In un cimitero le dotazioni di servizio classiche possono essere la camera mortuaria, l’ossario comune, il cinerario comune, il crematorio, talvolta anche il deposito di osservazione e l’obitorio, ecc.
Invece il servizio mortuario è struttura di servizio per un ospedale o una struttura sanitaria in genere.
Di seguito alcuni articoli in materia:
Edicole funerarie: certificato di usabilità o semplice collaudo?
Occorre premettere che il presunto certificato di agibilità o usabilità (si tratta di sinonimi, variamente impiegati nelle diverse zone), a differenza del certificato di abitabilità previsto dall’art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, non è contemplato da alcuna norma di legge, ma è sorto, per prassi, come analogia del certificato di abitabilità per “edifici” ad uso diverso da quello abitativo. La prima legge che ne faccia cenno (la n. 47/1985), e così quelle successive,
Emilia-Romagna: quali le destinazioni ultime per un feretro?
In Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto tra l’ Art. 10 L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e la seguente Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica, del 6 ottobre 2004 e s.m.i, il quale, sostanzialmente, riproduce lo stesso impianto normativo del Capo IV D.P.R. 285/90, richiamandolo espressamente, ll trasporto di cadavere è soggetto alla regola della “tipicità”. Un feretro, dal luogo in cui staziona per il periodo d’osservazione (tassativamente: servizio mortuario sanitario, abitazione privata,
Cintura di rispetto cimiteriale: una norma sbagliata dagli effetti potenzialmente deleteri
Tanto tempo fa, il Dr. Sereno Scolaro sulle pagine de: “L’Informatore FeNIOF”, propose un lungimirante intervento sul rapporto tra la città dei vivi e la moderna necropoli: il cimitero. E’ forse il momento di rileggersi questo interessante pezzo, anche alla luce di alcune controverse novelle legislative, grazie ad alcune note sul diritto speciale vigente in materia di polizia cimiteriale. Il sistema cimiteriale, in Italia, sorge nel corso del XIX secolo, almeno per come oggi
Edicole Funerarie ed operazioni di collaudo: sono necessarie?
Cara Redazione, In questo comune è stato ingrandito il cimitero comunale e su detto ampliamento insistono delle edicole funerarie private. Per le edicole è stata rilasciata agibilità. L’ampliamento suddetto non è provvisto della regolare agibilità. Domanda: Possono essere effettuate tumulazioni e traslazioni da altri plessi funerari in queste edicole costruite nella parte ampliata del cimitero e priva di agibilità Si chiede di conoscere se sia necessario ottenere il certificato di usabilità o di agibilità per
Cimiteri privati: limiti legali e divieti ad un eventuale ingrandimento
Stante l’attuale disciplina statale (quando e se compatibile con quella eventualmente emanata dalla Regioni dopo la Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001) le costruzioni di nuovi cimiteri e gli ampliamenti di quelli esistenti sono regolati dal D.P.R 10/08/1990 n.285, Cap X con gli articoli che vanno da 54 a 63. L’art.55 del D.P.R. n° 285/1990 innova rispetto alla norma preesistente ( art.53 D.P.R. n°803/1975 ) non prevedendo, per i progetti cimiteriali, il parere della Commissione
Regolamento Comunale di polizia mortuaria: scrivere o copiare? Il problema dell’omologazione.
Ogni Comune, a far data dal Regio Decreto n. 2322/1865, osia all’alba della formazione del Regno d’Italia, deve necessariamente dotarsi di uno strumento indispensabile per il buon governo locale del fenomeno funerario: il regolamento comunale di polizia mortuaria, ma esso in alcune realtà locali ancora latita, evidentemente il comando del Legislatore a distanza di oltre 150 anni non è stato ancora recepito! Non è mai operazione suggeribile quella di “copiare” pedissequamente in sede di redazione
Il servizio di custodia dei cimiteri
Tutti cimiteri devono essere provvisti e dotati di un servizio di custodia, siano essi eminentemente comunali (ed è la loro forma più tipica), quanto “consorziali”. Ovviamente se i campisanti sono più di uno si deve ragionare in termini di “sistema cimiteriale”. La locuzione di “servizio di custodia” consente di conferire un rilievo differente rispetto alla custodia di tipo tradizionale, in cui vi era un particolare richiamo espresso alla figura del custode, pressoché assente (specie
Operazioni in camera mortuaria, incompatibilità con l’osservazione delle salme.
La funzione edittale (cioè proprio quella fondamentale, “istituzionale”) della camera mortuaria cimiteriale è il deposito temporaneo, in attesa di definitiva sistemazione (trasporto in altra sede, sepoltura o cremazione), di feretri, contenitori per resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lett.) b DPR n. 254/2003), cassette ossario, casse contenenti, anche in forma massiva, parti anatomiche riconoscibili o prodotti abortivi, ed urne cinerarie, non certo per defunti “freschi” da
Depositi d’osservazione e obitori: moderne modalità di erogazione integrata del servizio necroscopico
II DPR n.285/1990, recante l’approvazione del Regolamento di polizia mortuaria nazionale, non prevede particolari prescrizioni in merito al numero di obitori e depositi di osservazione necessari in un Comune, al di là del numero effettivo dei suoi abitanti. L’art. 14 del medesimo Regolamento precisa tuttavia che nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, il locale destinato a deposito di osservazione deve essere fisicamente distinto dall’obitorio. E’ comunque auspicabile limitare l’istituzione di tali locali ad
Gli impianti cimiteriali: antologia di www.funerali.org
Ossario e cinerario (https://www.funerali.org/?p=1139) Emilia Romagna: dispersoi,cinerari, ruolo di ASL (https://www.funerali.org/?p=301) La camera mortuaria e la sua funzione istituzionale (https://www.funerali.org/?p=1149) Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario (https://www.funerali.org/?p=1142) Le infrastrutture cimiteriali in EMILIA-ROMAGNA (https://www.funerali.org/?p=957) Due condomini scomodi: una camera mortuaria ed una Cappella. (https://www.funerali.org/?p=951) Crematori (https://www.funerali.org/?page_id=2027) La manutenzione dei sepolcri ex Art. 63 DPR n.285/1990 (https://www.funerali.org/?p=927) Seppellire le ceneri? (https://www.funerali.org/?p=847) Necroforo
La camera mortuaria e la sua funzione istituzionale
Il cosiddetto “deposito mortuario”, su scala nazionale è meglio conosciuto con la formula di camera mortuaria (Art. 64 e 65 DPR 285/1990). In sede di elaborazione del piano regolatore cimiteriale bisogna verificarne la sussistenza e se detto presidio risponda a tutte le norme. Si deve inoltre valutare se sia dotato di un adeguato numero di posti salma o feretro in relazione alla capacità ricettiva del cimitero ed al numero di spostamenti dovuti a traslazioni, estumulazioni,
Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario
È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di: ” camera mortuaria del cimitero ” servizio mortuario di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “camere ardenti” dell’ospedale. Emilia Romagna (Art.14 L.R. 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 4 commi 4 e 7, Art. 10 lettera a)L.R. 18 novembre 2003 n. 22) fanno, poi, ampio uso formule linguistiche piuttosto innovative come sala del commiato o struttura del commiato
Ossario e cinerario
In mancanza, nel cimitero, del cinerario comune di cui al comma 6 dell’art.80 del D.P.R. 285/1990, è possibile la collocazione dell’urna cineraria nell’ossario comune? Le norme di legge vigenti – Art. 80 D.P.R. n. 285/1990 – prevedono la necessità di destinare appositi spazi a cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e colettiva delle ceneri provenienti da cremazione. Evidentemente tale disponibilità si deve riferire a tutti coloro che non optano per la
Le infrastrutture cimiteriali in EMILIA-ROMAGNA
IL cimitero del XXI secolo è un sistema complesso e molto articolato, è davvero una città dei morti che replica il microcosmo dei vivi; nell’Ottocento, sostanzialmente dopo l’editto napoleonico di Saint Cloud esso si configurava sostanzialmente come un’area d’inumazione recintata, con fosse monoposto e giustapposte in cui erano presenti una cappella per funzioni religiose ed alcune tombe a tumulo ricavati nei claustri del porticato. Dinnannzi a tanto spartano egualitarismo si scagliò il Foscolo nel suo
Due condomini scomodi: una camera mortuaria ed una Cappella.-
Cara Redazione, dopo un periodo di silenzio torno a chiedere il Vostro aiuto per risolvere un problema che poco ha a che vedere, questa volta, con la polizia mortuaria intesa in senso stretto, mi spiego:all’interno del Cimitero del quale sono il responsabile c’è una costruzione divisa in tre ambienti contigui e separati e destinati rispettivamente a: camera mortuaria, Cappella e magazzino attrezzi e disposti come indicato: 1)Camera mortuaria 2)Cappella 3)Magazzino l’ingresso principale è sulla Cappella.
Emilia Romagna: dispersoi,cinerari, ruolo di ASL
L''attivita' cimiteriale e' funzione istituzionale, precipua ed esclusiva del comune (Artt. 823 ed 824 Codice Civile, Art. 337 Regio Decreto 1265/1934, implementato, poi, dal combinato disposto tra gli Artt. 49 e 51 DPR 285/90, D.M. 28 maggio 1993, Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000; tra l'altro L'art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione
Ossario comune
L’art. 67 del R.P.M. così recita: “Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”. Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri?
E, infine, si può consultare la seguente pagina:
X Luca,
bare e rottami metallici accatastati a cielo aperto, dopo le operazioni cimiteriali, sono un’aberrazione anche in termini legali e di sicurezza igienico-sanitaria, non solo sul versante prettamente estetico.
La normativa di settore, per trattamento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, che non sia il semplice sfalcio del verde, è dettata dal combinato disposto tra L’Art. 184 comma 2 lett. f) del Testo Unico Leggi Ambientali approvato con D.Lgs. n. 152/2006 e S.M.I. ed il DPR 15 luglio 2003 n. 254. Detti rifiuti sono considerati ordinariamente “urbani”. La disciplina di dettaglio (DPR n. 254/2003) prevede il deposito ancorché temporaneo, degli stessi in zone chiuse e confinate del cimitero (quindi interdette al pubblico) e particolari tecniche o per il loro recupero (esso laddove possibile è sempre la soluzione auspicata dal legislatore!) o per il loro semplice trasporto e smaltimento.
Salve,la mia è una domanda e non un commento,ma a esumazione avvenuta,chi e come smaltisce i resti delle casse visto che sono considerati rifiuti infettivi?Ho visto purtroppo cataste di bare a cielo aperto,come è possibile che sia permesso lo stoccaggio di tali materiali in quel modo?Grazie.