La Corte di Cassazione, Sez. 1^ penale, con la sent. n. 40034 del 30 settembre – 14 ottobre 2009, ha ritenuto che sussista il c.d. periculum in mora per il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, quando dall’omissione derivi un pericolo per le persone, fattispecie che consente il sequestro, penale, in funzione di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.
L’art. 63 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 con cui viene confermata, non potendo essere altrimenti, l’individuazione dei soggetti obbligati alla manutenzione dei sepolcri costruiti sulle aree avute in concessione a questo fine, va correlato anche con la fattispecie dell’art. 677 C. P.
Ne consegue che, qualora il soggetto obbligatovi, non provveda, tendenzialmente autonomamente, ma anche a seguito di diffida a provvedere da parte dell’autorità comunale, oltre alle conseguenze proprie dell’inadempimento di tale obbligo (cioè la dichiarazione di decadenza dalla concessione), viene ad essere violata la norma penale, la quale, essendo perseguibile d’ufficio, comporta l’obbligo della denuncia all’A. G., in attuazione dell’art. 331 C.P.P. (il cui, eventuale, inadempimento, o ritardo, determinerebbe il reato di cui all’art. 360 C.P.).
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