Tumulazione di ceneri e resti mortali ed identificazione del de cuius

AAAA0006Una nuova, seria politica cimiteriale deve assolutamente puntare su questi due fattori strategici:

  • 1) riuso responsabile del patrimonio cimiteriale, trascorrendo dalla vecchia logica del cimitero “ad accumulo” a quella del cimitero “a rotazione”, anche, se necessario ricorrendo alla procedura di deroga per i tumuli non a norma con l’Art. 76 DPR 285/1990 (Art. 106 DPR 285/1990, implementato, poi, dal paragrafo 16 Circ.Min. n.24/1993, laddove non siano intervenute specifiche norme regionali in materia).
  • 2) riunione, per ovvie ragioni logistiche e di economicità in un unico spazio di più defunti, intesi non solo come cadaveri, ma come tutte le trasformazioni di stato in cui degenera un corpo privo di vita (cadaveri, ceneri, ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo).

La circolare n. 24 del 24/6/1993, emanata dal Ministero della Sanità, al punto 2 del paragrafo 13, consente la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Questo disposto, però, per divenire operativo deve esser recepito nel regolamento comunale di polizia mortuaria, perchè una semplice circolare non è fonte di diritto.

L’art. 16 comma 3 del regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6 non introduce nessuna novità. Riproduce quanto specificato dal paragrafo 13.3 della circolare Min. sanità n. 24 del 24/6/1993. La novità è invece data dall’articolo 25 comma 2 che è da leggere nel senso che se il regolamento comunale e la pianificazione comunale (piano cimiteriale) approvati non tengono conto nei conteggi per 20 anni di metodiche di assegnazioni più ampie, ci si deve limitare ai soli casi previsti nel citato comma e cioè assegnazione in sola presenza di salma o per coniuge, parente di primo grado. Per cui in un colombaro di loculi, ma anche in un loculo di una tomba familiare, possono essere accolte cassette di resti mortali, urne cinerarie indipendentemente dal fatto che vi fosse nello stesso loculo un feretro. L’assegnazione di nuovo “loculo salma” senza il feretro, ma in presenza di urna cineraria è possibile se la programmazione del Comune ne ha tenuto conto. In quel modo il loculo è una tomba di famiglia. Altro problema è come coordinare le norme del regolamento comunale vigente e il nuovo regolamento regionale. In genere se una norma del regolamento comunale contrasta con quella di un regolamento regionale o della legge regionale successiva, è il regolamento comunale a soccombere, per la gerarchia delle fonti. Per cui si deve valutare con attenzione quali norme mantenere in essere e quali sono abrogate tacitamente. Col tempo conviene adeguare il regolamento comunale.

Emilia Romagna (Art. 2 comma 14 Reg. Reg. n.4/2006) e lombardia (Art. 16 comma 3 Reg. REg. n.6/2004), addirittura ampliano la portata del paragrafo 13 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 estendendo il diritto di sepoltura, sia o meno presente il feretro anche ai contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo così come definiti ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Poniamo, allora, questo caso di scuola: in un loculo, magari a concessione perpetua, sono raccolte unicamente diverse cassettine ossario.

E’d’obbligo indicare sulla lapide nominativi ed estremi anagrafici dei defunti cui appartennero quei resti mortali?

Di solito, questa materia, così specifica e di dettaglio, è disciplinata dal regolamento comunale di polizia mortuaria, dove si indicano dimensione e fattura dei copritomba, mentre ex Art. 62 comma 1 DPR 285/1990 il comune, con proprio regolamento (potestà regolamentare ex Art. 117 Cost.) può disciplinare l’apposizione e la forma di eventuali arredi tombali, come appunto lastre, lapidi e cenotaffi.

Il problema, almeno per i marmisti, diventa particolarmente spinoso per lapidi antiche (magari sottoposte al un particolare regime per la tutela di opere artistiche) quando si chieda di inserire nuovi nominativi, magari completati dalle foto-ritratto dei nuovi defunti accolti nel sepolcro gentilizio.

Il regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 con il suo Art. 1 comma 3 ha cercato di offrire una prima risposta alla questione rinviando espressamente al piano regolatore cimiteriale di cui all’Art. 1 comma 1 del citato regolamento.

In assenza di specifica normativa regionale molti comuni, nei loro regolamenti comunali di polizia mortuaria non contemplano regole precise su quest’aspetto, lasciando ai concessionari delle tombe un notevole margine di discrezionalità[1]., si ribadisce, quindi la necessità di definire preventivamente con la Soprintendenza ai Monumenti la identificazione di sepolture con particolare vincolo storico – artistico ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1990 n. 490, il quale, adottato ai sensi dell’Art. 1 Legge 8 ottobre 1997 n. 352 rappresenta la nuova fonte normativa di riferimento.

Ci sono, però, alcune considerazioni su cui ragionare.

fotogramma110342872308141449 bigUna delle cause, per le quali si può definire in stato d’abbandono una tomba, procedendo, poi, prima alla pronuncia di decadenza, poi alla sua riassegnazione, magari previa ristrutturazione, è proprio la non leggibilità delle iscrizioni (sono, infatti, obbligatori gli estremi anagrafici per identificare una sepoltura come nome, cognome, data di nascita e morte del de cuius), quindi dovremmo dedurre che non sia regolare una lapide o una semplice muratura della cella sepolcrale completamente anonima, poiché priva di segni identificativi, lo stesso Art. 17 del Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 pare ispirarsi a questa filosofia, seppur con una certa attenzione per la privacy.

Il DPR 285/90, tuttavia, su quest’argomento, è piuttosto lacunoso, siccome prevede esplicitamente solo per le fosse[2] dei campi d’inumazione l’obbligo di un cippo, a cura del comune, su cui applicare una targhetta con le generalità del defunto.

Le ossa possono esser conservate nell’ossario comune, in uno stato di assoluta promiscuità con altro ossame indistinto, oppure tumulate (in loculo o celletta ossario), mentre è vietata la loro inumazione.Lo spartiacque, tra queste due destinazioni ultime delle ossa, è proprio l’individualità della sepoltura, ed il concetto stesso di sepoltura individuale potrebbe, forse, comportare l’opportunità, quanto meno semantica, di identificare quegli avanzi mortali tumulati, anche all’esterno del sepolcro, per analogia con l’art. 36 comma 2 del DPR 285/90.

IL tumulo, poi, ex Art. 90 DPR 285/1990 (senza dimenticare gli Artt. 59 e 91 dello stesso DPR) si configura sempre come una sepoltura privata e dedicata.

In effetti, ex Art. 36 comma 2 del DPR 285/90, le cassettine zincate, in cui le ossa sono raccolte, debbono obbligatoriamente recare il nome ed il cognome del de cuius cui appartennero.

Ad ogni modo, ai fini dell’identificazione dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato, sul registro cimiteriale, ex Art. 52 comma 2 lettera d del DPR 285/90, debbono esser riportate tutte le variazioni che abbiano interessato le sepolture in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione e trasporto di cadaveri o ceneri, in modo da poter conoscere, in qualsiasi momento, dove i cadaveri si trovino, in quale condizione (ceneri, ossa, esiti da mancata mineralizzazione) e le loro collocazioni antecedenti.

In osservanza a quanto disposto dall’art.51 del DPR 10 settembre 1990, n.285, Regolamento di polizia mortuaria, il sindaco è responsabile della neworleanscemtallshorthomestead100 0037 op 450x600manutenzione, dell’ordine e della vigilanza dei cimiteri, di conseguenza delle attività necessarie al raggiungimento di tali obiettivi. I poteri di controllo e vigilanza non sono limitati alle porzioni di cimitero i cui sepolcri appartengono al comune, ma si estendono anche ai reparti che ospitano sepolture in proprietà di privati od enti, nonché alle cappelle private costruite fuori dal cimitero ed ai cimiteri particolari.

Lo stesso dicasi per le attività di cui all’art.52 del DPR citato, vale a dire, sussiste un obbligo del comune relativo alla registrazione delle operazioni (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, generalità dei cadaveri) che si svolgono all’interno del cimitero

I registri cimiteriali, assumono, quindi, la valenza operativa di una vera e propria anagrafe mortuaria.

Poniamoci, ora, una nuova domanda.

Nella nostra legislazione vigente i loculi, ossia le celle sepolcrali, in cui racchiudere i feretri, sono costruiti in modo da riuscire impermeabili a liquidi e gas cadaverici, ma l’imbocco del forno, vale a dire il lato da cui s’introduce la bara, deve sempre esser sigillato ermeticamente, in modo da garantire la tenuta stagna?

No, ancora una volta è la circolare n. 24 del 24/6/1993 ad illuminarci: il paragrafo 13.2, infatti, è molto chiaro: “Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 DPR 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici.”

La tamponatura, allora, deve semplicemente evitare eventuali intrusioni di elementi indesiderati, profanazioni oppure il trafugamento del contenuto per scopi non consentiti dalla legge.

Per ossame o ceneri l’applicazione di questo disposto è limpida ed inequivocabile, l’interpretazione della norma, invece, diviene più difficile e sfumata nell’eventualità si debbano tumulare in un loculo o nicchia sepolcrale resti mortali intesi non quali semplice ossame, ma come esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo: cioè cadaveri corificati, mummificati o saponificati.

Bisogna, allora, rifarsi al paragrafo 3 della circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31/07/98, secondo cui è d’obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro (e, dunque, anche del tumulo?) quando il personale dell’ASL[3], preposto a sovrintendere alle operazioni cimiteriali, o gli stessi necrofori in servizio presso il cimitero (se eventuale norma regionale ha trasferito loro queste funzioni) constati che le condizioni del cadavere[4], per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto “rifascio”, ossia l’avvolgimento del feretro in un nuovo involucro metallico saldato, così da riuscire impermeabile ai miasmi cadaverici.

Il problema si complica notevolmente perché il discrimen, di natura meramente igienico-operativa, basato su di un’attenta e prudente valutazione “caso per caso”, sulle condizioni del resto mortale, è il sussistere, anche se residuo[5], di fenomeni percolativi.

Tra l’altro se c’è la ritumulazione del resto mortale privo di parti molli non è chiaro se di debba usare un normale cofano (solo ligneo) da tumulazione cioè con spessore delle assi di almeno 25 mm oppure anche un semplice contenitore di pasta di legno, cellulosa, cartone di cui alla risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004

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1] Spesso, infatti, si tratta di una scelta facoltativa e come tale contemplata dal regolamento.

[2] In ogni fossa può esser sepolto un solo cadavere, salvo madre e neonato morti in concomitanza del parto, nel nostro caso, invece, nello stesso loculo possono esser tumulate diverse cassettine zincate per ossame umano.

[3] Diverse regioni, tra cui L’Emilia Romagna, hanno semplificato le procedure, affidando il compito della vigilanza su esumazioni ed estumulazioni al personale necroforo in servizio presso il cimitero.

[4] Secondo la terminologia proposta dal DPR 254/2003, trascorsi i 10 anni dall’inumazione, oppure i 20 anni dalla tumulazione sarebbe più corretto parlare di questi cadaveri incorrotti, o parzialmente tali, in termini di semplici “resti mortali”.

[5] Spesso i resti mortali, anche se disidratati, come succede per le mummie, continuano, per lungo tempo, a rilasciare odori acri e potenti, assolutamente antigienici.

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Carlo Ballotta

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5 thoughts on “Tumulazione di ceneri e resti mortali ed identificazione del de cuius

  1. Per poter essere applicato tale sistema, questa soluzione dovrebbe essere previsto nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

    A parere dello scrivente sembra che NON contrasti con la legge, in base al famoso principio liberale secondo cui quanto non è vietato modo espresso è implicitamente permesso.

    Piccola provocazione: ma le esumazioni ordinarie, cioè quelle dopo 10 anni di permanenza in campo di terra non dovrebbero tenersi al termine di 10 anni ed un giorno, così da liberare spazio per nuove sepolture???

    Si richiama, in ogni caso, nella disciplina delle operazioni cimiteriali la centralità del regolamento comunale di polizia mortuaria ex Art. 344 e 345 Regio DEcreto n.1265/1934 e, soprattutto ai sensi dell’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost, così come introdotto dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001.

    Tra l’altro l’esumazione (sempre a titolo oneroso per chi richieda il servizio ex Art. 1 comma 7Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26) dovrebbe, almeno in teoria e fatte salve diverse previsioni in sede locale) esser sempre possibile.

    Esiste, comunque, una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l?uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista la introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell?ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa trovano un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell?esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c?è concessione se non quella del temporaneo uso dell?area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico la cosa deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l?avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria.

  2. Ringrazio la redazione per la risposta, è una soluzione che avevo considerato, ma il comune risponde che per le esumazioni i tempi li decidono loro, in base alla fila del campo comune, ossia, quando inizieranno a esumare, secondo non so quale logica, inizieranno dal primo di una fila e andranno in ordine, perchè altrimenti non sta bene che ci sia nel mezzo un buco aperto!!!
    Comunque sembra proprio che il regolamento dica che le tombe di inumazione in campo comune non possano ospitare al di sopra della lastra di marmo che la copre una nicchia con all’interno un urna ceneraria, mentre le tombe di tumulazione sempre in campo comune, si. E’ ovvio che la ritengo una assurdità, una copertura in marmo di una tomba che sia di tumulazione o di inumazione, è la stessissima cosa! Ci potrebbe essere una speranza di una soluzione? il comune si attiene al regolamento, ma per quale motivo non trovo un’apertura da parte loro nel vedere se si può fare una modifica a questo assurdo regolamento? E ancora, quante cose ci sono all’interno di quel cimitero che non rispettano il regolamento? es: non esiste un campo per la dispersione delle ceneri, le cellette cenerarie sono delle celle per le ossa che hanno adibito alle ceneri, collocate in posti a dir poco discriminanti, (io non ci metterei nemmeno le ceneri del mio cane), e poi se vogliamo parlare del decoro; ho fatto delle foto di tombe sfondate, con dei buchi che vanno al di sotto della lastra che sembrano voragini, tombe spezzate, erbacce dappertutto, se poi parliamo della parte nuova”se così si può chiamare, dicono che ancora deve essere finita, nel frattempo ci sono zone incolte muri scrostati, insomma a detta anche del parroco sembra un campo di concentramento, l’ampliamrnto risale ormai a un adecina di anni fa, e allora???
    Mi scuso dello sfogo ma, la mia angoscia è motivata, non Le sembra???

  3. è deceduta la mia mamma residente nella regione lombardia, comune gonzaga provincia di mn, la quale in vita aveva espresso di essere cremata per poter essere posta sulla tomba posta sul terreno dove 11 anni fa abbiamo messo mio papà, il comune dice che nel regolamento non è previsto, cosa posso fare? sono disperata al pensiero che la scelta della cremazione, la mamma l’ha fatta solo in funzione del fatto che voleva essere messa insieme a suo marito defunto, sono disposta a modificare la lapide secondo tutti i canoni che il comune vuole dettarmi, pagando quello che serve anche come tasse eventuali, potete darmi un consiglio di cosa posso fare? nel frattempo ho chiesto l’affidamento delle ceneri domiciliari.
    grazie

    1. Se il babbo e’ inumato in campo comune, si chiede la esumazione. Se, dopo 10 anni e’ ridotto in ossa queste vengono raccolte in cassetta e collocate assieme all’urna cineraria in un ossarietto o in una tomba. Se non e’ ridotto in ossa, cioe’ e’ inconsunto (resti mortali), chiede la cremazione dei resti mortali del babbo e alla fine ha 2 urne cinerarie da tumulare assieme

  4. Il Regolamento Regionale Lombardo n.6/2004, così come novellato ed integrato dal Reg. REg. n.1/2007, con una diposizione invero piuttosto innovativa (Art. 17) tutela l’estremo desiderio di riservatezza dei defunti, permettendo di omettere su cippo tombale, lastra marmorea o sulla semplice tamponatura della cella sepolcrale gli estremi anagrafici del defunto, i quali saranno sostituiti da un semplice codice identificativo alfanumerico fornito dal servizio di custodia cimiteriale.

    Questa protezione della privacy nel post mortem si applica anche alle urne cinerarie?

    No, la risposta è negativa; vediamone, insieme, la motivazione.

    Anche in Lombardia vige l’obbligo della tracciabilità delle ceneri, intese come il prodotto finale della cremazione di un feretro, giusta l’Art. 14 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n.6 l’urna deve esser contrassegnata con una targhetta recante i dati anagrafici del de cuius.

    Questa norma ragionevolissima, tra l’altro, replica fedelmente i disposti di portata nazionale dettati dal paragrafo 14. 1 lettera d) Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24 e, soprattutto dal più recente Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002, il quale, adottato in forza dell’Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001 è una fonte del diritto, sebbene di rango secondario, come tutti gli atti amministrativi, sovraordinata rispetto ad una semplice circolare esplicativa.

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