Un nostro lettore ci segnala questo episodio: da un attenta verifica un tumulo risulta occupato da una bara senza nessun titolo. Quali sono le azioni da intraprendere da parte del comune?
Premessa:
Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione
L’attuale legislazione nazionale (DPR 10.9.1990 n.. 285) prevede:
1. la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sè e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);
2. la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione o anche inumazione per collettività , (art. 90/1 e 90/2), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone contemplate dall’ordinamento dell’ente e dall’atto di concessione dell’area (93/1).
La concessione dell’area per sepolture private è a titolo oneroso (art. 95 e, deduttivamente, ex Art. 103 DPR 285/90).
Si richiama, per le tariffe per conservazione di urne da applicarsi da parte dell’ente, il paragrafo 14.3 della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93: “Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall’art. 92/4 e cioé le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.”
Oggi i criteri per calcolar i criteri con cui stabilire i canoni di concessione sono stati stabiliti attraverso l’Art. 117 del Decreto Legislativo 267/2000 e dal Decreto Ministeriale 1 Luglio 2002
La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente richiesta dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per porre in essere di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).
Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.
Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione soprattutto se consideriamo come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell’atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all’attività degli uffici comunali.
Si ritiene, allora che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell’atto di concessione, per sanare l’irregolarità salva, se occorrente, la integrazione dell’imposta di bollo, cui l’atto di concessione è oggetto fin dall’origine, nella misura attualmente vigente (DPR 26 ottobre 1962 n. 642 e successive modificazioni).
Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell’atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente.
In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo “sine titulo”, ciò comporta l’esigenza per il comune a provvedere alla richiesta della corresponsione delle somme per l’utilizzo a tutti gli effetti avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.).
In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.).
La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di concessione. Si ricordano poi le procedure per la riscossione coattiva del credito (la cosiddetta “iscrizione a ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).
Rispetto alla questione della ritenuta indebita tumulazione, e ferme restando le azioni, anche in termini disciplinari o di altra natura sanzionatoria (Art. 117 DPR 285/90 e, di rimando, Art. 358 Regio Decreto 1265/1934; Art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n.3 se invece c’è stata solo violazione del regolamento comunale di polizia mortuaria), nei confronti di chi ha consentito tale tumulazione in carenza di una qualsiasi autorizzazione comunale si è, quindi, in presenza di un uso “materiale” del sepolcro privato che non può non essere a titolo oneroso, tanto più che dal 2 marzo 2001, con l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono a titolo oneroso anche le inumazioni in campo comune e le conseguenti esumazioni ordinarie.
Eventuali provvedimenti con cui si ordini il trasferimento della salma in altro sepolcro e, in difetto, il trasferimento della salma in campo comune, sono altrettanto a titolo oneroso, così che in difetto di assunzione spontanea dell’onere, può farsi ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.
Si rappresenta come, una volta avvenuto l’accoglimento nel cimitero, seppure senza titolo, non sia possibile disporre il trasferimento in altro cimitero con atto d’ufficio, ma al più il collocamento del feretro nel campo comune ad inumazione nel cimitero in cui il defunto attualmente si trova, previa neutralizzazione della cassa di zinco ai sensi dell’Art, 75 coma 2 DPR 285/90 attraverso l’apertura di squarci sul coperchio metallico.
Questa è l’unica metodologia operativa ammessa dalla legge, la quale in presenza di cadavere e non di resto mortale (esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rinvenuto dopo 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione) non sembra ammettere la sostituzione della cassa.
Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base batterico-enzimatica o a base di sali quaternari di ammonio. Meglio però i primi, perchè naturali e non chimici. Per il resto sono sufficienti guanti da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio, anche quelli in maglia metallica).
Si consiglia l’utilizzo di visiera e occhiali (da preferire alle maschere) e di tuta usa e getta, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di schizzi.
buongiorno,nel 1983 i miei zii (fratello di mia mamma e cognato della stessa)hanno chiesto la concessione per una edicola funeraria PRO SE ET SUIS di 8 loculi, 4 dei quali già occupati,( mia madre,mio padre,uno dei concessionari e sua moglie) entrambi i concessionari sono deceduti,uno è tumulato in altra cappella di proprietà della moglie.
gli unici discendenti della famiglia siamo rimasti i 4 nipoti, poichè succede che in cappella familiare come nella fattispecie, si entra per premorienza, essendo io una delle discendenti chiedo se è necessario chiedere agli altri aventi diritto il permesso per la tumulazione di mio marito deceduto due mesi fa,che avrebbe acquisito il diritto tramite la mia discendenza.
Faccio presente che due di noi non sono interessati e quindi faranno rinuncia,i due rimasti sono io e una mia cugina che ha tra l’altro ha il posto per la propria tumulazione insieme al marito defunto in altra cappella ,e che comunque sia non riesco neppure rintracciare.
grazie
X Silvana,
Il criterio di premorienza si applica unicamente agli aventi diritto, che sono giusto posti su un livello di pari ordinazione rispetto all’uso materiale del sepolcro. La titolarità del diritto passivo alla sepoltura di norma si acquisisce jure coniugii, o in subordine jure sanguinis, se il sacello nasce come famigliare. Altrimenti dovrebbero pur sempre operare strumenti del diritto successorio.
Qui bisognerebbe padroneggiare bene alcuni concetti del diritto di famiglia o delle successioni, tutta materia prettamente civilistica, abbastanza avulsa dalla normale procedura di polizia mortuaria.
l’intitolazione (ius nomini sepulchri) pro se et suis, sembra una sentenza di Sibilla, indecifrabile ed enigmatica, perchè non si si capisce proprio chi sia destinato il sepolcro: Alla lettera, pro se et suis = per se ed i suoi….Suoi cari (presumibilmente sì) ma potrebbero anche essere i suoi eredi. Non è secondario, ma al contrario dirimente. Al sepolcro, allora, potrebbe esser stata impressa natura tanto famigliare quanto ereditaria, e questa ambiguità di fondo scompone non poco il quadro giuridico di riferimento che mi pare già abbastanza frammentato e complesso. Non entro quindi nel merito del problema ulteriormente. Ci saranno stati, infatti, dal 1983 diversi subentri, e questo istituto (“successorio speciale”, detto impropriamente) è a sua volta governato soprattutto dal regolamento municipale di polizia mortuaria, fonte, questa, che si dovrebbe esaminare attentamente, in particolar modo si dovrebbe risalire ora per asse successorio, ora per albero genealogico alla c.d. lex sepulchri, ossia capire quale sia stata in origine la reale volontà del fondatore. Quest’ultimo in capo a chi ha fatto sorgere il diritto di sepolcro? Chi è ancora portatore dello jus sepulchri tra le persone ancora in vita dedicatarie della tomba (gentilizia o ereditaria?). In giurisprudenza sull’accoglibilità del coniuge defunto nella tomba di famiglia della sposa (secondo un certo filone sarebbe più logico il contrario) vi sono pareri discordanti e non omogenei orientamenti. RisponderLe compiutamente, pertanto, richiederebbe l’attento esame di una ricca documentazione che onestamente non ho consultato, in quanto non ne dispongo. Un’accurata istruttoria presuppone l’apertura di una piccola pratica presso quest’ufficio, corrispondente (SERVIZIO A PAGAMENTO!) all’acquisto di un quesito personalizzato, secondo le condizione dettate da un preciso tariffario.
X Angelo,
Va chiarito preventivamente il ruolo svolto dall’impresa funebre.
E’ sicuramente possibile chiedere ed ottenere il ripristino dello status quo ante, una volta appurata la reale illegittimità della nuova sepoltura. I rimedi offerti dalla legge sono molteplici. Si possono infatti, con vantaggio, esperire le azioni dettate dal Cod. Civile a difesa di proprietà e possesso dell’immobile adibito ad uso funerario, bisognerebbe, però, adire la Magistratura, con tutti i costi per stare in giudizio (per lungo tempo!) e tutta l’alea che una causa pur sempre comporta. Ci sono soluzioni anche più economiche, ma non per questa ragione meno efficaci ad esempio attivarsi presso il competente ufficio della polizia mortuaria che ha rilasciato l’autorizzazione alla tumulazione “sine titulo”, perchè, riconosciuto il difetto di accoglimento per il feretro de quo, in quel determinato sepolcro privato e gentilizio, agisca in auto-tutela, annullando il provvedimento stesso. Non ci sarebbe, quindi, la stretta necessità di rivolgersi direttamente al giudice, se non come extrema ratio. Le consiglio, pertanto, qualora fosse Lei davvero interessato ad approfondire meglio tutti i singoli passaggi amministrativi, di acquistare on demand la risposta completa e specifica al Suo quesito. Essa dovrebbe prevedere la consultazione di diversi documenti ed atti ufficiali (in primis: reg. municipale di polizia mortuaria ed atto di concessione), per individuare con certezza la c.d. “RISERVA”, ossia la cerchia di persone portatrici in vita del diritto di sepolcro. Essa in forza di subentri si è dilatata o ristretta, nel corso degli anni? Senza questi elementi minimi e basilari non è possibile proporLe una soluzione per questo caso, che sia coerente, giuridicamente solida e soprattutto fattiva. Le suggerisco, pertanto, di aprire un fascicolo presso questa Redazione, a titolo oneroso, affinchè i nostri esperti di procedura e diritto funerario (materia oscura ai più!) possano elaborare una risposta professionale ed inappuntabile, al Suo problema, cercando, per il possibile, anche di risolverlo, in modo definitivo, senza ulteriori e dolorosi strascichi polemici, in eventuali liti o contenziosi.
Buongiorno,
un quesito.. nella tomba di famiglia creata da mio nonno nel cimitero di Catania, dove sono già presenti il fondatore con la relativa moglie e due dei tre figli, è di recente stato tumulato un soggetto estraneo alla famiglia senza che tutti gli eredi abbiano espresso la propria autorizzazione. Formalmente nessuno degli eredi ha concesso un’autorizzazione se non un mio zio che ha inviato copia della concessione all’agenzia funebre che si stava occupando delle esequie del soggetto suo conoscente ma estraneo alla famiglia.
Come è possibile procedere alla richiesta di estumulazione della salma illegittimamente tumulata chiedendo la traslazione presso altra sepoltura?
GRazie