Servizio di custodia cimiteriale: profili sanzionatori

La valutazione circa la esecuzione di atti o gesti vietati tassativamente dall’art. 87 del DPR n. 285/90 incombe proprio al responsabile del servizio di custodia cimiteriale.

È, inoltre, previsto il parere del personale sanitario per la fattispecie, molto problematica, di cui al comma  5 dell’art. 86 DPR 285/90.
In taluni Comuni è invalso l’uso di disciplinare, in via generale, dette situazioni con ordinanza del Sindaco, sentito il parere del servizio AUSL di polizia mortuaria, così da richiederne la presenza effettiva solo nei casi dubbi o quando si debba procedere a ripristinare l’ermeticità del feretro (art. 88 DPR 285/90).

Pertanto, di norma, sono gli addetti cimiteriali a identificare i resti ossei in base alla collocazione, alla presenza di targhette nel cofano, con quant’altro l’esperienza ed il buon senso possano suggerire.
Nei casi dubbi occorre la presenza sia del responsabile dei servizi di custodia cimiteriale sia del medico legale.

Interessante un’ultima postilla sul sistema sanzionatorio cui è sottoposto il responsabile del servizio di custodia cimiteriale.
Questi, se omette le registrazioni di cui all’art. 52 DPR n. 285/1990, è soggetto (art. 107 DPR 285/1990) alle sanzioni del TULLSS e, in sostanza, all’art. 358 comma 2 TULLSS, ma – altresì – va applicato il Codice disciplinare, dovendo essere avviato (anche, in aggiunta ed a complemento, non essendovi alternatività) il procedimento disciplinare.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero che, ricevendo un feretro, consegnatogli senza o l’una o l’altra delle autorizzazioni necessarie (od entrambe), non segnali al proprio superiore gerarchico tale irregolarità sostanziale, incorre in una palese violazione disciplinare.
Il responsabile del servizio di custodia del cimitero che, ricevendo un feretro privo del titolo di viaggio e di quello di sepoltura, provveda ugualmente all’inumazione o alla tumulazione di quest’ultimo, a maggior ragione, quale incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale è, anch’egli, soggetto alle sanzioni di cui all’art. 358 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934 e, visto l’Art. 331 Cod. Proc. Penale, non può sottrarsi al dovere della segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica anche ai sensi dell’Art. 75 DPR n. 396/2000.

Per quanto riguarda gli ultimi casi di specie, essi possono concorrere, non essendo tra loro incompatibili.
Sono da considerare a parte le eventuali norme regionali, che affrontino aspetti sanzionatori in relazione a fatti e situazioni sopra considerate, per cui occorre fare riferimento ad esse, tenendo presente come, per alcune regioni, esse concorrano (= si sommino) con le norme “nazionali”, in altre siano alternative ad esse.

Ora, se tali inadempienze sono il frutto di operazioni, compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio, oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità comunale, la responsabilità è da ascriversi a quest’ultima perché ha diramato ordini illegittimi, oppure è rimasta inerte rispetto all’impegno di organizzare e dirigere i propri subalterni.
Risponde invece, in prima persona, sollevando da questa responsabilità il dirigente, chi abbia materialmente agito senza rispettare le direttive e gli ordini comunali relativi alla procedura di polizia cimiteriale.

 

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Carlo Ballotta

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