Come disciplinare i trasporti intra moenia o extra moenia rispetto al recinto cimiteriale in occasione di esumazioni ed estumulazioni?
Le principali norme di riferimento a livello nazionale sono:
Art. 86 e segg. DPR 285/1990
Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10
Risoluzione del Ministero della Salute .n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004
L’art. 86, 1 DPR 10/9/1990, n. 285 considera “ordinarie” (ma, in realtà, nella tumulazione non si dovrebbe mai parlare di estumulazioni ordinarie o straordinarie, ma solo di estumulazioni alla scadenza o prima della scadenza) le estumulazioni che avvengano alla scadenza della concessione.
Se la concessione fosse, per avventura, perpetua non sarebbe neppure ammissibile l’estumulazione se non nei casi dell’art. 88 DPR 285/1990.
L’art. 86, 2 e ss. DPR 285/1990 individua modalità e cautele da seguire quando l’estumulazione (sia che avvenga alla scadenza o prima di essa ed ai sensi dell’art. 88 avvenga quando la tumulazione abbia avuto una durata fino a 20 anni, oppure oltre i 20 anni. E si tratta di aspetti del tutto diversi.
Le domande e le autorizzazioni sono soggette all’imposta di bollo e le relative operazioni al previo versamento delle tariffe previste.
Quando non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte; c) nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.
Per trasportare fuori del recinto cimiteriale un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo occorre ai sensi dell’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2002 n. 254 l’autorizzazione da parte del comune di prima sepoltura che è comprensiva di:
1) Decreto di trasporto ex Art. 23 DPR 285/1990
2) Autorizzazione alla sepoltura ex Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 (bisogna, infatti, verificare se il resto mortale abbia lo Jus Sepulchri, ossia il titolo ad esser accolto nel cimitero di arrivo o nella nuova tomba).
Ovviamente questa seconda autorizzazione si pone su di un piano semanticamente diverso e non sovrapponibile rispetto al “permesso di seppellimento ex Art. 74 comma 1 DPR 396/2000.
Il permesso di seppellimento (oggi non più sussistente, dovendosi fare riferimento all’autorizzazione all’inumazione o, distintamente, alla tumulazione) servizi (e, oggi, ciò vale per le predette autorizzazioni) solo ‘a caldo’ e non ha senso di sorta nel caso di applicazione dell’art. 88 DPR 10/9/1990, n. 285.
E’ sufficiente l’autorizzazione del comune di attuale sepoltura e che provvede all’estumulazione.
Non sembrano esservi difficoltà materiali per la contestualità tra l’autorizzazione all’estumulazione e quella del trasporto, anche se si tratta, sostanzialmente, di due attività (e connesse autorizzazioni) ben distinte … Va solo valutato se (art. 15 dPR 572/1972) possa provvedersi i con l’assolvimento di un’unica imposta di bollo o siano soggette separatamente a tale imposta.
Se il trasferimento avviene entro il recinto dello stesso cimitero basta semplicemente annotare l’operazione nel registro cimiteriale di cui all’Art. 52 DPR 285/1990 e paragrafo 12 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24, secondo una prassi piuttosto consolidata, almeno in molti cimiteri, si redige un verbale di ricognizione sullo stato della bara o del cadavere (è mineralizzato del tutto o solo in parte? E’indecomposto?) da allegare agli atti del cimitero, ovviamente se si procede all’apertura del feretro. Sarebbe, poi, corretto stendere un rapporto conclusivo di chiusura delle operazioni di diseppellimento e trasporto Non c’e’ (fortunatamente) un modello ufficiale od ufficioso, per cui vi èlibertà di forme.
Questa seconda fattispecie sarebbe più correttamente ascrivibile alla responsabilità che ex Art. 85 comma 5 sorge in capo al personale sanitario, perché è quest’ultimo a dichiarare l’avvenuta mineralizzazione.
Si richiama l’Art. 88 in merito alla verifica sulla tenuta del feretro, meglio se resa tramite documento scritto e firmato, prodromica alla materiale effettuazione del trasporto. così da evitare perdite di liquidi cadaverici durante la movimentazione della cassa.
Il trasferimento in altra sede può consistere, estensivamente, anche nella cremazione.
L’autorizzazione alla cremazione non è strettamente collegata all’autorizzazione all’estumulazione, anche de (materialmente) la seconda preceda la prima
E’ l’ordinanza del sindaco, meglio se supportata da norme regionali, come accade in Emilia Romagna e Lombardia. a individuare i soggetti competenti a dettare le istruzioni per il confezionamento del nuovo feretro.
Nel silenzio della regione se si segue alla Lettera il DPR 285/1990 il cosiddetto rifascio deve esser disposto dall’autorità sanitaria, a meno che il sindaco (o il dirigente del servizio ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000) dietro proposta e consenso del Coordinatore Sanitario con un ordine di servizio non abbia individuato in altra figura, ad esempio i necroforo caposquadra, il soggetto deputato a valutare se il cadavere sia completamente mineralizzato ed a decidere se avvolgere o meno il resto mortale con un contenitore impermeabile.
Decreto di trasporto ed autorizzazione alla nuova sepoltura possono esser anche rilasciati dal ufficio cimiteriale, se il comune con proprio regolamento interno o sempre attraverso l’ordinanza del sindaco ha deciso di affidare questa mansione al responsabile del servizio di custodia cimiteriale.
Il dirigente, il quale opera con propri strumenti normativi ( (determinazioni, provvedimenti e, anche, ordinanze) potrebbe demandare tale compito ai propri sottoposti, come ad esempio i necrofori o gli addetti amministrativi del cimitero attraverso un procedimento di delega interna.
Ovviamente i necrofori-affossatori eseguono gli ordini che sono impartiti da chi detenga la funzione dispositiva; Ed è l’ufficio del responsabile del servizio di custodia che “gestisce” le operazioni cimiteriali anche ai sensi dell’Art. 17 dPR 15/7/2003, n. 254.
In altri contesti sono gli impiegati cimiteriali ad istruire tutta la pratica, lasciando al dirigente la sola firma delle autorizzazioni (si pensi all’istituto della cosiddetta “delega interna”, senza dimenticare l’Art. 5 della Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo.
Quindi, ricapitolando, si possono esperire tutte queste diverse soluzioni, tutto dipende dall’organizzazione del comune ex Art. 48 Decreto Legislativo 267/2000.
————————————————————————
Articoli correlati e reperibili con la funzione “CERCA”:
La ri-tumulazione
Jus Sepulchri: titolo necessario per rilascio autorizzazione al trasporto funebre.
L’autorizzazione al trasporto funebre
X Federico,
…e seppelliamo il morto nel piazzale antistante al sepolcreto, o peggio ancora sul ciglio della strada? Un conto è la fascia di rispetto, cioè quella cintura sanitaria che circonda l’impianto cimiteriale, con vincolo assoluto d’inedificabilità, ex Art. 338 Regio Decreto n. 1265/1934 così come modificato dall’Art. 28 Legge n. 166/2002 altro è, invece, la necropoli vera e propria, la quale, non dimentichiamo, deve sempre esser delimitata da una recinzione.
La ratio della norma è chiara ed apodittica: in effetti un feretro deve necessariamente esser sepolto (Art. 340 Testo Unico Leggi Sanitarie) o cremato (Art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie) in un cimitero, orbene se esso esce dal cancello del camposanto, per qualunque destinazione (Estero compreso) è di rigore il decreto di trasporto ex Capo IV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, se, al contrario il trasferimento avviene entro il perimetro interno della struttura, l’autorizzazione al trasporto è quasi pleonastica, per non dire ultronea, perché costituirebbe un’inutile appesantimento burocratico vietato, per altro, dalla Legge n. 241/1990, allora può bastare la semplice registrazione dell’avvenuta traslazione sugli appositi libri cimiteriali, i quali garantiscono, nel tempo, la perfetta tracciabilità dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato, intermedie e finali sino alla loro irreversibile dispersione in ossario comune o cinerario comune, dalle quali non v’è ritorno, per una differente sistemazione magari privata e dedicata.
buonasera. ho letto questo articolo e vorrei porre una domanda. cosa si intende per “Se il trasferimento avviene entro il recinto dello stesso cimitero basta semplicemente annotare l’operazione nel registro cimiteriale di cui all’Art. 52 DPR 285/1990 e paragrafo 12 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24”
nel mio comune mi hanno detto che fa parte del cimitero anche tutto il piazzale antistante, fino alla strada.
è da considerarsi vera questa affermazione?