Tumulazione illegittima?

Un nostro lettore ci segnala questo episodio: da un attenta verifica un tumulo risulta occupato da una bara senza nessun titolo. Quali sono le azioni da intraprendere da parte del comune?

Premessa:

Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione

L’attuale legislazione nazionale (DPR 10.9.1990 n.. 285) prevede:

1. la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sè e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);

2. la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione o anche inumazione per collettività , (art. 90/1 e 90/2), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone contemplate dall’ordinamento dell’ente e dall’atto di concessione dell’area (93/1).

Staglieno

La concessione dell’area per sepolture private è a titolo oneroso (art. 95 e, deduttivamente, ex Art. 103 DPR 285/90).
Si richiama, per le tariffe per conservazione di urne da applicarsi da parte dell’ente, il paragrafo 14.3 della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93: “Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall’art. 92/4 e cioé le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.”

Oggi i criteri per calcolar i criteri con cui stabilire i canoni di concessione sono stati stabiliti attraverso l’Art. 117 del Decreto Legislativo 267/2000 e dal Decreto Ministeriale 1 Luglio 2002

La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente richiesta dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per porre in essere di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione soprattutto se consideriamo come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell’atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all’attività degli uffici comunali.

Si ritiene, allora che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell’atto di concessione, per sanare l’irregolarità salva, se occorrente, la integrazione dell’imposta di bollo, cui l’atto di concessione è oggetto fin dall’origine, nella misura attualmente vigente (DPR 26 ottobre 1962 n. 642 e successive modificazioni).

Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell’atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente.

In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo “sine titulo”, ciò comporta l’esigenza per il comune a provvedere alla richiesta della corresponsione delle somme per l’utilizzo a tutti gli effetti avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.).

In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.).

La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di concessione. Si ricordano poi le procedure per la riscossione coattiva del credito (la cosiddetta “iscrizione a ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).

Rispetto alla questione della ritenuta indebita tumulazione, e ferme restando le azioni, anche in termini disciplinari o di altra natura sanzionatoria (Art. 117 DPR 285/90 e, di rimando, Art. 358 Regio Decreto 1265/1934; Art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n.3 se invece c’è stata solo violazione del regolamento comunale di polizia mortuaria), nei confronti di chi ha consentito tale tumulazione in carenza di una qualsiasi autorizzazione comunale si è, quindi, in presenza di un uso “materiale” del sepolcro privato che non può non essere a titolo oneroso, tanto più che dal 2 marzo 2001, con l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono a titolo oneroso anche le inumazioni in campo comune e le conseguenti esumazioni ordinarie.

Eventuali provvedimenti con cui si ordini il trasferimento della salma in altro sepolcro e, in difetto, il trasferimento della salma in campo comune, sono altrettanto a titolo oneroso, così che in difetto di assunzione spontanea dell’onere, può farsi ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.

Si rappresenta come, una volta avvenuto l’accoglimento nel cimitero, seppure senza titolo, non sia possibile disporre il trasferimento in altro cimitero con atto d’ufficio, ma al più il collocamento del feretro nel campo comune ad inumazione nel cimitero in cui il defunto attualmente si trova, previa neutralizzazione della cassa di zinco ai sensi dell’Art, 75 coma 2 DPR 285/90 attraverso l’apertura di squarci sul coperchio metallico.

Questa è l’unica metodologia operativa ammessa dalla legge, la quale in presenza di cadavere e non di resto mortale (esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rinvenuto dopo 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione) non sembra ammettere la sostituzione della cassa.

Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base batterico-enzimatica o a base di sali quaternari di ammonio. Meglio però i primi, perchè naturali e non chimici. Per il resto sono sufficienti guanti da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio, anche quelli in maglia metallica).

Si consiglia l’utilizzo di visiera e occhiali (da preferire alle maschere) e di tuta usa e getta, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di schizzi.

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Carlo Ballotta

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29 thoughts on “Tumulazione illegittima?

  1. Faccia una ricerca scrivendo nella finestrella CERCA in alto a sinistra la parola JUS, troverà già materiale in materia su questo sito.
    Se non le è sufficiente si abboni come abbonato professionale al sito http://www.euroact.net e scarichi la dipensa nei corsi on line sull’uso delle sepolture e cerchi tra i quesiti a cui è stata data risposta quelli sul diritto di sepolcro, jus sepulchri. Ultima ratio: vada a corsi sull’argomento. Proprio in questo periodo ce ne sono a Ferrara.

  2. la risposta del sIg CARLO è quello che pensavo ma non èero certo.
    però a livello di caratteristiche tecniche essendo una cappella di vecchia costruzione ma con loculi di dimensioni tali da accogliere il feretro,quale potrebbe essere il problema in una disputa familiare??
    Grazie

  3. E’l’atto di concessione a definire meglio la cosidetta “riserva” assieme alla tipologia di feretri aventi diritto alla tumulazione, ovvero determinati posti salma possono esser destinati ad accogliere solo e solamente particolari categorie di spoglie (e loro trasformazioni di stato).

    Esempio: in una cappella di famiglia si specifica che un determinato loculo sarà adibito unicamente ad accogliere i resti mortali di un congiunto deceduto e disperso in guerra. (Il de cuius, cioè potrà accedere alla tomba come feretro, contenitore per resti mortali, cassetta ossario oppure urna cineraria), l’ingresso a quel particolare sepolcro è inibito ad altre categorie di persone.

  4. D’accordo che autorizza il comune, ma se la bara entra nel loculo perchè ci si afferma che la cappella è per resti mortuari e non per tumulazione di salme??

  5. Intendo illeggittimo nel senso: se i loculi sono per sistema di tumulazione o per resti mortali, e essendo cappella privata posso farci quello che voglio???
    chi mi dovrebbe controllare??

  6. Secondo voi chi stabilisce se in una cappella privata di non recente costruzione,la tumulazione di salma sià ILLEGITTIMA?
    GRAZIE

  7. Come regolarizzare ex post una situazione già in essere ma non supportata da formali titoli giuridici (leggasi atto di concessione).

    L’onere della prova per dimostrare presunti diritti vantabili su di una sepoltura privata è a carico del cittadino, altrimenti occorre una sentenza accertativa del giudice ex Art. 2697 Codice Civile. Altre norme di riferimento sono l’art. 452 C.C. (e l’art. 132 C.C.), nonché la connessa procedura regolata dall’art. 39 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, che svolgono la funzione di reintegrazione del titoli di stato che risultano distrutti.

    La concessione di cui stiamo ragionando è stata oggetto di voltura nel corso degli anni?

    Molto dipende anche dalle procedure dettate a tal proposito nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Alcuni comuni sanano le posizioni “pendenti”dello jus sepulchri con un semplice atto sostitutivo di atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 DPR 445/2000.

    È però da annotare che di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità, sono state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi illegittime. In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si fa sulle autocertificazioni, a parere di chi scrive, dovrebbe essere comunque svolto, proprio per garantirsi da violazioni del disposto sia dell’articolo 92 che 93 del DPR 285/1990.

    Il cittadino deve essere, quindi, informato sui rischi che corre nell’eventualità di dichiarazione mendace.

    Sull’applicazione dell’istituto dell’immemoriale avrei diverse perplessità e quindi, per ora, mi taccio!

  8. Sono d’obbligo alcune precisazioni, pur rimanendo valido l’impianto generale dell’articolo:

    1) Salvi i periodo andati in prescrizione (5 anni), forse la cosa piu’ logica è quella di applicare, pro rata annuale (vedi il criterio, di portata generale, dell’art. 4 DM 1/7/2002), le tariffe videnti nei singoli anni di ‘occupazione’ del manufatto, oltre agli inetressi al saggio legale.
    Suil’individuazione del debitore, va seguito il criterio delle persone che hanno/avevano titolo a disporre della salma, cioè il coniuge, in difetto i parenti nel grado piu’ prossimo e in caso di pluralita’ tutti (in termini di solidalità).

    2) nel caso di un loculo chiesto-assegnato-pagato molti anni fa, per il quale non risulti stipulato l’atto di concessione, mentre Il versamento del canone di concessione è avvenuto a suo tempo ed è provato con la ricevuta della tesoreria, conviene redigere “oggi” un “contratto” di concessione con indicato il prezzo pagato all’epoca e con la precisazione che la decorrenza è quella della tumulazione.
    I manufatti sepolcrali sono di beni soggetti al regime demaniale ex Art. 823 Codice Civile, così all’occupante “sine titulo” (e, di riflesso, ai suoi familiari) non sono riconoscibili diritti di sorta con il decorso del tempo, in quanto vige l’inusucapibilità.
    Una sanatoria, con effetto retroattivo tuttavia, risulta opportuna sotto il profilo del diritto sostanziale, anche per tutelare la buona fede dei privati, poichè se omissione c’è stata essa riguarda unicamente l’ufficio comunale preposto al rilascio delle concessioni cimiteriali.

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