Si applica l’IVA nel caso di cessione di lapide fatta da impresa funebre?

Viene chiesto da un lettore di fornire un parere sulla corretta applicazione dell’IVA (esente, ridotta o ad aliquota normale) per vendita di beni e servizi marmorei, intendendo per tali la cessione di lapidi nelle varie configurazioni (senza scritta, con scritta, con arredi tombali), al momento del funerale, prima di esso o dopo di esso. Inoltre, in funzione del soggetto che emette la specifica fatturazione.

Per una puntuale risposta occorre rammentare che solo nel caso dei manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, rientrando questi fra le opere di urbanizzazione, questi sono soggetti all’aliquota ridotta del 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).
La cessione di lapidi a sé stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura, non può essere invece ricondotta a tale fattispecie (come, peraltro, anche i lavori di restauro eseguiti su lapidi già realizzate) ed è, di conseguenza, soggetta all’Iva nella misura ordinaria (risoluzione 111/E del 2006).
Pertanto, la commercializzazione di lapidi, le iscrizioni sulle stesse, l’apposizione di arredi tombali o la fornitura di vasi e altri elementi di arredo tombale, vanno assoggettata all’aliquota Iva ordinaria (attualmente al 22%), così come gli eventuali relativi lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento.
La applicazione è quindi del tutto chiara in caso di cessione di beni e servizi di questo tipo da parte di imprese operanti nel settore lapideo (cosiddetti marmisti).
Ciò indipendentemente dal tempo (prima, durante, dopo un funerale).

Viene inoltre chiesto quale sia la corretta applicazione di cessione di lapide con relativi arredi tombali e iscrizioni se effettuata da impresa di pompe funebri.
Occorre in questo caso ricordare che l’articolo 10, n. 27, del Dpr 633/72 prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri”.
Come precisato dalla risoluzione n. 551603/1989 e ribadito nella circolare n. 8/1993, l’esenzione ha carattere oggettivo, nel senso che torna applicabile ogni qualvolta vengano attuate prestazioni proprie di servizi di pompe funebri, a prescindere dalla natura giuridica dei soggetti che intervengono nel rapporto tributario.
Sussistono quindi diversi casi:

Impresa funebre che acquista il bene e servizio da un marmista e lo rivende ad un cliente

L’impresa funebre ha due opzioni:
1) la rivendita e quindi non può che applicarsi l’IVA all’aliquota ordinaria, distinguendo la componente di beni e servizi propri per lo svolgimento del funerale (esenti IVA art. 10 numero 27 DPR 633/1972) da quelli della cessione lapidea (soggetti ad IVA);

2) la esposizione dell’acquisto del bene lapideo eseguito per conto del cliente, quindi anticipandone la spesa (comprensiva di IVA) e ripetendola al cliente, applicando l’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/1972 e cioè “non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;”

Impresa che svolge con proprio personale sia attività funebre che attività di marmista e in possesso delle relative autorizzazioni

In questo caso, prudenzialmente, anche sulla base del principio di garantire pari trattamento tra soggetti diversi (impresa mista funebre-marmista e marmista puro) operanti nello stesso mercato, si ritiene che debba applicarsi l’IVA con l’aliquota ordinaria alla cessione delle lapidi e per le epigrafi sulle stesse da chiunque effettuate.

1) Non si ritiene di aderire alla interpretazione che la cessione di lapide (e relativi arredi tombali e iscrizione) sia esente anch’essa da IVA art. 10 DPR 633/1972, non potendola considerare prestazione “accessoria” alla principale di servizi di pompa funebre. In proposito si rammenta che la Corte di giustizia europea, occupandosi della nozione di “accessorietà”, ha precisato che si è al cospetto di un’unica prestazione, con conseguente “prevalenza” del trattamento previsto per la prestazione principale, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

Una prestazione è accessoria a una principale quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Tale nesso non sussiste, per la Cassazione n. 40725/2021 (se ne raccomanda la lettura in area Sentenze del sito), tra le attività “proprie” dei servizi di pompe funebri (esente, articolo 10, n. 27) e quella di allestimento delle epigrafi sulle lapidi e di fornitura dei “ricordini dei defunti”, pertanto soggette ad Iva con aliquota ordinaria.

2) Si precisa inoltre che una lapide cimiteriale, un copri-tomba con relativa lapide, le epigrafi, ecc. sono generalmente collocati in cimitero successivamente al seppellimento del defunto, momento che conclude il funerale. Ciò in quanto si devono ottenere sia le autorizzazioni necessarie, sia riportare sulla lapide elementi essenziali quali, tra l’altro, la data di morte.

3) Lo Stato non ha indicato specificatamente con propria norma le prestazioni proprie delle pompe funebri. Si è espresso, in tempi piuttosto lontani, con risoluzioni ministeriali che spesso non sono più coerenti con l’evoluzione giurisprudenziale recentemente emersa, più restrittiva.

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