Nella mia città (lavoro in Campania) l’allora Ministero della Sanità, nel lontano 9 maggio 1995 acquisita la documentazione in merito all’abbreviazione del turno ordinario di rotazione per le fosse di inumazione nel Cimitero, autorizzò l’abbreviazione di detto turno da dieci a cinque anni. Il medico dell’ASL sostiene che comunque l’esumazione di salme effettuata prima dei dieci anna è da ritenersi straordinaria.Io sono convinto del contrario, poichè il Ministero haautorizzato l’abbreviazione del turno ordinario di rotazione da dieci acinque anni. In attesa di una Vostra interpretazione , porgo distinti
> saluti by Francesco.
Risposta:
La Sua deduzione è corretta, anzi ci offre una riflessioni dopo i recenti scandali nei cimiteri di Napoli.
Oggi dopo il DPCM 26 maggio 2000 l’autorizzazione ad abbreviare il turno di rotazione in campo comune è stato trasferito alle regioni e molte di queste, a statuto ordinario, hanno conferito, con subdelega tale potere al sindaco in qualità di autorità sanitaria, il quale deve consultare l’ASL locale per gli aspetti di propria competenza igienico sanitaria.
Laddove il periodo legale di sepoltura in fossa comune fosse stato abbreviatoa 5 anni ( 5 anni sono il minimo consentito dallo stesso DPR 285/90 con l’Art. 82 comma 3) le esumazioni dopo 5 o più anni di permanenza del cadavere nella fossa sono da considerarsi ordinarie.
Il trattamento di eventuali cadaveri inconsunti (definiti “resti mortali” ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n254/2003) sarà lo stesso previsto dall’Art. 86 comma 2 DPR 285/90, dalla Circolare 31 luglio 1998 n. 10 e dall’Art. 3 comma 3 del DPR 254/2003 e dalla risoluzione Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003, ossia interro in campo indecomoposti per almeno altri 5 anni chi si riducono a 2 se il resto mortale è addizionato con sostanze biodegradanti oppure cremazione facilitata (occorre solo la volontà degli aventi titolo a disporre del de cuius cui si sostituisce in caso di disinteresse la decisione del comune attraverso l’apposita ordinanza sindacale che regola le esumazioni e le estumulazioni).
per le esumazioni ordinarie dopo i 10 anni di sepoltura legale (10 anni che possono esser compressi ad un minimo di cinque o estesi su autorizzazione del sindaco ex Art. 82 comma 2 DPR 285/1990 dopo il DPCM 26 maggio 2000) non occorre la presenza del personale sanitario. Tali operazioni ai sensi dell’Art. 82 DPR 285/90 sono regolate con ordinanza del sindaco.
E’ questa ordinanza, sentito anche il parere dell’autorità sanitaria, a definire un protocollo operativo per valutare lo stato di mineralizzazione
dei resti disseppelliti per la loro riduzione in cassetta ossario ex Art. 85 comma 1 DPR 285/90.
Di solito, con ordine di servizio, si individua nel necroforo caposquadra il soggetto titolato a decidere nei casi dubbi di incompleta sheletrizzazione.
Sempre l’ordinanza definirà il trattamento previsto in via generale per gli esiti da fenomeno acdaverico di tipo trasformativo conservativo che
alternativamente potranno esser:
1)Reinumati per altri 5 anni che si riducono a 2 se si usano enzimi biodegradanti (paragrafo 2 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10)
2) cremati con procedura semplificata ai sensi dell’Art. 3 comma 6 DPR 15 luglio 2003 n. 254.
3) tumulati (si veda Art. 88 DPR 285/1990), solo su impulso degli aventi titolo a disporne, e mai d’ufficio, purchè racchiusi nella cassa di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, almeno se si riscontra la percolazione di liquidi organici, altrimenti il rifascio ex paragrafo 3 Circ.Min. n10 31 luglio 1998 potrebbe esser addirittura pleonastico.
Le relative autorizzazioni ex Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 sono rilasciate dal comune di sepoltura.
Per esumazioni straorinarie e per tutte le estumulazioni e le
traslazioni occorre, invece, la supervisione dell’Autorità Sanitaria, prprio il Testo Bruschi-Panetta ammette la delega solo se lo spostamento del
feretro avviene all’interno del recinto cimiteriale, senza quindi bisogno di decreto di trasporto e relative autorizzazioni alla sepoltura (per la cremazione, invece, occorre pur sempre un titolo)
Quindi se il resto mortale esumato deve esser avviato a cremazione in un’altro cimitero è necessaria, ai sensi dell’Art. 88 DPR 285/90 e della risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004 la supervisione di personale sanitario per decidere come confezionare il feretro se si rileva la percolazione di liquidi cadaverici dovuti al sussistere di parti molli.
Ovviamente la prospettiva cambia notevolmente laddove con legge regionale si sia deciso di “demedicalizzare” la polizia mortuaria, abrogando la le funzioni dell’ASL sulle operazioni cimiteriali, alla quale rimane un semplice ruolo di consulenza sugli aspetti igienico-sanitari.
il mio compagno lavora nella cooperativa XXYY, è vero che non esiste un contratto nazionale per i necrofori
Dipende cosa intende per necroforo. Se intende operatore cimiteriale, esiste almeno 1 contratto (Federutility SEFIT). Se intende necroforo l’operatore funebre che porta i carri, esistono almeno 2 grandi CCNL (Fedeutility SEFIT, FENIOF).
Ma questo non è determinante. L’applicazione del contrato dipende in genere dall’associazione a cui ci si iscrive e alla prevalenza delle mansioni svolte. Spesso, per le cooperative che impiegano personale nei cimiteri si utilizzano CCNL per le pulizie, oppure di edilizia, in relazione alla mansione che prevalentemente viene svolta dal personale impiegato.