Sequestrati a Torre Annunziata 62 loculi

Sessantadue loculi sono stati contati in più al cimitero di Torre Annunziata (NA). I 62 loculi sono abusivi e conseguentemente sono stati sequestrati dai carabinieri che hanno denunciato il committente, il direttore e l’esecutore dei lavori. L’abuso è stato scoperto dai militari dell’arma con la collaborazione della polizia municipale e dell’ufficio tecnico comunale. L’abuso è stato scoperto nell’area di pertinenza dell’arciconfraternita del Santissimo Rosario della diocesi di Nola.

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  1. Ai sensi dell’Art. 25 DPR 24 luglio 1977, n. 616
    Tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, sono attribuite ai comuni.

    Trattandosi il cosidetto “funerale sociale” di un servizio obbligatorio dei comuni, nell’ambito della polizia mortuaria,, spetta a questi, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, riconosciuta dall’art. 119 Cost., ogni determinazione su aspetti che attengano alle modalità di utilizzo, cioè al corrispettivo, a eventuali agevolazioni, fino a possibili condizioni di gratuità, con l’individuazione delle risorse necessarie alla copertura delle eventuali agevolazioni o gratuità. Inoltre, poiché i comuni possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sostenere oneri per prestazioni e servizi sociali, tra i quali rientrano anche questi, relativamente ai propri residenti (art. 6 L. 8 novembre 2000, n. 328).

    Nei casi di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa (e nei frangenti di possibile disinteresse?) il trasporto non potrebbe che riguardare il comune di decesso, mentre il relativo onere grava sul comune di residenza del defunto, per effetto dell’art. 6 L. 8 novembre 2000, n. 328, siccome sia l’indigenza sia l’appartenenza a famiglia bisognosa vi rientrano integralmente, situazione la quale fa si che la stessa qualificazione di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa sia rimessa al comune di residenza sulla base del proprio regolamento comunale per l’erogazione delle prestazioni e servizi sociali, fermo restando che, comunque, un tale onere è assumibile, dal comune di residenza in vita, nel limiti delle proprie disponibilità di bilancio, destinate alle prestazioni e servizi sociali, nonché oggetto di prova nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 25 citata L. 8 novembre 2000, n. 328. Infine, circa la fornitura del feretro agli indigenti o persone appartenenti a famiglia bisognosa, dovrebbe ricordarsi come l’art. 92, lett. c), n. 11 t.u.l.c.p., R.D. 3 marzo 1934, n. 383, sia stato oggetto di abrogazione (art. 64 L. 8 giugno 1990, n. 142, nonché art. 123 D.Lgs. 25 febbraio 1997, n. 77 e, quindi del tutto definitivamente, dall’art. 274 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), Semmai, spetta al singolo comune valutare se e quanto sussistano condizioni per fornire prestazioni e servizi, eventualmente incluse forniture, in queste situazioni (anche se la regione, con le norme ed i piani di attuazione anche territoriali della L. 8 novembre 2000, n. 328, potrebbe attribuire risorse ai comuni per far fronte a queste situazioni, con ciò determinando obblighi in capo ai comuni nel limite delle risorse, a questo fine, trasferite loro dalla regione).

  2. Ciao, scrivo dal Veneto.
    Mi chiedevo semplicemente cosa accada ad una persona completamente senza legami né denaro che muoia. Ad esempio un senza tetto.
    Chi se ne occupa, secondo quali regole e chi paga?

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