Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)

Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali.

E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente alla morte del primo concessionario e poi per morte dei di lui diretti discendenti (Jure sanguinis).
Se fosse l’unico discendente o erede è solo lei a dover provvedere; se di aventi titolo pari grado vi fosse anche un fratello/sorella o cugini/cugina, L’importo va diviso per quota parte.

Il D.L. 6/12/2011 n. 201 art. 14 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), in vigore dal 6 dicembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6/12/2011) ha introdotto il nuovo tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (RES), dunque applicabile anche nei cimiteri, e ha avuto decorso dal 1/1/2013. Il nuovo tributo (dal 1° gennaio 2014: TASI) ha sostituito la tassa sui rifiuti e la TIA.

La somma di tassa in riscossione serve a coprire i costi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (ed i rifiuti cimiteriali sono urbani) e non solo: serve anche a coprire i costi dei servizi indivisibili dei Comuni (es. l’illuminazione pubblica, la fruizione di parchi e giardini pubblici, la fruizione dei cimiteri da parte dei visitatori, ecc.).

Nei Cimiteri vengono prodotte diverse tipologie di rifiuto:
a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione (resti lignei, di tessuto, di metalli, ecc.):
a1) operazioni conseguenti il rilascio di una concessione cimiteriale e quindi dal suo utilizzo per la sepoltura di cadavere/i;
a2) operazioni comunque prodotte dal gestore per effetto della attività cimiteriale anche quando non fosse connessa a concessioni cimiteriali rilasciate (es. le sepolture in campo comune, indecomposti, campo angeli, parti anatomiche riconoscibili come arti ecc.);

b) i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, come fiori secchi e altra spazzatura data dalla frequentazione dei cimiteri, parzialmente originata da:
b1) quei frequentatori che non hanno una concessione nel cimitero;
b2) quelle persone che non hanno familiari sepolti al cimitero, ma che portano fiori su una tomba;
b3) le persone che hanno familiari sepolti nel cimitero in una concessione o in altra forma di sepoltura.

Vi sono infine servizi e rifiuti dati dal verde cimiteriale e dallo spazzamento dei viali, dei portici o arcate, terrazze, gallerie.

Chiudo con la chiosa di tipo giurisprudenziale, citando una sentenza che se commenta d a sé.

Nemmeno due anni fa, le congreghe casertane presentarono un ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania del 10 settembre 2018, concernente la copertura dei costi cimiteriali applicata dal Comune di Caserta sui posti salma nelle cappelle delle congreghe.

Il Comune di Caserta, con delibera di G.M. n.71/2014, aveva approvato tariffe cimiteriali e consequenziali solleciti di pagamento notificati ad alcune Congreghe con le quali l’Ente aveva fissato le tariffe cimiteriali commisurandole “al costo dei servizi” e chiedendo il versamento di 8 euro per ciascuno dei loculi gestiti dalle ricorrenti, di importo maggiore rispetto alla situazione precedente.
Le Congreghe fanno ricorso dicendo, tra l’altro, che la richiesta economica è in realtà una duplicazione della TASI.

Questo perché nell’aprile 2014 il Consiglio Comunale, approvando le nuove tariffe, specificava, che la TASI si riferiva a tutti i servizi indivisibili prestati dal Comune che sarebbero stati coperti dallo stesso tributo (e tra questi anche i Servizi cimiteriali).
Nella sentenza 05436, pubblicata il 10 settembre 2018, il TAR Campania ha deciso che l’Amministrazione Comunale di Caserta “non ha affatto introdotto un nuovo tributo comunale, ma ha soltanto previsto l’applicazione di tariffe con funzione di corrispettivo per l’uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti”.

La questione è di estremo interesse per l’intero settore cimiteriale, per gli effetti che può determinare, concernenti nuove possibili entrate a copertura dei costi cimiteriali ormai insostenibili, in quasi tutti i Comuni italiani.

Written by:

Carlo Ballotta

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