Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un provvedimento il 19 dicembre 2024 in seguito a segnalazioni riguardanti il cimitero Vantiniano di Brescia.
L’indagine ha rivelato una prassi del Comune di Brescia di indicare sulle sepolture di feti, e sul portale online, dati personali potenzialmente idonei a identificare le donne che avevano subito un’interruzione di gravidanza, spesso senza il consenso delle interessate.
Il Garante ha ritenuto tale trattamento illecito per assenza di idonea base giuridica e per violazione dei principi di protezione dei dati e del divieto di diffusione di dati relativi alla salute.
Nonostante le misure correttive adottate dal Comune, il Garante ha sanzionato l’ente per la condotta pregressa, pur non disponendo ulteriori misure correttive immediate.
Si rimanda al nostro precedente articolo su www.funerali.org del 3/3/2025 per analizzare il testo del provvedimento.
Violazioni Rilevate dal Garante
Il Garante ha ritenuto il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Brescia illecito per diverse ragioni:
- Assenza di Idonea Base Giuridica
La diffusione dei dati (nome e cognome del feto, data dell’interruzione) sulle sepolture e sul portale online è avvenuta in assenza di una specifica previsione normativa che lo legittimasse, soprattutto in mancanza di una chiara volontà dei genitori. - Violazione dei Principi del GDPR (art. 5)
Il trattamento non è risultato conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati ed esattezza. -
Violazione del Divieto di Diffusione di Dati Relativi alla Salute (art. 9 GDPR e art. 2-septies Codice Privacy)
L’informazione relativa all’interruzione di gravidanza è considerata dato relativo alla salute, e la sua diffusione è vietata. Il Garante ha respinto l’argomentazione del Comune secondo cui l’identificabilità della donna sarebbe solo ipotetica. - Trattamento di Dati non Pertinenti
L’attribuzione sistematica di un nome (spesso “XX”) e di un cognome (spesso quello della madre, del padre o diverso) ai feti, anche in assenza di richiesta dei genitori, non è prevista dalla normativa (fatta eccezione per i nati morti registrati).
Misure postume Adottate dal Comune (rilevate dal Garante)
Il Comune ha adottato alcune misure correttive, tra cui la copertura delle targhette esistenti, l’indicazione di un codice identificativo sulle nuove sepolture in assenza di consenso dei genitori, la subordinazione della sepoltura singola al consenso dei genitori, e l’eliminazione dell’accesso ai dati di nati morti e prodotti abortivi dal portale online.
Il provvedimento del Garante Privacy rappresenta un importante intervento a tutela dei diritti delle donne che hanno subito un’interruzione di gravidanza, ribadendo la natura di dato relativo alla salute dell’informazione sull’interruzione e la necessità di un’idonea base giuridica e del rispetto dei principi del GDPR per il trattamento di tali dati, anche nel contesto della sepoltura dei feti. L’attribuzione automatica di nomi e cognomi ai feti e la loro diffusione, anche parziale, in assenza di un esplicito consenso dei genitori, è stata ritenuta illecita.
Il caso sottolinea la necessità di una maggiore sensibilità e di procedure chiare e rispettose della privacy in questo ambito, auspicando anche un intervento legislativo nazionale che uniformi le prassi e garantisca la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.
Rammentiamo il quadro Normativo di Riferimento (DPR 285/1990, art. 7 e 50):
L’art. 7 del DPR 285/1990, distingue il trattamento in base all’età gestazionale presunta:
- Prodotto del concepimento (0-20 settimane):
Possono essere raccolti in cimitero su richiesta dei genitori (art. 7, comma 3). - Prodotto abortivo (20-28 settimane): È prevista la sepoltura, con permessi rilasciati dall’ASL (art. 7, comma 2).
- Nato morto (oltre 28 settimane) o bambino morto dopo la nascita: Segue le disposizioni relative ai defunti e la registrazione presso l’ufficiale di stato civile (art. 7, comma 1).
L’art. 50 del DPR 285/1990, in combinato disposto con l’art. 7, stabilisce l’obbligo di accoglimento in cimitero per i nati vivi e morti, i feti dichiarati nati morti, e i prodotti del concepimento sopra le 20 settimane (anche d’ufficio in mancanza di scelta dei genitori entro 24 ore).
Per quelli sotto le 20 settimane, l’accoglimento avviene su richiesta dei genitori.
Difficoltà Gestionali
Si ritiene di identificare diverse problematiche operative, che a nostro avviso, necessitano di un provvedimento di chiarimento modificativo del DPR 285/1990 e che incidano su talune disomogeneità di norme regionali in materia:
- Trattamento dei prodotti del concepimento sotto le 20 settimane senza richiesta di sepoltura
Le prassi regionali sono disomogenee, oscillando tra l’equiparazione a parte anatomica riconoscibile (con conseguente sepoltura o cremazione) e l’equiparazione a rifiuto sanitario potenzialmente infetto (con termodistruzione). -
Informazione ai genitori
Si sottolinea l’importanza di un’adeguata informazione assistita ai genitori. - Identificazione delle sepolture non richieste
La mancanza di capacità giuridica dei prodotti del concepimento, abortivi e feti non dichiarati come nati morti comporta difficoltà nell’applicazione dei principi di individualità e individuabilità della sepoltura previsti per i defunti (artt. 70 e 74 DPR 285/1990).
L’unico elemento identificativo obbligatorio è il numero progressivo sul cippo, corrispondente al registro (art. 50 DPR 285/1990).
L’apposizione di nomi fittizi è possibile solo su espressa volontà genitoriale, senza valenza giuridica e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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