal 2 marzo 2001, con l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono a titolo oneroso anche le inumazioni in campo comune e le conseguenti esumazioni ordinarie.

Eventuali provvedimenti con cui si ordini il trasferimento della salma in altro sepolcro e, in difetto, il trasferimento della salma in campo comune, sono altrettanto a titolo oneroso, così che in difetto di assunzione spontanea dell’onere, può farsi ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.

Si rappresenta come, una volta avvenuto l’accoglimento nel cimitero, seppure senza titolo, non sia possibile disporre il trasferimento in altro cimitero con atto d’ufficio, ma al più il collocamento del feretro nel campo comune ad inumazione nel cimitero in cui il defunto attualmente si trova, previa neutralizzazione della cassa di zinco ai sensi dell’Art, 75 coma 2 DPR 285/90 attraverso l’apertura di squarci sul coperchio metallico.

Questa è l’unica metodologia operativa ammessa dalla legge, la quale in presenza di cadavere e non di resto mortale (esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rinvenuto dopo 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione) non sembra ammettere la sostituzione della cassa.

Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base batterico-enzimatica o a base di sali quaternari di ammonio. Meglio però i primi, perchè naturali e non chimici. Per il resto sono sufficienti guanti da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio, anche quelli in maglia metallica).

Si consiglia l’utilizzo di visiera e occhiali (da preferire alle maschere) e di tuta usa e getta, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di schizzi.

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Carlo Ballotta

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29 thoughts on “Tumulazione illegittima?

  1. Salve vorrei porre un quesito?

    Stando al regolamento di Polizia Mortuaria del mio Comune, i requisiti per essere sepolti nel cimitero sono i seguenti:

    Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e
    seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione,
    ESCLUSIVAMENTE:
    a) le salme delle persone decedute o nate nel Comune;
    b) le salme delle persone decedute fuori dal Comune e non
    residenti nel Comune al momento della morte, ma aventi diritto
    al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero
    Comunale;
    c) le salme delle persone decedute fuori del Comune e non
    residenti nel Comune al momento della morte ma che erano
    residenti al momento della nascita;
    d) i nati morti ed i prodotti del concepimento qualora i genitori
    siano residenti nel Comune o abbaino diritto d’uso di sepoltura
    privata esistente nel Cimitero Comunale.

    Adesso il quesito è questo: Una salma è stata tumulata in una sepoltura privata “Cappella” non avendo nessun requisito di accesso sopra indicato, tranne forse e dico forse la parentela con il concessionario di cappella ove tumulato. Adesso la salma tumulata nella cappella può essere traslata e inumata in una fossa decennale? o fossa comune….o meglio ha i requisti la salma per restare nel cimitero una volta traslata? visto che non è più una sepoltura privata e quindi non ha più i requisiti di accesso come a monte sono previsti….In ogni caso cosa bisogna fare quando succede una cosa del genere……Grazie

    1. X Fabio,

      Il titolo di accettazione in un sepolcro privato a sistema di tumulazione, se di tipo famigliare, è dato dalla cosiddetta LEX SEPULCHRI, formata a sua volta dal combinato disposto tra lo stesso atto di concessione, rectius dalla convenzione che sovente l’accompagna, in cui le parti contraenti fissano le reciproche obbligazioni sinallagmatiche, ed il regolamento comunale di polizia mortuaria, solitamente quello vigente al momento della stipula dell’atto concessorio, sempre fatte salve eventuali clausole dello stesso atto di concessione le quali proiettino i propri effetti al futuro, in raccordo con i nuovi regolamenti municipali, nel frattempo approvati e succedentesi nel tempo.

      Se eventualmente ricorrano gli estremi per la pronuncia della decadenza della concessione, quale massima sanzione applicabile, per “punire” la trasgressione alla LEX SEPULCHRI, si ribadisce come la dichiarazione di decadenza abbia essenza di mero atto ricognitivo, e non certamente valenza costitutiva, e che essa si è determinata oggettivamente per il comportamento dei soggetti agenti, tra l’altro formalizzato in precisi atti ormai irretrattabili. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, oggi, a termini dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo stata da questo abrogata la legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 274. comma 1, lettera q)). Tuttavia, va meditato se le concessioni cimiteriali competano alla giunta comunale o non rientrino piuttosto nei compiti e funzioni di cui all’art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, prima, all’art. 51 dell’abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142.

      Rispetto alla questione della ritenuta indebita tumulazione, e ferme restando le azioni, anche in termini disciplinari o di altra natura, nei confronti di chi ha consentito tale tumulazione in carenza di una qualsiasi autorizzazione comunale ex Art. 102 DPR 10 settembre 1990 n. 285, occorre valutare se, almeno astrattamente, la persona illegittimamente tumulata si trovasse in una posizione personale tale che gli avrebbe consentito di trovare sepoltura nella concessione laddove questa fosse stata regolarmente costituita o, alternativamente, se avesse in qualche modo potuto trovare sepoltura in sepolcro privato all’interno dei cimiteri comunali.

      In ogni caso, si è in presenza di un uso “materiale” del sepolcro privato che non può che essere a titolo oneroso, tanto più che dal 2 marzo 2001, data di entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono a titolo oneroso anche le inumazioni in campo comune e le conseguenti esumazioni ordinarie. Eventuali provvedimenti con cui si ordini il trasferimento della salma in altro sepolcro e, in difetto, il trasferimento della salma in campo comune, sono altrettanto a titolo oneroso, così che in difetto di assunzione spontanea dell’onere, può farsi ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (= sostanzialmente iscrizione a ruolo)

      Si rappresenta che, una volta avvenuto l’accoglimento nel cimitero, seppure senza titolo, non è possibile disporre il trasferimento in altro cimitero con atto d’ufficio, poichè l’Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285 comporterebbe, pur sempre un atto di disposizione da parte degli aventi diritto jure sangiunis,, ma al più, l’unica soluzione realmente esperibile è il collocamento del feretro nel campo comune ad inumazione ex Art. 58 comma 2 DPR n. 285/1990, nello stesso cimitero in cui la salma attualmente si trova. Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, infatti, prevede che nel calcolo del fabbisogno di posti salma, a sistema d’inumazione, sia computato anche lo spazio necessario all’interro del feretri provenienti da estumulazione, ed in questo caso specifico avremmo proprio un estumulazione “straordinaria”, cioè effettuata prima della naturale scadenza, per estinzione patologica anzitempo, del rapporto concessorio.

      1. Buon pomeriggio, vorrei porre un quesito dal Friuli Venezia Giulia.
        Nel 1949 l’Amministrazione comunale di un piccolo comune della bassa friulana, tramite stipula di un contratto di concessione, concesse in perpetuo ad un impresa edile locale un area cimiteriale allo scopo di realizzare e “vendere” dei loculi a qualunque privato cittadino li avesse richiesti dietro pagamento di un prezzo concordato. Questi loculi sono stati via via ceduti dalla ditta ai privati richiedenti, senza il rilasciato di alcun titolo per la loro “vendita” se non in alcuni casi un forma di ricevuta di pagamento. Ora a distanza di 70 anni, l’impresa non è più in attività e questi loculi necessitano di manutenzione ed il Comune, ha intrapreso una lunga ricerca dei possibili eredi dei defunti tumulati al fine di chiedere loro la copartecipazione alle spese per il ripristino dei luoghi e stipulare con essi una concessione, vista la mancanza di titoli di occupazione. Mi chiedo se a suo avviso tale procedura sia corretta oppure no. Grazie Andrea

        1. X Andrea,

          diciamo così: nell’ormai lontano anno 1949, vigente l’allora regolamento speciale di polizia mortuaria – R.D. n. 1880/1942, e segnatamente l’art. 71 commi 2 e segg. – l’impresa edile in questione realizzò una sorta di projet financing, ante litteram e per vie traverse, in quanto per espressa previsione di legge sarebbe stata legittima e lecita la circolazione dei titoli di sepoltura per acta inter vivos a contenuto privatistico (= cessione, compravendita…). Tutto ciò sino al 10 febbraio 1976, quando per effetto del D.P.R. n. 803/1975 l’art. 71 commi 2 e segg. fu esplicitamente abrogato, rafforzando quell’impronta di demanialità che informa a sè tutto il sistema cimiteriale italiano.
          71 commi 2 e segg. citato, avrebbe permesso la cessione dei diritti sul sepolcro tra privati a due sostanziali condizioni: il nulla osta del Comune, quale autorità amministrativa e sanitaria cui, anche adesso, compete pur sempre la vigilanza sull’attività cimiteriale, ed il mantenimento della funzione sepolcrale insita nei molteplici diritti sulla “res” sepolcrale, oggetto di trasferimento.
          Non è improbabile quindi che i relativi jura sepulcri su quel colombario, ora bisognoso di manutenzione, abbiano subito (cessioni multiple, subentri mortis causa, trasformazione del sepolcro da famigliare ad ereditario…) nel corso del tempo plurimi cambi di titolarità, non sempre secondo le consuete regole con cui il Cod. Civile disciplina il transito del patrimonio facente capo al de cuius ai suoi successori. Anzi, se si può, per intorbidare ancor più le acque, si potrebbe anche pensare a ripetuti subentri o frazionamenti in quote del diritto al sepolcro ab origine costituitosi, attraverso la stipula di un atto concessorio.
          Un consiglio spassionato per non cacciarvi da soli in un vicolo cieco di una ricerca troppo intricata: ragionate a 360 gradi: anche il semplice intestatario della luce votiva potrebbe rappresentare un punto da cui, poi, ricostruire a ritroso tutte le varie ipotetiche volture.
          Bisognerebbe leggere bene la storia di quei loculi: si riesce a risalire ai parenti, se ancora vivi, dei defunti ivi tumulati, essi sono stati interessati da estumulazioni o nuove tumulazioni, nel corso di questi lunghi decenni, o si riscontra una sostanziale stabilità delle sepolture?

          Ad ogni modo pure se l’uso di un loculo sine titulo concessorio è da ritenersi abusivo – occorre sempre – infatti un regolare atto di concessione – sarebbe bene regolarizzare questa situazione pendente da oltre 70 anni, con una sanatoria con cui si roghi ex post il formale rapporto concessorio, questo “condono” potrebbe aver la forma di una determina dirigenziale a contenuto multiplo, una norma ad hoc da inserire nel regolamento comunale di polizia mortuaria, dove esplicitare modalità, procedure e termini per aderire a questo provvedimento massivo ed extra ordinem), un atto di indirizzo politico amministrativo di Giunta, da declinare poi in un procedimento amministrativo sviluppato dall’ufficio di polizia mortuaria, anche la via maestra, per questi casi di reintegrazione di titoli smarriti o mai formatisi, resta l’accertamento giudiziale dei diritti presuntivamente vantati da privati sulle pubbliche utilitates cimiteriali.

    2. Nella cappella di famiglia di mio padre abusivamente sono stati sepolti 2 persone da 8 anni cioè dal febbraio 2015 . Cosa bisogna fare per spostarli in un’altro luogo .

      1. X Antonino,

        posto ed atteso che davvero le due tumulazioni siano state “clandestine” o si agisce in giudizio (sede civile) con le azioni previste dal cod. civile (manutenzione e spoglio) oppure di ricorre al Trib. amministrativo territoriale perchè sia annullata l’autorizzazione alla sepoltura erroneamente concessa a suo tempo. Non sarebbe da escludere un intervento della Stessa P.A. (Comune, uff. polizia mortuaria) per un atto di riesame e presumibilmente ritiro della prefata autorizzazione alla tumulazione di cui all’art. 101 del reg. nazionale di polizia mortuaria. Quindi se il titolo di accoglimento dovesse rivelarsi fasullo o peggio ancora insussistente i pubblici poteri che vigilano sul buon funzionamento dei cimiteri dovrebbero attivarsi d’ufficio, garantendo il ripristino della condizione del sepolcro, ora viziata, con l’estumulazione; a questo punto obbligatoria.

  2. X Giacoma,

    La prego di esser più precisa e dettagliata nell’esposizione del problema, allo stato attuale delle cose mi mancano troppi elementi conoscitivi per poterLa aiutare davvero.

    Il quesito posto (e qui mi perdo) è stato formulato in maniera troppo lacunosa e scarna (io non ci capisco niente!)

    Ad ogni modo se la defunta nonna è stata legittimamente tumulata nel loculo, in questione, vantando lo Jus Sepulchri, o come feretro o come cassetta ossario o, ancora come urne cineraria, ha diritto per permanere nel sepolcro privato sino alla naturale scadenza della concessione, in quanto il titolo di accoglimento addirittura preesisteva rispetto all’immissione del nuovo feretro (il Papà) che oggi gli aventi diritto richiedono di traslare. Non vedo gli estremi per l’esaurimento prematuro (per causa patologica?) del rapporto concessorio. o forse in comune non riesce più a reperire agli atti un titolo concessorio?

    Rimango a Sua disposizione per ulteriori delucidazioni.

  3. salve, vorrei dei chiarimenti. da molti anni abito in un paesino sull’etna, il mio papà morto a trapani nel 2001 è stato seppellito nel loculo comunale dove c’era già la mia nonna paterna i cui resti ossei sono stati messi in una cassettina. ora che ho costruito una cappella nel luogo di residenza vorrei portare il mio papà e lasciare in quel loculo mia nonna, ma il direttore del cimitero mi comunica che devo spostarla in una delle cellette comunali e quel loculo non ci appartiene più…logicamente ci sono altri oneri da pagare…..grazie anticipatamente

  4. X Ettore,

    ….E i beni cimiteriali, in quanto afferenti al demanio comunale specifico non sono nemmeno usucapibili!

    Di norma, ed in linea di massima, una concessione cimiteriale sussiste solamente quando e se, agli atti del Comune, vi sia esemplare autentico del “regolare atto di concessione”, ex Art. 98 comma 1 DPR n. 285/1990, senza il quale si deve parlare d’inesistenza della concessione stessa, da cui deriverebbe un uso “senza titolo” dell’area, e quindi il sepolcro, in buona sostanza, sarebbe abusivo (in senso tecnico)

    Quando manchi un titolo formale, secondo i principi generali dell’ordinamento ed ai sensi dell’Art. 2697 Cod. Civile dovrebbe esser necessario un accertamento giudiziale ex Art. 2907 Cod. Civile sulla fondatezza del diritto (o presunto tale) rivendicato cui provvede la Magistratura Ordinaria in sede civile, tenderei ad escludere la competenza funzionale del giudice di pace, perchè lo jus sepulchri ha natura di diritto reale (sui generis), patrimoniale e personale e non rientra pertanto (anche le eccede) tra le materie assegnate ex Art. 7 Cod. Proc. Civile al Giudice di Pace.

    Data l’epoca piuttosto risalente (anni ‘50?) la stipula dell’atto di concessione vero e proprio dovrebbe essere stata preceduta da una deliberazione del consiglio comunale di assegnazione dell’area, nonché dall’autorizzazione prefettizia per procedere alla concessione con il conseguente perfezionarsi dell’atto di concessione, il quale, oltretutto, una volta formato, sarebbe stato soggetto al visto di esecutività da parte della G.P.A. (organo oppresso con l’istituzione dei T.A.R.), tutto questo in regime di Regio Decreto n.1880/1942, cioè del regolamento statale di polizia mortuaria vigente in quel periodo storico.

    Infine, sia il progetto di costruzione del corpo di loculi sull’area data in concessione, sia quello per eventuali successivi interventi di ristrutturazione o ri-adattamento del manufatto dovrebbero essere stati approvati dal comune e, le opere, una volta eseguite , avrebbero, comunque, dovuto esser oggetto sia verifica sulla rispondenza di quanto realizzato con il progetto precedentemente varato, sia di collaudo, quanto meno statico, a rilevanza igienico-sanitaria.

    Per altro, non mancano, anzi sono abbastanza diffusi, frangenti e realtà territoriali in cui la tenuta degli archivi presenti condizioni di pesante “sofferenza” ed inadeguatezza, stato di fatto che, senza entrare nel merito delle possibili cause, spesso annose e non solo dovute alla momentanea incuria, costituisce un fattore di criticità, perchè la disponibilità dell’atto di concessione e, quindi, la conoscenza del concessionario, costituisce elemento essenziale per acclarare, in occasione di ciascuna singola richiesta di tumulazione, se il defunto di cui sia richiesto l’accoglimento nel sepolcro abbia titolo ad esservi ammesso ex Art. 102 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (aspetto che, altrettanto, spesso è poco praticato, generando situazioni, talora, di indebito uso del sepolcro).

    All’assenza di atti d’archivio (o di registrazioni tratte dagli atti d’archivio), potrebbe essere sopperirsi, oltre che, ovviamente, con ricerche approfondite nell’archivio del comune interessato (spesso laboriose, specie se l’archivio non sia sempre stato tenuto in modo adeguato), anche con accessi all’Archivio di Stato, in cui potrebbero (es.) essere state riversate, decorsi oltre 40 anni, le copie dell’atto di concessione a suo tempo oggetto di visto da parte della G.P.A. In alcuni casi, potrebbe darsi il suggerimento di avviare le ricerche iniziando dai registri delle deliberazioni del consiglio comunale (che erano tenute in termini tanto più ordinati, quanto più indietro si vada nel tempo), ciò consentirebbe di individuare, oltre al il momento temporale cui restringere le ricerche, anche il concessionario iniziale (c.d. fondatore del sepolcro), operazione da “topi di biblioteca” che favorirebbe le ricerche per le fasi successive, cioè per provare l’eventuale subentro, ossia l’ingresso dei discendenti dell’originario fondatore nella piena titolarità del sepolcro. Ovviamente l’istituto della voltura nelle concessioni cimiteriali opera solo mortis causa, essendo vietato su quest’ultime ogni atto di disposizione per acta inter vivos, stante la sancita demanialità dei beni cimiteriali.

    Una volta individuato il fondatore del sepolcro, si definisce “di default”, cioè automaticamente anche l’ambito della famiglia avente diritto alla sepoltura, mentre per il tempo successivo al decesso del concessionario/fondatore del sepolcro dovrebbero esservi stati atti di “subentro”, regolati per altro dal regolamento comunale di polizia mortuaria, considerando come qualora questo istituto non sia stato considerato, né tanto meno applicato deve concludersi che concessionario sia rimasto quello originario.

    Va aggiunto, per quanto riguarda le opere di costruzione del sepolcro e, nel caso, anche per i lavori di ristrutturazione successivi, come non si possa escludere che i relativi atti siano stati oggetto di procedura di scarto dall’archivio comunale, per cui (almeno) dovrebbe essere reperibile il relativo verbale con cui è proceduto allo scarto ((DPR n.1409/1963), mentre non possono essere stati oggetto di scarto gli atti di concessione e, sempre che vi siano stati, gli eventuali aggiornamenti dell’intestazione, conseguenti al decesso del concessionario (e, forse, anche dei suoi discendenti), sempre che la procedura di c.d. “subentro” fosse contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Nel caso in esame, appare evidente come la gestione dell’archivio, localmente, non sia stata del tutto “perfetta” ed inappuntabile (e, come osservato, si tratta di una situazione anche molto diffusa, soprattutto per il pregresso).

    In Ultima analisi, se dalle mappe cimiteriali si evince la presenza continuata e costante della tomba in questione si potrebbe anche tentare anche la formula dello juris tantum (immemoriale) la quale dovrebbe, poi sfociare, dopo adeguata istruttoria, in un atto integrativo/ricognitivo sulla concessione in già essere, avente la forma di determina dirigenziale, adottato, appunto, dal dirigente (Art. 107 comma 3 D.LGS n.267/2000) di settore dei servizi cimiteriali. Meglio, comunque, percorrere la strada maestra dell’accertamento giudiziale, sostenendo, comunque, l’alea che un giudizio civile pur sempre comporta.

  5. ho fatto l’istanza in Comune per depositare nel loculo che ho sempre creduto essere di famiglia le ceneri di mia madre che da sempre ha espresso la volontà di essere deposta li con suo marito ( mio padre) e suo fratello (mio zio).
    Premetto che mio padre è sepolto dal 1956, mio zio dal 1961 e un altro mio zio è stato provvisoriamente tumulato per qualche anno a partire dal 1981 in attesa che il Comune costruisse nuovi loculi.
    Il comune, due anni fa, ha approvato il regolamento di polizia mortuaria in cui riserva una serie di articoli proprio a quei loculi dei quali non ha in mano nulla ne convenzioni ne atti di nessun genere; al tempo in cui sono stati costruiti( negli anni 50) il costruttore aveva direttamente gestito le trattative o vendite.
    Anche noi parenti non siamo in grado di esibire titoli.
    Non so se questi titoli siano andati smarriti o se siano mai stati prodotti; sono certo che l’acquisto sia stato fatto perchè mai nel corso di questi anni il comune ci ha chiesto nulla.
    Stà di fatto che negli articoli del Nuovo regolamento di polizia comunale riferiti a questi loculi il comune ha stabilito che trascorsi 50 anni il loculo torna nella disponibilità dell’amministrazione che ha facoltà di concedere nuova concessione oppure non so perchè sto ancora aspettando che mi rispondano.
    Sulla questione della concessione di 50 anni sono rimasto sorpreso perchè, pur sapendo che non sia possibile la proprietà del luogo,e conoscendo il diritto di superficie su terreno demaniale, abbiamo sempre considerato il loculo come se fosse nella nostra disponibilità almeno al di la della nostra vita, quindi ben oltre i 50 anni; anzi abbiamo sempre pensato che fosse perenne.
    Naturamnente non sono in grado di dimostrarlo, non sono in grado di produrre un atto che stabilisca questo diritto, e adesso che mia madre è morta non posso neanchè cercare di risalire a più dettagli.
    Io vorrei fosse sepolta in quel luogo perchè sono le sue ultime volontà.
    Ho qualche possibilità di dimostrare la legittimità della mia richiesta?
    grazie

  6. X Walter,

    dato l’interesse mostrato per questa controversa materia, spesso origine di liti consiglio caldamente la consultazione di questo link:
    https://www.funerali.org/normativa/atti-di-disposizione-in-conflitto-sulla-spoglia-del-de-cuius-892.html

    Ci sono orientamenti della giurisprudenza (sporadici e non ancora univoci, ma che si stanno lentamente consolidando) secondo cui, sempre nel silenzio del de cuius, il convivente more uxorio, in tema di atti di disposizione per il post mortem, potrebbe esercitare gli stessi legittimi diritti, al pari del regolare coniuge superstite.

    Ad ogni modo, la via maestra da seguire è sempre quella del cosiddetto principio di poziorità, in forza del quale il titolo privilegiato per decidere sulla destinazione ultima di un defunto, spetta in primis al coniuge ed in assenza di questo a discendenti ed ascendenti di primo grado, poi, “giù per li rami” dell’albero genealogico, a scalare sino ai congiunti di sesto grado, che è l’ultimo livello di parentela riconosciuto dalla Legge Italiana.

    Nel Suo, caso, specie nell’evenienza di disaccordo ed aspra contesa sulla sorte delle spoglie mortali, dovrebbe prevalere la Sua volontà su quella del semplice convivente, con prevalenza, quindi, dello Jus Sanguinis, ma il convivente potrebbe anche aver espresso un desiderio formulato solo verbalmente dal de cuius stesso, il quale s’imporrebbe sovrano, siccome lo jus elegendi sepulchrum sorge innanzi tutto in capo alla persona interessata, la quale può disporre liberamente per il proprio post mortem; ed allora sarebbe il Giudice, in sede civile, ricorrendo ad ogni mezzo di prova, compresa quella testimoniale, a dover dirimere la controversia, l’autorità amministrativa, infatti, nella ricognizione sullo Jus Sepulchri, non potendo sconfinare nell’attività giurisdizionale, si basa solo sull’esame dei titoli formali prodotti agli atti del Comune stesso.

    Ai sensi dell’Art. 360 Cod. Proc. Penale “In caso di sospetto di reato il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario ordina l’autopsia…”
    È un “accertamento tecnico non ripetibile” perché compiuto sul cadavere il cui stato è soggetto a modificazioni con pericolo di produrre l’alterazione o la distruzione dei reperti.
    Il medico settore esegue l’autopsia attenendosi ai contenuti della circolare n. 1663 del 1910 (circolare Fani e comunica il referto per l’eventuale rettifica della denuncia sulla causa di morte. La Procura della Repubblica ex Art. 116 comma 2 D.LGS n.271/1989 se ravvisa elementi d’interesse per cause di giustizia ordina, con le dovute cautele, il disseppellimento del cadavere. Di questo episodio, forse di malasanità, bisogna, dunque, investire la Magistratura.

  7. salve vorrei sapere quali diritti ha un convivente sulle pratiche di funerale sepoltura ecc nei confronti dell altro, sovrastando i diritti del figlio sulla propria madre.
    mia madre,di origine slovena, ma sempre vissuta a trieste, convivente con un altra persona da piu di vent anni, e deceduta il 16 aprile 2015 in casa, in seguito ad un infarto, molto probabilmente dovuto a negligenza medica, ma purtroppo al momento non dimostrabile. senonche il suo convivente,ha disposto e fatto eseguire, senza consultare il figlio legittimo di quest ultima, o meglio, raccontandogli delle bugie sul da farsi,tutte le pratiche per una veglia in casa, per il funerale, e facendola chiudere in una bara di zinco, senza richiedere nemmeno da prassi un autopsia per determinare le reali cause della morte. questo perche, al momento del decesso, dai medici è stata dichiarata la morte per cause naturali.
    ora io mi trovo in una difficile situazione, perchè essendo a quasi 2000 chilometri di distanza dal cimitero in cui si trova mia madre, a Mazara del Vallo, vorrei cercare di farla trasportare a Trieste e fare la sepoltura nella sua reale terra d origine.
    ora quali diritti posso esercitare io su mia madre, contro il volere del suo convivente? e contro quest’ultimo, cosa posso intentare contro di lui per quello che ha fatto? e potrei ancora cercare di far eseguire un autopsia, per conto mio per presunta morte sospetta, per sapere di cosa è realmente morta mia mamma? se qualcuno può aiutarmi o darmi una risposta gliene sarei grato. grazie

  8. X Luisa,

    Con il matrimonio i coniugi acquisiscono diritti e doveri stabiliti dalla legge. Le coppie di fatto invece, per poter far valere alcuni di questi diritti, devono dimostrare di vivere “more uxorio”. L’unico documento che attesta legalmente la convivenza è il certificato di stato di famiglia che deve essere richiesto all’ufficio anagrafe del comune di residenza; ai fini anagrafici la famiglia è definita dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La legge prevede inoltre che i conviventi possano attestare questa loro condizione anche per mezzo di un’autocertificazione.

    Ai fini anagrafici, la famiglia è definita dall’insieme delle persone coabitanti sia quando sussistano vincoli giuridici, sia vincoli di altro ordine (genericamente indicati come ‘affettivi’, ma solo in quanto non risultano da rapporti giuridici).
    La famiglia, agli effetti anagrafici, deve corrispondere, per le registrazioni anagrafiche, alla situazione di fatto.

    Converrebbe approfondire sul regolamento di polizia mortuaria l’istituto della benemerenza, per bypassare l’ostacolo della non coabitazione, la cui attuazione la Legge Nazionale (Art. 93 comma 2 DPR n. 285/1990) demanda, appunto alla regolamentazione locale, in base ad usi e costumi territoriali, nell’impossibilità di adottare un criterio statale unificante, poiché esso sarebbe troppo rigido e disumano (o saggezza e bontà del Nostro Legislatore d’un tempo ormai passato!) Ora per “benemerenza” s’intende una situazione in cui il defunto fosse unito al concessionario non da legami di sangue, di parentela, di coniugio e neppure more uxorio, ma da semplici rapporti morali. E’, ad esempio, il caso degli affini. Io, allora, quale concessionario, derogando alla marcata familiarità del sepolcro privato e gentilizio posso chiedere, sulla base del regolamento comunale, dal quale scaturirà apposita autorizzazione ad hoc, la sepoltura di mia suocera e, perché no, spingendomi oltre di una persona seppur estranea al mio nucleo famigliare (l’amico/amica del cuore) con cui abbia, in vita, condiviso particolari esperienze o emozioni (si spera candide e non peccaminose!) La stessa proprietà può applicarsi transitivamente anche al caso da Lei prospettato.

  9. Buon giorno ho letto il regolamento polizia mortuaria del mio comune e tra i diritti dei concessionari di loculi vi è quello di potervi tumulare persone non consanguinee ma conviventi. Nella fattispecie è la mamma della convivente di mio fratello che l ho ha tumulato in una tomba di cui lei è concessionaria.Ma dai documenti mio fratello e la sua compagna non vivevano con lei il certificato di residenza fa fede sui diritti presunti della concessionaria?

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