In risposta ad un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Commissione europea ha fornito opportune indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Il MASE chiedeva se, in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato potessero essere:
a) esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
b) qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
c) qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.
Circa la possibilità di esclusione dalla disciplina dei rifiuti, la Commissione ha espresso le seguenti considerazioni:
“La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti (la Direttiva) definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
L’articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Pertanto, la Commissione considera che questo tipo di rifiuti sia soggetto agli obblighi della Direttiva.”
Per quanto concerne il secondo ed il terzo quesito la Commissione, facendo riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti’, che definisce le condizioni per cui una sostanza od oggetto possa essere definito sottoprodotto, tra cui alla lettera c) “la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione”, ritiene che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.
Per lo stesso motivo, la Commissione considera che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.