Traslare i resti ossei?

La mobilita’ sociale e’ uno stile di vita tipico dei paesi anglosassoni, ma lentamente si sta diffondendo anche in Italia.

Essa avra’ inevitabilmente riflessi anche sulle gestioni cimiteriali, siccome il cittadino che si trasferisce in altra localita’, magari fuori regione, puo’ legittimamente nutrire il desiderio di portarsi appresso i suoi morti, nel comune di futura residenza.

A questo proposito, con il consenso dell’interessata (e l’impegno di mantenerne l’anonimato) vorrei pubblicare un carteggio intercorso nei mesi scorsi con una lettrice di www.funerali.org sulle procedure per traslare i resti mortali.

In nuce, la questione si sintetizza in questi termini: una famiglia trasloca definitivamente dal Nord Italia verso una regione meridionale e vorrebbe trasferire nel cimitero presso cui andra’ a stabilirsi i resti mortali di alcuni parenti., cosi’ da mantenere idealmente una vicinanza ed una continuita’ di affetti con i resti dei propri defunti cui e’ particolarmente legata nonostante siano gia’ trascorsi molti anni dalla loro scomparsa.

Bisogna innanzi tutto precisare se con la parola ‘resti’ s’intenda il semplice ossame racchiuso in cassetta di zinco oppure, ai sensi del DPR 254/03 gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri saponificati, corificati o mummificati).

Anche il linguaggio ‘necroforese’ degli stessi addetti ai lavori su questo punto non e’ per nulla chiaro e rigoroso, anche se l’Art. 3 del DPR 15 luglio 2003 n. 254 dovrebbe aver fatto finalmente chiarezza su questa ambiguita’ lessicale.

Per il DPR 285/90 (esempio la lettera e dell’Art. 50) resti mortali erano indifferentemente le ossa, le ceneri ed i cadaveri saponificati, corificati o mummificati, mentre ora sono resti mortali solo gli esiti da fenomeno cadverico di tipo trasformativo-conservativo, ossia proprio i i cadaveri conservatisi in tuutto o parzialmente per effetto di saponificazione, corificazione o mummificazione.

Tutti i trasporti funebri (di salme, cadaveri, ossa, ceneri, parti anatomiche riconoscibili, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo) sono soggetti ad autorizzazione comunale (Artt. 24, 27, 28 e 29 DPR 285/90), ma se per ossa e ceneri non si rileva alcuna criticita’ sotto il profilo sanitario piu’ problematico e’ il trasporto quando per la presenza di parti molli si verifichi la percolazione nell’ambiente esterno di liquami cadaverici con la produzione di miasmi nauseabondi.

Si dovranno, quindi, adottare tutte le misure di cui alla risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004. Qui il discrimen, come accade per il trasporto di cadavere di cui all’Art. 30 non e’ legato tanto alla lunghezza del tragitto (inferiore o maggiore di 100 KM) quanto al pericolo di perfusione di liquidi postmortali.

Le ossa, invece, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, con spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata e recante le generalita’ del defunto.

Per trasportare i cadaveri occorrono sempre particolari mezzi (le cosiddette autofunebri), con caratteristiche tecniche specificate dall’Art. 20 DPR 285/90, mentre per urne cinerarie e cassette ossario, non sussistendo pericoli d’infezione (fatti salvi i rarissimi frangenti di contaminazione radioattiva) possono provvedere gli stessi famigliari oppure una ditta di normali autotrasporti.

Anche per i trasporti internazionali valgono questi principi, come sottolineato anche dalla circolare esplicativa n. 24 al regolamento nazionale di polizia mortuaria emanata dal Ministero della sanita’ il 24 giugno 1993.

La richiesta di traslazione si sostanzia in questi tre passaggi fondamentali:

• consenso degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineita’ con il de cuius, a disporre del cadavere del de cuius ( e di conseguenza delle sue ossa, ceneri…) stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre tra piu’ famigliari dello stesso grado occorre l’unanimita’.

• assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il contenitore in questione possa esser rimosso dalle cella in cui fu murato (e’ il caso delle cosiddette ‘tombe chiuse’, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell’avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione) Questo principio e’ stato ribadito anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare puo’ essere vietata ove cio’ risponda ad una precisa volonta’ in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa..[omissis].

• Titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato verso una nuova destinazione: ritumulazione, inumazione in campo inconsunti per almeno 5 anni, oppure cremazione. Per l’ ossame (che in caso di disinteresse essi andrebbe conferito unicamente all’ossario comune del cimitero di prima sepoltura) l’unico titolo di accoglimento possibile nel nuovo cimitero si sostanzia in un diritto di sepoltura sorto in seguito alla stipula di un regolare atto di concessione per sepoltura privata a sistema di tumulazione. (Art. 90 e 93 DPR 285/90) le ossa, infatti, non possono esser nuovamente inumate.

Tutti i trasporti funebri sono vincolati alla regola della tipicita’, ovvero debbono sempre specificati:

• L’oggetto del trasporto (bara, urna, cassetta ossario, contenitore per resti mortali)

• L’incaricato del trasporto (colui che prende in consegna l’oggetto del trasporto)

• Il luogo di partenza (il deposito d’osservazione, l’abitazione del de cuius, il servizio mortuario ospedaliero, il cimitero di prima sepoltura…)

• Quello d’arrivo (il nuovo cimitero di arrivo, il crematorio, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, l’istituto di medicina legale se dovra’ esser effettuata una perizia medico-legale, una tumulazione privilegiata, l’estero…….)

La lettera della legge individua nel sindaco il soggetto istituzionale preposto al rilascio delle autorizzazioni ad trasporto, ma dopo la Legge 142/90 e sopratutto ai sensi dell’Art. 107 Decreto Legislativo 267/2000 (Nuovo ordinamento enti locali) ci si deve riferire al dirigente dei servizi di polizia mortuaria comunale oppure al funzionario incaricato per comuni privi di figure dirigenziali.

Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, siano all’interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l’estero, sono assoggettate all’imposta di bollo, con l’importo recentemente aggiornato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, lo ha definitivamente chiarito la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell’Agenzia delle Entrate.
I tempi tecnici non dovrebbero esser lunghissimi, se si tratta di estumulare una o piu’ cassette ossario non occorre nemmeno la presenza di personale sanitario per controllare la tenuta stagna del feretro.

All’operazione svolta dai necrofori (rimozione della lapide, smuratura del tamponamento di solito costruito da mattoni o lastra in cemento, estrazione delle cassette ossario, delle urne o della cassa) sovrintende l’incaricato del servizio di custodia, egli redige il verbale ed annota la traslazione sui registri cimiteriali.

L’incaricato del trasporto (non deve esser necessariamente un’impresa funebre) durante il tragitto deve sempre esser muinito del decreto di trasporto, ossia dell’autorizzazione al trasporto stesso che sara’ consegnato al custode del cimitero d’arrivo.

Il comune di partenza comunica al comune d’arrivo il decreto di trasporto (Art. 24 DPR 285/90) e dovrebbe (il condizionale e’ d’obbligo) sincerarsi sul titolo di accettazione del feretro, dell’urna o della cassetta ossario emesso dallo stesso comune d’arrivo ai sensi dell’Art. 50 DPR 285/90.
Esempio: il comune x non autorizza il trasporto funebre di y perche’ il comune di z non sa ancora dove e come y verra’ sepolto.
Ci sono due modi per implementare queste operazioni:

• Gli aventi titolo si recano nel comune dove i resti sono sepolti ed in prima persona attende al disbrigo delle pratiche, producendo tutta la documentazione necessaria.

• Ci sia affida ad un’impresa funebre di fiducia, essa, essendo anche agenzia D’AFFARI, ai sensi dell’Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, autorizzata, pertanto, ad occuparsi degli adempimenti amministrativi per conto della propria clientela si attivera’, presso il comune competente per tutto il processo autorizzatorio.
Il comune che deve predisporre l’autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto e’ quello dove fisicamente sono sepolti i resti da traslare (Artt. 82 comma 4, 86 comma 1, 88 comma 1 DPR 285/90 ed Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254).

Attenzione, pero’, l’incarico affidato all’impresa di estreme onoranze non puo’ avere per oggetto anche l’esercizio di quei del tutto particolari diritti che sorgono in relazione alla concessione amministrativa su di un sepolcro privato nei cimiteri, sia quando si tratti di diritti personali, sia quando si tratti di diritti reali.

Nell’ambito dei rapporti in cui non e’ ammessa la rappresentazione, i soli soggetti che hanno titolo ad agire vanno individuati nei familiari del defunto o nel concessionario del sepolcro privato nei cimiteri, a seconda dei casi, oppure quando sia comunque ammissibile una rappresentazione, essa richiede un titolo idoneo (procura) il quale non sussiste nel caso di conferimento dell’incarico al titolare dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza., anche perche’ questi assolve unicamente opera di intermediazione nell’assunzione o della trattazione del rapporto, cioe’, in altri termini, opera nella fase antecedente all’instaurazione di qualsiasi rapporto giuridico.

Il problema potrebbe sorgere in relazione alla domanda e, soprattutto, alla stipula dell’atto di concessione (o di rinnovo della concessione) di sepolcro privato nei cimiteri, che richiede la forma dell’atto pubblico amministrativo.

Con il termine di sepoltura privata deve necessariamente intendersi anche il semplice loculo o la celletta ossario, poiche’ ambedue costituiscono pienamente un sepolcro, ancorche’ ‘monoposto’ o di esigue dimensioni.

Proprio in rapporto alla capacita’ ricettiva della sepoltura nell’atto di concessione potranno esser inserite particolari clausole o limitazioni (ad esempio: la concessione non ha il carattere familiare, ossia di sepoltura per una pluralita’ di persone, di cui agli Artt. 90 e 93 DPR 285/90, ma e’ vincolata alla sola spoglia mortale di un particolare defunto).

In ogni caso, l’istanza per l’ottenimento della concessione (o del suo rinnovo) e la stipula del relativo atto che la fa sorgere, esulano dall’ambito dell’incarico conferito al titolare di autorizzazione di Pubblica Sicurezza, egli, infatti, ha come proprio ambito pre-definito, vale a dire quello dell’intermediazione che, come, gia’ visto, si colloca in fase del tutto antecedente al sorgere di questo particolare e specifico rapporto giuridico.

Se ne fa cenno per ragioni di completezza, anche se, nei fatti, l’ipotesi della rappresentanza in sede di momento originario della concessione cimiteriale risulta abbastanza marginale, pur dovendosi precisare come l’eventuale stipula di un atto di concessione cimiteriale da parte di un soggetto privo di qualificazione legittimante, importi la nullita’ della concessione stessa e quindi inibisce il sorgere di un qualsiasi diritto di uso sul sepolcro privato o, se si vuole, la concessione e’ inesistente sotto ogni profilo giuridico.

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Carlo Ballotta

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4 thoughts on “Traslare i resti ossei?

  1. ho una domanda riguardo lo smaltimento dei resti ossei. Una volta fatta la cassettina o la busta di nylon contenente le ossa che nn appartengono a nessuno, dopo quanto tempo possono passare nell’ossario comune? una volta nell’ossario comune rimarranno li sine die? non è previsto uno smaltimento?
    grazie

  2. X Patrizia,

    Ogni tumulazione deve esser considerata come una “SEPOLTURA PRIVATA” (all’interno del cimitero) la quale presuppone sempre l’instaurarsi di un rapporto concessorio, attraverso la stipula d i un regolare atto di concessione amministrativa.

    Ai sensi dell’art. 90 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il Comune *PUO’* e non *DEVE”, quindi ha solo facoltà e mai obbligo, concedere sepolcri privati a sistema di tumulazione.

    Spesso il comune cittadino non coglie né apprezza questo aspetto di latente discrezionalità; tra l’altro pre-condizione a che si faccia concessione di tombe ai privati è la previsione di questi sepolcri nel piano regolatore cimiteriale.

    La materia delle concessioni cimiteriali è regolata dalla norma quadro del capo XVIII D.P.R. n. 285/1990 e nel dettaglio dal regolamento municipale di polizia mortuaria, verso strumento principe e centralissimo per ben governare il fenomeno funerario in sede locale.

    Evidentemente Como, nelle concessioni, da rogare ex novo, privilegia la popolazione residente (forse per la carenza di spazi cimiteriali da adibire a sepolture private?) E’una scelta massimamente “strategica” e, dunque, “POLITICA”, criticabile, forse , ma non più di tanto sindacabile sul piano della pura legittimità sostanziale.

  3. Vivo a Como e vorrei portare i resti di mio padre, che sono sepolti a Lecce, qui. Mia madre, sua vedova, vive con me. Quest’inverno devo recarmi giù per l’estumulazione ed ho già chiesto al mio Comune di residenza la possibilità di straslare le sue ossa qui, ovviamente nella cassetta di zinco. Mi è stato detto che siccome non è mai stato residente non posso portarlo. E’ mai possibile una cosa del genere? Come si può dire NO ad un RESIDENTE di voler tenere vicino un proprio genitore, marito o moglie e togliergli la possibilità poterlo andare a trovare tutte le volte che si vuole e magari continuare a parlargli ancora visto che la vita lavorativa lo ha separato? Un Comune può dare il suo diniego?
    Vorrei avere la vostra opinione e spero un riscontro positivo in merito.
    Grazie
    Patrizia

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