Sulla fascia di rispetto cimiteriale.

Sono sempre più numerose le pronunce, tanto dei T.A.R. quanto del Consiglio di Stato avtni ad oggetto la natura dei vincoli di inedificabilità che gravano sull’area extra cimiteriale soggetta al c.d. vincolo cimiteriale, posto dall’art. 338 T.U.LL.SS. Peraltro, quello che rileva non è tanto la numerosità delle pronunce in proposito, quanto, ormai, la loro uniformità, cioè il consolidamento di un indirizzo ermeneutico ben preciso, nel senso che la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (così come quella, di 1° grado, dei T.A.R., per effetto del richiamo a pronunce precedenti) ha affermato che:
a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;
b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale;
c) il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.
A conferma del particolare rigore che presidia l’interpretazione dell’art. 338 cit. va ricordato che numerose sono le pronunce intervenute a individuare portata e limiti delle modifiche apportate all’art. 338 cit. dalla novella del 2002 (L. 1° agosto 2002, n. 166, art. 28), rispetto a richieste di privati. Infatti, è stato  affermato che:
a) la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati; con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili;
b) il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti).
Naturalmente, dall’esistenza del vincolo che comporta l’inedificabilità dell’area di rispetto, deriva l’esclusione di ogni condono, ai sensi dell’art. 33, co. 1, lett. d) della l. n. 47 del 1985. La giurisprudenza è univoca in tal senso per i vincoli riconducibili alla suddetta disposizione, poiché, secondo i principi così enucleati dalla giurisprudenza, l’esistenza del vincolo cimiteriale nell’area nella quale fosse stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l’inedificabilità assoluta, impedisce il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 33, l. n. 47 del 1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo.
Un tale consolidato indirizzo della giustizia amministrativa potrebbe – astrattamente – far sollevare la questione su quali possano essere i motivi di tale numerosità nei contenziosi, motivi spesso riconducibili ad interessi particolari (che possano anche essere “umanamente” capiti), ma che non sempre rispondono a principi di appropriatezza: in altre parole, “il gioco vale la candela” (per usare una formula tratta dal linguaggio comune) ?

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Sereno Scolaro

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