TAR Toscana su deposito temporaneo di rifiuti cimiteriali in locale del cimitero

La vicenda nasce da contestazione della polizia provinciale di Lucca sul comportamento di un appaltatore di servizi cimiteriali (ditta Samarcanda) da parte dell’Ente GESAM spa.
Su quella contestazione si era innescata un ricorso del secondo classificato nella gara per la gestione cimiteriale (SO&CO) che ravvisava un comportamento grave (illegittimo deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali in locali non autorizzati) e quindi riteneva di aver titolo all’affidamento dell’appalto. Sulla querelle si è pronunciato il TAR territorialmente competente, che ha dato ragione a GESAM e Samarcanda. Di seguito la sintesi del provvedimento:
E’ legittima l’aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, da parte di Gesam Spa alla Rti Samarcanda, per gli anni dal 2016 al 2019.
Questo, secondo la sentenza del Tar che ha respinto, nel merito, il ricorso presentato da So&Co che aveva messo nel mirino la procedura di affidamento.
Che aveva portato alla vittoria la stessa rete temporanea d’impresa che si era conquistata l’appalto precedente, finito tuttavia all’epoca nel mirino di un’indagine condotta dalla polizia provinciale e che aveva ipotizzato violazioni di tipo documentale, nella compilazione di alcune parti dei parti dei formulari rifiuti, e solo in alcuni casi “l’illegittimo deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali in locali non autorizzati”.
Dalle indagini al cimitero di Porcari in Lucca i rifiuti cimiteriali erano stati sistemati in un locale prima di essere smaltiti.
“E’ accertato – scrivono i giudici del Tar nella sentenza – che il comportamento della società controinteressata è stato circoscritto a depositare temporaneamente in una stanza del cimitero di Porcari i rifiuti cimiteriali, prima che gli stessi fossero avviati a smaltimento presso gli impianti autorizzati e, ciò, per un periodo di tempo variabile pari tra 11 giorni e 42 giorni”.
Secondo il tribunale amministrativo regionale, infatti, le contestazioni fatte alla Samarcanda dalla polizia provinciale non avevano la caratteristica di “gravità”, ma si era trattato di episodi “minori”, su cui tra l’altro Gesam, ricevendo la relazione degli investigatori, aveva aperto immediatamente un’istruttoria, escludendo i presupposti della “grave negligenza” che avrebbero potuto rendere nullo il successivo affidamento dello stesso servizio al medesimo soggetto.
Per il TAR Toscana sia la dichiarazione presentata da Samarcanda per l’accesso alla selezione che le valutazioni della stazione appaltante, in questo caso di Gesam Spa, sono conformi e l’aggiudicazione definitiva non può essere dunque contestata.
Forse un tantinino eccessiva la contestazione della polizia provinciale …. da cui ha preso il via tutto.

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