Era caduta (nel 2005) da una scala del cimitero di Pesaro, aveva fatto causa al Comune e al concessionario del loculo sottostante, ma il giudice gli ha dato torto. Secondo l’interessata, poiché aveva ceduto un pezzo di marmo di una lapide sottostante, aveva perso l’equilibrio ed era caduta a terra, con fratture al femore e vari altri guai fisici. Dopo il ricovero ospedaliero, una pensionata pesarese B. B. ha chiesto un risarcimento danni pari a 90mila euro. Nei giorni scorsi il giudice civile ha sentenziato il rigetto della richiesta della signora B. e la condanna a pagare le spese legali di Comune e controparte per oltre 20mila euro. Il giudice ha riconosciuto che non può essere attribuita una colpa al Comune se si cade dalla scala a disposizione degli utenti del cimitero e non può esserci una colpa da attribuire ai concessionari di un loculo se si stacca un pezzo di marmo. Infatti, sono marmi di rifinitura e non di appoggio. Da qui il rigetto della richiesta danni e la condanna a pagare le spese legali delle controparti.
Le responsabilità gravanti sul Comune nel caso in cui un utente procuri un danno a sé o ad altri utilizzando una scala portatile (), in buono stato di manutenzione, si distinguono in relazione alle seguenti ipotesi: a. Nel caso in cui la scala procurasse un danno ad un soggetto, senza che questi la stesse azionando o manovrando, ci troveremmo nell’ambito di applicazione dell’art.2051 c.c., secondo il quale, il Comune, in quanto custode dell’oggetto, è responsabile del danno cagionato, salvo che provi il caso fortuito. Per caso fortuito si intende un fatto imprevisto o assolutamente imprevedibile, da solo idoneo a causare un danno. Secondo parte della dottrina e della prevalente giurisprudenza si tratta di una responsabilità fondata su una presunzione relativa di colpa a carico del custode ed il caso fortuito serve appunto per dimostrare l’assenza di colpa. Secondo altro orientamento trattasi di responsabilità oggettiva ed il caso fortuito consiste in un avvenimento che esclude il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. b. Se invece il danno è prodotto a causa di un uso errato o maldestro della cosa, si rientra nell’ipotesi generale dell’art.2043 c.c.. Pertanto, l’utente che cagiona ad altri un danno, intenzionalmente o a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è obbligato a risarcire il danno. In tale fattispecie il Comune non è responsabile.
Le scale attualmente in produzione hanno l’obbligo di certificazione EN131 e sono dotate di dispositivi antisdrucciolo, antiribaltamento ecc. In alcuni casi esse coesistono con scale prodotte in precedenza e che, sebbene in buono stato di manutenzione, sono visibilmente più carenti in termini di sicurezza degli utilizzatori. In caso di caduta, possono a vostro parere esserci profili di responsabilità diversi dell’ente gestore a seconda che la scala sia o meno di tipo certificato?