Traslazione resti mortali di caduti in guerra

Cara Redazione,

giorni or sono si è rivolto telefonicamente al mio Ufficio il congiunto di un landa di crocisoldato morto nell’anno 1934 ed i cui R.M. sono tumulati in un loculo ossario della Tomba dei Caduti del Cimitero urbano della mia città. Il familiare intenderebbe traslare la cassetta ossario dall’attuale sito nella Tomba di Famiglia della sua città (Parma).

Vi chiedo se ciò sia possibile o se esistono leggi che impediscono di trasferire resti di Caduti di Guerra e tumulati in Tombe di Caduti. Vi sottopongo questa domanda anche in considerazione del fatto che lo scorso anno il Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti di Guerra ci ha chiesto un censimento (solo in termini numerici e non nominativo) dei Caduti e degli immobili in cui sono conservati i loro resti. Desidero anche conoscere, nel caso che la domanda di trasferimento del R.M. fosse legittima e, quindi, si debba dar corso ad essa una volta presentata ed autorizzata, cosa dovrò comunicare all’ Ufficio sopra citato dopo che l’urna avrà lasciato questo Cimitero?

Cordiali saluti.

Lettera firmata

Risposta: La normativa di riferimento è la Legge 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif. (da ultimo la L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 30).

L’autorità di riferimento per quanto riguarda i Caduti di guerra è il Ministero della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, Piazzale L. Sturzo 16, Roma.

La legge (Art. 7) prevede che le salme di Caduti sepolte nei cimiteri comunali siano esenti dai normali turni di esumazione, ma consente che le salme possano essere concesse ai familiari.

Le disposizioni riportate nella legge 204/51 succitata si riferiscono sempre all’inumazione delle salme di militari. Non si sono rinvenute norme in merito alla tumulazione o estumulazione delle salme di militari, così si procede per analogia

Una volta accertato che si tratti di resti mortali concessi alla famiglia, eventuali spostamenti vanno, in ogni caso, comunicati al predetto Commissariato, a cura dei familiari cui i resti sono stati concessi.

Può provvedervi anche il comune

L’istruttoria è quella classica per ogni traslazione:

a) La richiesta dei familiari i quali garantiscono per i suddetti resti mortali lo Jus Sepulchri (dimostrando il titolo per la nuova sepoltura)
b) Autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto previo pagamento di quanto dovuto.
c.1) Nessuna particolare prescrizione, salvo quella dell’art. 88 DPR 285/1990 (dato che Lei ci ha parlato di tumulazione/estumulazione).
c.2) Non essendo piu’ un cadavere (art. 3, 1, lett. b) DPR 15/7/2003, n. 254) non dovrebbero essere necessari i mezzi di cui all’art. 20 DPR 285/1990; ma se si tratta di feretro da traslare, bisogna constatarne la perfetta tenuta ex Art. 88 DPR 285/1990, rientra in gioco l’art. 20: quindi, e’ necessario l’utilizzo di tali mezzi speciali. Per i resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo si deve preliminarmente verificare la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquidi post mortali, poi trovano applicazione la Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 e la Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004.
c.3) se si tratta di semplici ossa (come ci par di capire) occorre solo la cassetta di cui all’Art. 36 DPR 285/1990, senz’alcun altra precauzione igienico sanitaria ed i titolari del decreto di trasporto possono esser gli stessi famigliari i quali provvedono con mezzi di trasporto propri.
d) le relative autorizzazioni vanno rilasciate in marca da bollo.

Post scriptum: La comunicazione al commissariato non ha una particolare forma in cui esser espressa, può quindi esser verbalizzata come meglio si crede.

Si consiglia, comunque, di allegare fotocopia della varie autorizzazioni rilasciate, così da far emergere li Jus Sepulchri, ossia dimostrare come quei resti mortali avranno destinazione certa e stabile e non andranno dispersi nell’ossario comune.

Per i caduti, infatti, non vale l’Art. 85 DPR 285/1990 ed i loro resti (ossa, ceneri) debbono esser custoditi in un luogo diverso dall’ossario/cinerario comune di cui all’67 DPR 285/1990.

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Carlo Ballotta

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17 thoughts on “Traslazione resti mortali di caduti in guerra

  1. Dipende innanzi tutto dall’atto di concessione e dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    E’ difficile senza disporre di questi documenti rispondere ade un quesito così specifico, tuttavia si possono azzardare alcune considerazioni.

    1) Se la concessione nel 1962 sorse unicamente per ospitare le spoglie della sorellina la tumulazione della madre comporta un mutamento dei fini nel rapporto concessorio dal quale dovrebbe conseguire la pronuncia della decadenza. Una nuova concessione dovrebbe, quindi, esser posta in essere posta in essere per sanare questa “patologia” dell’originaria concessione, anche se la tomba, intesa quale luogo fisico, è sempre materialmente la stessa.

    2) Il comune può chiedere la corresponsione di un diritto fisso per ogni nuova tumulazione (Art. 103 DPR 285/1990 ancora vigente anche in Regione Lombardia).

    3) la concessione non può esser intestata alla sorellina morta dopo appena due settimane di vita, in quanto ancora priva della capacità giuridica di agire (art. 2 c.c.). ; essa così non può esser considerata il concessionario, anche per l’eventuale subentro, semmai si potrebbe ragionare in termini di tomba dedicata ed esclusiva di cui al punto (1).

  2. gent.ma Redazione, Volevo porVi una questione a quanto mi è successo pochi giorni fa. purtroppo è venuta a mancare mia Mamma, ed è stata tumulata nella tomba di famiglia in giardino,nello stesso loculo vi era mia sorellina morta piccolissima (2 settimane) dal 1962 alla quale era intestata la concessione. I pochi resti ho voluto le si facesse una piccola cassetta e deposta con la Mamma. Il comune (prov di Varese) mi impone il pagamento di nuova concessione a mia Mamma non considerando più mia sorella anche se inserita nella stessa tomba. Esiste una legge, un qualcosa, a cui aggangiarmi per NON subire un trattamento del genere (ladrata) in un momento di dolore??? Grazie mille

  3. L’art. 7, ultimo comma, della Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e succ. modificazioni (da ultimo la L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 30), dispone che le salme dei caduti in guerra (di tutte le guerre, compresa quella del 1915-1918) e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti all’art.61 del Regolamento di Polizia Mortuaria R.D. n. 1880 del 21.12.1942 ora art. 82 del D.P.R. N.285/90, e che i Comuni interessati hanno l’obbligo di conservarle fino alla loro sistemazione definitiva in sacrari o negli ossari costruiti appositamente. Le disposizioni riportate nella legge 204/51 succitata si riferiscono sempre all’inumazione delle salme di militari. Non si sono rinvenute disposizioni in merito alla tumulazione o estumulazione delle salme di militari, anche se per omogeneità di comportamenti, non potranno avviarsi ad ossario comune, al termine del periodo di concessione in tumulo, le ossa di un caduto in guerra, ma raccolte in particolare luogo identificato nel cimitero.

    L’autorità di riferimento per quanto riguarda i Caduti di guerra è il Ministero della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, Piazzale L. Sturzo 16, Roma.

    La legge, quindi, consente che le salme possano essere concesse ai familiari. L’avvenuta tumulazione in un sepolcro privato lascia presumere che vi sia stata tale concessione (cosa che dovrebbe risultare agli atti del Comune, in considerazione che i relativi provvedimenti d’autorizzazione erano, e sono, sempre comunicati anche al Comune interessato). Probabilmente, se ciò è avvenuto in epoca lontana e la relativa documentazione non sia stata appositamente conservata negli atti relativi al sepolcro privato, è possibile che la documentazione possa mancare (anche se, a rigore, dovrebbe essere reperibile in archivio, non essendo oggetto di scarto). Tuttavia, in mancanza di documentazione, tali notizie possono essere richieste al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (che, in genere, risulta essere abbastanza sollecito nel dare riscontri). Va escluso qualsiasi intervento prima di avere acquisito le informazioni del caso o di avere ottenuto dal predetto Commissariato alcuna autorizzazione. Una volta accertato che si tratti di resti mortali concessi alla famiglia, eventuali spostamenti vanno, in ogni caso, comunicati al predetto Commissariato, a cura dei familiari cui i resti sono stati concessi.

    La Sua richiesta, pertanto, ci pare del tutto legittima ed accoglibile

  4. io vorrei traslare i resti di mio nonno deceduto nel 1917 e sepolto in una cappella comunale fra i caduti della prima guerra ma il comune di competenzamiha detto che mentre per i caduti della seconda guerra c’è una legge del 1995 che lo consente tale legge non parla di quelli della prima guerra. Quindi fa riferimento alla legge precedente che lo vietava. è vero? qualcuno mi può rispondere con una mail ????? grazie

  5. Le esumazioni ordinarie sono regolate:

    a) in generale dal regolamento comunale di polizia mortuaria
    b) nello specifico dall’ordinanza sindacale ex Art. 82 comma 4 del DPR 285/1990.

    Il vincolo temporale (stop all’attività cimiteriale di esumazione) vale solo per il diasseppellimento staordinario e quindi non si applica alle esumazioni che vengano eseguite una volta completamente trascorso il periodo legale di sepoltura fissato nei canonici 10 anni (estensibili o comprimibili sino ad un minimo di 5 anni ex Art. 82 comma 3 DPR 285/1990. Il motivo è semplice: dopo il turno di rotazione in campo di terra si dovrebbero (il condizionale è d’obbligo!) rinvenire solo ossa (Art. 85 comma 2 DPR 285/1990) e non parti molli ancora soggette alla lisilviazione cadaverica in quanto il fine ultimo della permanenza dei cadaveri in cimitero è la loro completa scheletrizzazione.

    Quindi, ricapitolando:

    le esumazioni purchè ordinarie, salvo quelle disposte dall’Autorità Giudiziaria, si possono eseguire in tutti i momenti dell’anno, anche se oggettivamente è meglio scegliere una stagione fresca anche per l’elevata possibilità laddove vi siano terreni argillosi o molto umidi, di rinvenire esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo così come definiti dall’Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254.

    L’estumulazione sia per una semplice traslazione (basta verificare la tenuta stagna della cassa) sia per l’apertura della bara di zinco può tenersi in qualunque momento dell’anno purchè autorizzata dal comune nella persona del dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera e) del Decreto Legislativo 267/2000. SArà l’ordinanza del Sindaco d’intesa con l’Autorità Sanitaria ad individuare particolari precauzioni igieniche per neutralizzare eventuali miasmi cadaverici e smaltire i rifiuti (assi lignee, rottami metallici, stracci, imbottiture….) secondo le procedure dettate dal DPR n. 254/2003.

  6. Scusi sig. Carlo, allora le esumazioni ordinarie ed anche le estumulazioni ordinarie, cioè allo scadere degli anni si possono effettuare anche nei mesi di Maggio ecc, ecc.!
    grazie

  7. a) le estumulazioni, di norma si eseguono allo scadere della concessione ex Art. 86 DPR 285/1990.
    b) ai sensi dell’Art. 88 DPR 285/1990 le estumulazioni, per trasportare il feretro ad una nuova sepoltura si eseguono in qualsiasi periodo dell’anno, magari previo rifascio della cassa stessa con nuovo nastro metallico (paragrafo 4 Circ. Min. n. 10/1998.
    c) per le estumulazioni, quindi, non sussiste nessuna inibizione temporale.
    d) bisogna pur sempre distinguere tra ll’estumulazione finalizzata a traslare il feretro verso una diversa sepoltura(o a cremarlo) da quella volta alla raccolta dei resti ossei con conseguente apertura della cassa metallica.
    e) ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 le esumazioni sono regolate con ordinanza del sindaco. La Legge Nazionale (DPR 10 settembre 1990 n. 285) vieta le esumazioni straordinarie, cioè quelle durante il periodo di sepoltura legale, nei mesi da maggio a settembre, tuttavia questo vincolo è in via di superamento in alcune legislazioni regionali. La ratio di questa norma è piuttosto semplice: ragioni igienico-sanitarie sconsigliano di entrare a contatto con il percolato cadaverico quando c’è molto caldo, perchè i miasmi si farebbero insopportabili.

  8. x Sereno

    la legge dice che le estumulazioni straordinarie si possono effettuare tutti i mesi dell’anno tranne che da Maggio a Settembre.
    e le esumazioni o estumulazioni ORDINARIE??

    GRAZIE

  9. Il suggerimento e’ di rivolgersi al Ministero della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, Piazzale L. Sturzo 16, Roma (anche con una semplice lettera) chiedendo se dispongano d’informazioni sul sito di collocamento delle spoglie mortali del Caduto.
    Generalmente, dispongono di informazioni abbastanza precise. Il “generalmente” è motivato dal fatto che, nell’ipotesi la morte sia avvenuta per affondamento della nave, il corpo, od i corpi, potrebbero non essere stati recuperati.

  10. il mio non è un commento
    è solo una richietsa di aiuto perchè non so dove andare.
    Sono la nipote di Guido Missori, civile, morto sulla nave Galilea il 29 marzo 1943.Non sono mai riuscita a portare un fiore sulla sua tomba perchè, dopo tutti questi anni, ancora non so dove si trovi la sua tomba.
    Se Voi mi poteste aiutare ve ne sarei eternamente grata. Mia mamma, Missori Bruna ha anche mandato una richiesta presso il Vs. Ministero ma non ha ricevuto risposta. Distinti saluti
    Lidia D’Urso

    1. Salve avrei bisogno di una risposta mio suocero suocera e cognato sono deceduti e non sono messi in cappella privata ma in loculi mio marito a partecipato alle spese funerarie di mio suocero e mio cognato madre no in quanto deceduta quando lui era adolescente, il problema ora nasce in quanto mio marito in lite con la sorella lei chiede le spese della luce di tutti madre padre fratello mio marito è obbligato a pagare luce o c’è una legge che si può opporre.Grazie anticipatamente

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