La gestione dei servizi cimiteriali affidata ad Hera dal Comune di Bagnacavallo, con un contratto di servizio della durata di 15 anni a decorrere dal giugno 2003, è al centro di un’interrogazione di Giorgio Dragotto, capogruppo di fi-pdl. Nel contratto in questione – riferisce il consigliere – “Hera si impegna a provvedere alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne riscontri la convenienza mediante affidamenti a soggetti terzi”, mentre è prevista (art.20) la clausola di risoluzione nel caso in cui il contratto “venga totalmente ceduto a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del comune”. Ad oggi – continua Dragotto – i servizi cimiteriali del Comune di Bagnacavallo sono passati da Hera ad Aser per il trasporto salme ed onoranze funebri e ad Area Asset per quanto riguarda la gestione tecnico-operativa, servizio questo per il quale Area Asset ha indetto un appalto “vinto dalla ditta Ciclat che a sua volta ha subappaltato alla Cmr di Filo”. L’esponente di fi-pdl vuole quindi sapere dalla Giunta regionale se ritenga “assolutamente conforme” alla normativa statale e regionale (con particolare riferimento all’articolo 113 della L.448/2001 in tema di Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, e alla legge regionale n.29/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) “la posizione del Comune di Bagnacavallo in materia di servizi cimiteriali” e se non consideri opportuno attivarsi “per agevolare l’eliminazione di fattispecie già giudicate illegittime dalla Corte europea, anche in considerazione della possibilità a breve per i cittadini di ricorrere alla class action anche nei confronti della pubblica amministrazione”. In proposito Dragotto segnala che “Hera spa svolgeva, anche se non direttamente nel comune di Bagnacavallo, ma ad esempio nella vicina Faenza, attività funebre come individuata nella citata legge regionale, tanto che molti comuni hanno provveduto alla gestione dei servizi cimiteriali con società totalmente partecipate dal Comune ovvero in house.” Secondo quanto espresso nella sentenza della Corte europea (prima sezione) dell’11 gennaio 2005, considera infine il consigliere, “viola il principio di concorrenza l’affidamento di un appalto pubblico mediante trattativa privata ad una società mista pubblico-privata nella quale l’amministrazione aggiudicatrice detiene una partecipazione, in quanto offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale della società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti”.