Sepolcro famigliare o ereditario? Natura dell’istituto, diritti riflessi ed oneri connessi

Chi ha diritto di essere tumulato nel sepolcro familiare?…Domanda annosa e non di agevole soluzione, data la notevole stratificazione tra diverse posizioni soggettive e le legittime aspettative

Traggo spunto per alcune, ulteriori riflessioni sul poliedrico problema dello jus sepulchri, da un bell’articolo di Donato Berloco, pubblicato sulle pagine della rivista di settore: ” Lo Stato Civile Italiano”, in data 28 maggio 2015.

Innanzitutto, va sempre operata una distinzione semantica e funzionale tra sepolcro famigliare o gentilizio e sepolcro ereditario.

A) Il sepolcro famigliare sorge sibi familiaeque suae, vale a dire che esso è riservato (ad oggi art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) al fondatore titolare della concessione amministrativa e ai suoi congiunti (l’appartenenza alla famiglia dovrebbe essere stabilita dal regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti di default si applicheranno gli arrt. 74 e ss. Cod. Civile sulla parentela, senza mai dimenticare come la famiglia sia un nucleo sociale e naturale (quindi pre-giuridico?) basato sul matrimonio ex art. 29 Cost.).

ceme8 Nel sepolcro familiare lo jus sepulchri è attribuito in base alla volontà del fondatore in stretto ed esclusivo riferimento al novero dei suoi familiari, la singola persona lo acquisisce ex capite e iure proprio sin dal momento della nascita (e per i nondum nati?), per il solo fatto di trovarsi con il costruttore del sacello in quel determinato rapporto (jure coniugi o jure sanguinis) previsto nell’atto di costituzione o desunto dalle regole consuetudinarie.

In caso di silenzio dell’atto concessorio (laddove il fondatore statuisce solennemente la sua volontà in ordine alla costituenda tomba) si deve ritenere presuntivamente che si tratti di sepolcro familiare.

L’art. 93 del D.P.R. n.285/1990 prescrive che il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche sia riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

Può essere altresì consentita, previa autorizzazione, (ma è un caso del tutto eccezionale e sottoposto a capillare regolamentazione locale!) la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti del concessionario primo: esempio: relazioni morali ed affettive (si veda, però, attualmente la Legge n. 76/2016 sulle unioni civili, già in larga parte anticipata, con una proiezione ante litteram, almeno per gli aspetti sepolcrali, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato nell’ormai lontano anno 1990).

Il diritto di essere inumato o tumulato in quel particolare sepolcro privato si acquista in forza di uno stato di fatto: versare, dunque, in quel determinato rapporto giuridico col fondatore, previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, ma in ogni caso, sempre jure coniugii, cioè per vincolo coniugale e jure sanguinis (per consanguineità) , e mai jure succesionis.

Lo jus sepulchri, tramite i ripetuti subentri (quando e se contemplati dalla regolamentazione comunale) si concentrerà, infine, nelle mani dell’ultimo superstite compreso nella cerchia dei familiari originariamente designati quali portatori del diritto di sepolcro, qualunque sia il suo vincolo di discendenza con fondatore, così che alla sua morte il diritto seguirà le sorti del trasferimento secondo le ordinarie e collaudatissime regole della successione mortis causa, quale parte del suo patrimonio.

Questo mutamento nella genetica del diritto avverrà appunto solo al momento dell’estinzione della classe (= ramo famigliare) degli aventi diritto al sepolcro.

Quindi, un sepolcro familiare all’origine, almeno secondo l’orientamento costante della Cassazione, può trasformarsi in sepolcro ereditario allorquando sia del tutto spirata la famiglia del concessionario del sepolcro.

Per questa ragione occorre verificare quale sia la definizione di famiglia o, in altre parole, di appartenenti alla famiglia del concessionario (meglio se nominativamente indicati nell’atto concessorio) o se i discendenti del fondatore abbiano ottenuto in vita la qualità di concessionario pleno jure con annessi i diritti di gestione sulla tomba.

Va rimarcato, però, come la rosa dei familiari del concessionario sia titolare di un diritto di riserva che non può essere compresso, leso o ingiustamente inibito da nessun atto di disposizione inter vivos o mortis causa (da qui la conseguente nullità della disposizioneceme10 testamentaria e l’illegittimità del provvedimento comunale che l’abbia recepita), si rammenta, infatti, come la compravendita dei sepolcri sia vietata almeno dal 10 febbraio 1976, per espressa proibizione regolamentare (D.P.R. n. 803/1975). Secondo un diverso filone della dottrina, invece, sarebbe implicitamente la stessa natura demaniale del bene “sepolcro” sancita dall’art. 824 comma 2 Cod. Civile, ad impedire atti a contenuto inter-privatistico sulle tombe.

B) Il sepolcro ereditario potrebbe nascere ab origine sibi haeredibus suis, è pacifico se ciò risponde ad un preciso intento del fondatore, ma è una fattispecie del tutto residuale; ci occuperemo, invece, di una diversa figura giuridica, più evolutiva. Essa è, incardinata sul diritto perfetto esercitabile sul sepolcro già costruito, opponibile jure privatorum nei confronti degli altri privati; quest’ultimo è assimilabile al diritto di superficie (o al solo diritto d’uso ex art. 1021 Cod. Civile, secondo correnti minoritarie del dibattito accademico) e, come tale, suscettibile di possesso ((Cass. II Sez. 30 maggio 2003, n.8804). e di trasmissione per atti tra vivi o mortis causa, atteggiandosi ad un diritto che si trasferisce nei modi stessi di ogni altro bene anche a persone non facenti parte della famiglia, fatta naturalmente salva la destinazione funeraria ultima impressa al manufatto tombale (funzionalmente il sepolcro serve ad accogliere spoglie umane, sembra pleonastico e quasi ultroneo ribadire questo elementare concetto, ma ….repetita juvant!)

Gli eredi legittimi o testamentari, se non subentrano a loro volta nella piena titolarità dello jus sepulchri, intervengono soltanto (e sono responsabili) per il mantenimento, in solido e decoroso stato, della tomba intesa come mero fabbricato (art. 2053 Cod. Civile, art. 63 D.P.R. n. 285/1990)., da cui bisogna però, scindere il diritto d’uso che ha carattere personalissimo, non patrimoniale.

Ciò detto, si deduce che in capo all’erede testamentario, come all’erede legittimo (ambedue onerati?), transiti il diritto sul sepolcro in sé, ossia sul bene, ma non anche (almeno non automaticamente!) il diritto di essere seppellito o dar sepoltura (jus sepulchri attivo o passivo), eccetto quanto appena detto in ordine alla trasformazione del sepolcro familiare in sepolcro ereditario per mancanza dei soggetti della famiglia del fondatore.

La successione ereditaria del manufatto postula l’avvicendamento dell’erede nel rapporto di concessione con la pubblica amministrazione, e ciò in quanto non è possibile separare il suolo demaniale dall’elemento funerario sopra realizzatovi, poiché i i due beni formano un unicum inscindibile in base al principio dell’istituto del diritto di superficie di cui all’art. 953 del Cod. Civile. Qualora ci fosse un testamento che nulla disponesse in ordine alla cappella, significherebbe che il diritto sul edificio funerario (leggasi gli oneri manutentivi) inteso come sepolcro ereditario si trasmetterebbe agli eredi legittimi. Se, poi, questi ultimi fossero anche persone appartenenti alla famiglia del fondatore, allora sarebbero anche titolari del diritto all’utilizzo del sepolcro, ossia ad essere seppelliti o a dar sepoltura Tutto dipende da quanto esplicitato nell’atto di concessione (TAR Veneto n.3074 del 2006), nell’ufficialità della sua stipula.

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Carlo Ballotta

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10 thoughts on “Sepolcro famigliare o ereditario? Natura dell’istituto, diritti riflessi ed oneri connessi

  1. Buongiorno. Mio nonno ha acquistato una tomba di famiglia in provincia di Varese, il nonno è deceduto nel 1951, ed ha lasciato ai nipoti l’onere della cura della tomba. Io sono nata nel 53. I nipoti di allora, due maschi, che vivono a Roma,non si sono mai occupati della tomba, se non portando fiori per i morti a novembre. Io abito a Milano, visito la tomba e porto fiori. Nel frattempo il cugino, che ha rinnovato la concessione allo scadere dei 99 anni, è deceduto proprio in paese e le sue ceneri sono state sepolte nella tomba di famiglia. Dei lontani cugini, vedendone lo squallore, hanno provveduto a sistemare la tomba in modo decoroso. Dopo un anno visito la tomba e trovo che anche il lontano cugino è stato tumulato nella nostra tomba di famiglia. La moglie accampa dei diritti, poichè sono loro che hanno provveduto a sistemarla. Io, pur essendo nipote, non essendo la titolare non ho mai potuto fare alcun intervento. Questi cugini vivono nello stesso comune, mentre io risiedo a Milano. La sono sepolti i nonni e mio padre. Io ho un figlio e non intendo cedere la mia tomba di famiglia. Come posso fare?

    1. X Maria Grazia,

      Rinnovo allo scadenza naturale della concessione. se c’è stato SUBENTRO nella titolarità della concessione cimiteriale da parte del cugino, poi deceduto e tumulato nel sacello privato di famiglia, non si rileva anomalia alcuna, le ceneri di Suo cugino, infatti, hanno acquisito in forza del nuovo rapporto concessorio instauratosi con il rinnovo, lo jus sepulchri, ossia il diritto di accoglimento in quel dato e determinato sepolcro gentilizio. a sistema di tumulazione. Questa è la Legge. La Sua posizione personale riguardo alla fruizione del sepolcro resta e rimane inalterata, essendo già perfetta ed acquisita. Quindi le gode pienamente del diritto di sepolcro sia attivo o passivo, esercitabile sempre, con il solo limite della saturazione fisica dei posti feretro disponibili. Il problema non si pone in caso di ceneri, il cui ridottissimo ingombro dilaterebbe a dismisura lo spazio ricettivo potenziale della Vostra cappella di famiglia. Di conseguenza, intatto è anche la Sua facoltà (da VIVA) di accedere al sepolcro per atti votivi, di pìetas, di commemorazione verso i propri defunti.

  2. Mio padre è stato nominato erede universale da una persona cara alla nostra famiglia. Tra i suoi beni risulta anche un sepolcro di famiglia che – attraverso l’istituto dell’immemorabile – è stato riconosciuto come sepolcro perpetuo. Dopo un lungo iter con l’Amministrazione che certificato la mancanza di eredi, parenti e titolari in base alla ius sanguinis del sepolcro di cui, a questo punto, l’ultima discendente era la “nostra” dante causa, mio padre oggi risulta titolare del sepolcro che da familiare si è quindi trasformato in ereditario. E’ possibile, stante la mancanza di consaguinei procedere alla riduzione dei resti?

    1. X Teresa,

      X Mimma,

      Secondo certe pronunce della Suprema Corte il sepolcro gentilizio, una volta estintosi il ramo famigliare del fondatore diventa ereditario: posto ciò, la concessione deve esser volturata per la nuova intestazione, dopo questo passaggio ineludibile l’erede subentrerà pleno jure nella qualità di concessionario, con annessi obblighi manutentivi.
      Se la tomba è già satura non è possibile per il nuovo concessionario, non legato ai defunti già tumulati da vincoli di coniugio o di consanguineità, esercitare qual si voglia diritto di disposizione su di essi, come appunto l’estumulazione per la riduzione/cremazione dei resti mortali, finalizzata – comprensibilmente – a recuperare spazio per future immissioni di feretri.
      Insomma…pare proprio abbiate ereditato solo la nuda proprietà dell’edificio funerario, mentre il diritto d’uso sembra esservi inibito dall’avvenuto completamento della capacità ricettiva del medesimo manufatto sepolcrale.

      1. Grazie per la risposta. Questo anche se le salme sono completamente “mineralizzate” in pratica in quanto ivi deposte tra fine ottocento e primi anni del novecento? Si tratterebbe in definitiva di raccogliere in cassetta i resti che – a causa del deperimento del legno dell’epoca – sono ormai quasi “sparse”.

        1. X Mimma,

          si fa così: istanza – ovviamente in bollo – di verifica o ispezione sulla tomba pluriposto in oggetto, tale da comportarne l’apertura, ancorchè temporanea per appunto procedere ad una ricognizione sullo stato di conservazione della stessa e sul numero effettivo dei defunti ivi tumulati, nel corso di questi ultimi 100 anni. (attenzione: se è un sepolcro di valore storico-artistico occorre avverire la locale soprintendenza). In quale stato si presentano i feretri: sono integri o sfasciati?

          Nella seconda ipotesi (ossame sparso) si provvede – di default – alla raccolta di quest’ultimo in apposita cassetta ossario, liberando, implicitamente, posto per nuove sepolture di bare. Le spoglie mortali così ridotte in cassetta di zinco dovranno esser deposte e conservate, però, nella stesso manufatto ad uso funerario, avendo maturato in esso il titolo di accoglimento in perpetuo. Cambia solo il modo (da cadavere a semplici ossa) di sepoltura, sempre a sistema di tumulazione. Lo spazio recuperato si renderà prezioso in futuro, per il nuovo concessionario ed i suoi famigliari, quando per l’inesorabile sequenza di eventi luttuosi che il trascorrere del tempo, comunque, comporterà, dovessero o volessero esercitare il loro jus sepulchri, acquisito con la voltura della concessione.

  3. Ciao a tutti, nel dolore devo sabato dare degno riposo eterno al mio amato fratello che è mancato improvvisamente. Ho una cappella di famiglia in un cimitero in montagna dove nacque mia madre. Adesso è dentro ad un urna di ceneri come da suo volere. Il problema è che non so se dietro la lastra di marmo detta lapide, nel forno.. dopo che metto l’urna nell’oculo va il muretto di mattoni che separa la lapide dall’urna come Con i morti in cassa, oppure non va nessun muretto? Chi può darmi delucidazioni in proposito.. veritiere? Grazie. Deagostini Paolo.

    1. X Paolo…just in time!

      Le spoglie mortali cremate sono contenute in urna cineraria avente i requisiti di cui alla lettera f) del comma 2 del D.M. Interno, di concerto Sanità, del 1° luglio 2002: “e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;” .
      Per le caratteristiche dell’urna, queste sono integrate dalla precedente circolare Min. Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 che prevede al paragrafo 14.1, punto 2, lettera d): “d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;” .
      Invece le ossa sono da raccogliere nelle cassette di zinco di cui al comma 2 dell’ art. 36 del D.P.R. 285/90: Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
      Il riferimento normativo è contenuto nel paragrafo 13.3 della circolare Min. Sanità 24/1993, che di seguito riporto: … omissis … 13.3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro. … omissis …”
      In realtà la circolare non specifica che vi debba essere una separazione tra il feretro e urna o cassetta di resti mortali, quindi si potrebbe collocarli (in relazione alla dimensione e allo spazio restante) anche all’interno del tamponamento.
      Nella pratica, per le nuove tumulazioni di feretro, si cerca di spingere lo stesso il più possibile verso il fondo e poi di effettuare un tamponamento con lastra in cemento armato vibrato di spessore cm. 3 o (meglio) di materiali compositi di cm. 1 (circa). In tale maniera il vano che resta tra il tamponamento e la lastra di marmo (se si è in presenza di cassetta di ossa) possa essere destinato a tale scopo.

      Più raramente si effettua il doppio tamponamento (quello subito accanto al feretro e poi quello della nuova immissione di cassetta di resti ossei); e infine l’apposizione della lastra di marmo inchiavardata.
      Si ritiene che in presenza di urna cineraria, dovendo garantirsi da eventuale profanazione (vedasi anche comma 2 dell’ art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie: 2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.” ), questa debba o essere interna al tamponamento e vicina al feretro (cosicché se si ha una rottura della cassa di zinco si inzacchera pure l’urna) o meglio si debba usare il doppio tamponamento come sopra specificato.
      Il tamponamento è altresì necessario, internamente all’apposizione della lastra di marmo inchiavardata, qualora l’urna cineraria sia collocata all’interno di un ossarietto o di una nicchia cineraria. In pratica non deve essere semplice togliere il marmo e impossessarsi dell’urna cineraria (ma logica vorrebbe anche di cassetta di ossa).
      In caso di feretro già tumulato è quindi gioco forza -almeno per le urne cinerarie – procedere alla rottura del muro di tamponamento e alla sua ricostituzione. Se manca spazio, si può sostituire il muro con lastre di materiale composito il più possibile limitate in spessore (ma dotate di adeguata resistenza).

      Nel caso della *SOLA* tumulazione di resti e ceneri, in assenza di feretro, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici.

      1. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro, così il paragrafo 13.3 della Circ. Min. Sanità n. 24/1993 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre

  4. X Marisa,

    lo jus sepulchri si acquisisce per vincolo coniugale o rapporto parentale, si esercita in proiezione dell’oscuro post mortem e non è “barattabile” in via patrimoniale, essendo avulso dalle questioni meramente monetarie, sia per acta iter vivos sia mortis causa. Secondo alcuni illustri studiosi, addirittura, nemmeno l’istituto dell’indegnità a succedere potrebbe intaccarlo, lederlo, comprimerlo o inibirlo, soprattutto se per dispetto, a motivo di relazioni famigliari poco idilliache Pertanto la Sua domanda, sotto certi aspetti, anche comprensibile, non può esser accolta dal locale ufficio della polizia mortuaria.

  5. Ho sepolto nella mia tomba un mio cugino morto di coronavirus…avendo saputo che le sue proprietà le a lasciate alla badante e nel testamento precisando che lui non ha mai avuto aiuti dai parenti io vorrei toglierlo dalla mia tomba e fattibile. Lui aveva un nipote legittimo figlio della unica sorella che negli anni novanta per costruire la proprietà in questione le ha lasciato 100 milioni delle vecchie lire…intanto era tutto in famiglia….ora le ha la badante

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