Nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2025 è stato pubblicato il Decreto MEF 1 aprile 2025: Accelerazione acquisizione dati nascite e decessi
Punti chiave del decreto:
- Definite le modalità tecniche per la dematerializzazione e l’invio telematico al Sistema TS dei seguenti documenti:
- Avviso di decesso.
- Denuncia della causa di morte.
- Certificato necroscopico.
- Attestazione di nascita.
- Dichiarazione di nascita, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria dove è avvenuto il parto.
- L’invio telematico al Sistema TS esonera i soggetti interessati dall’ulteriore invio ai comuni di ulteriore attestazione cartacea.
- Il Sistema TS rende immediatamente disponibili i dati acquisiti a:
- All’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (ANSC).
- Ai comuni, nelle more della messa a disposizione dei servizi ANPR relativi all’informatizzazione dei registri dello stato civile, tramite posta elettronica certificata (PEC).
- All’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per soggetti non registrati in ANPR che hanno usufruito di prestazioni sanitarie.
- All’ISTAT.
- Per i documenti relativi all’evento decesso, l’ANPR genera un numero di ricezione in corrispondenza del primo documento inviato, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento.
- Il Sistema TS memorizza temporaneamente i dati per un mese per consentire eventuali rettifiche da parte dei soggetti autorizzati.
- La sottoscrizione dei documenti informatici da parte dei soggetti autorizzati avviene ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del CAD, utilizzando le funzioni del Sistema TS. Per la dichiarazione di nascita resa in struttura sanitaria è prevista anche la possibilità di firma non elettronica su documento cartaceo, che sarà poi trasformato in formato digitale dal direttore sanitario.
- Sono definiti i soggetti autorizzati all’invio dei dati, tra cui il direttore sanitario, il medico necroscopo e altri sanitari delegati.
- Sono specificate le modalità di trasmissione dei documenti informatici dal Sistema TS a ANPR e all’ISTAT.
- Sono indicate le procedure in caso di indisponibilità temporanea del servizio su Sistema TS.
- Le specifiche tecniche delle funzionalità previste dal decreto saranno pubblicate sul sito internet Sistema TS entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- L’avvio progressivo delle procedure è fissato a partire da sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo un cronoprogramma concordato tra i ministeri competenti, l’ISTAT e le regioni e province autonome.
- Il decreto stabilisce le modalità di trattamento dei dati e individua i titolari del trattamento per le diverse fasi del processo (strutture sanitarie, Ministero dell’interno per ANPR, Comuni, ISTAT, Ministero dell’economia e delle finanze come responsabile del trattamento).
- L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per maggiori dettagli e per il testo integrale del decreto, si rimanda alla pubblicazione del testo estratto dalla Gazzetta Ufficiale all’interno dell’area Norme del sito www.funerali.org.
Le specifiche tecniche saranno consultabili sul sito del Sistema TS.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
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