Il costante e diffuso utilizzo di smartphone, tablet, personal computer e devices elettronici di ogni livello ha reso pressoché ineludibile la necessità di consentire connessioni permanenti e diffuse, per fruire dei vantaggi di tale tecnologia.
Questo ha portato all’installazione di antenne, ripetitori e stazioni radio per la telefonia mobile praticamente ovunque e, anche, con frequenti proteste da parte dei cittadini. Così spesso i cimiteri o le zone di rispetto sono state utilizzate come luogo di installazione di questi ripetitori.
Ma quali sono le norme da seguire ai fini del rispetto dei limiti di emissione di questi apparecchi in tali zone? Una risposta tecnicamente utile per i gestori dei cimiteri arriva a seguito di una querelle tra l’Amministrazione di un Comune e la parte di popolazione interessata, perché vicina alla installazione di un ripetitore in zona cimiteriale. Vediamone il dettaglio.
A Laureana, piccolo centro dell’entroterra cilentano, la giunta comunale aveva disposto l’installazione di una stazione radio base di un gestore telefonico nell’area del cimitero comunale, adducendo anche la motivazione di un abbattimento degli eventuali rischi connessi alla salute dei cittadini, vista la dislocazione del plesso cimiteriale in una zona isolata.
I residenti di Laureana però hanno subito avviato una raccolta firme per fermare l’installazione, ritenuta comunque troppo vicina ad alcune abitazioni.
Anche la collocazione dei ripetitori nell’area di rispetto cimiteriale ha creato molte polemiche ed interpretazioni.
Tale vincolo, oltre alle finalità di esigenze sanitarie e di salvaguardia di espansione del perimetro cimiteriale, si pone anche come garante del rispetto della tranquillità e decoro dei luoghi di sepoltura.
Quindi anche un traliccio di telecomunicazioni può assumere la valenza di struttura impattante e non rispettosa della pietas nei confronti dei defunti, oltreché di impedimento su possibili future espansioni dell’area cimiteriale.
Il T.A.R. Brescia ha sanzionato l’illegittimità di due autorizzazioni ex d.lgs. n. 259/2003 rilasciate per l’installazione di un impianto e due ripetitori per la trasmissione di telecomunicazioni, così motivando:
“la piena conoscenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione, si verifica nella materia edilizia con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio, ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e la eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica. Per far decorrere il termine d’impugnazione non basta, pertanto, che la realizzazione dell’opera ne riveli le caratteristiche fisiche, ma occorre anche che ne riveli in modo inequivoco l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica”.
Il Giudice amministrativo ha ribadito le motivazioni che stanno alla base della incompatibilità fra infrastruttura per stazioni radio base e sussistenza del vincolo cimiteriale, orientamento consolidato anche dal T.A.R. Toscana, ord. n. 397/2009, che ha determinato l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione proposta dal ricorrente nel richiedere l’annullamento del provvedimento di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in zona a vincolo cimiteriale, con la motivazione:
“Il vincolo cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare.”
Sulle perplessità, quando non ferme opposizioni, sollevate invece da parte della cittadinanza, va rammentato che la normativa prevede dei limiti nell’installazione dei ripetitori telefonici, oltre alla previa autorizzazione dell’Arpa che, nei casi dubbi, effettua direttamente anche valutazioni di impatto ambientale.
Inizialmente il decreto Gasparri D.lgs. n. 198 del 4.9.2002 aveva stabilito una distanza minima dei ripetitori dalle abitazioni di almeno 70 metri, ma, successivamente, tale norma è stata dichiarata incostituzionale.
Ed il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche entrato in vigore – art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 – non prevede più nessuna distanza minima per le antenne.
L’autorizzazione per l’installazione di antenne e ripetitori telefonici è ora subordinata all’accertamento, da parte degli Enti locali, della compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e del rispetto dei limiti di emissione e dei valori di attenzione stabiliti dalla legge sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, così come previsto dalla L. n. 36 del 22.02.2001, anche tenendo conto degli altri impianti già presenti nell’area, preliminarmente alla loro realizzazione e ad ogni modifica.
Il DPCM 8/7/2003 ha poi stabilito valori di riferimento differenziati in relazione alle diverse modalità di uso del luogo:
il campo elettrico deve essere inferiore a 6 V/m, come valore medio su 24 ore, per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate, e deve essere inferiore a 20 V/m per tutti gli altri luoghi accessibili.
La giurisprudenza ha, infine, qualificato i ripetitori come opere di urbanizzazione primaria, alla stregua di impianti di pubblica utilità e, proprio in virtù di tale accezione, agli stessi non va applicata la normativa circa le distanze previste per i “comuni” manufatti edilizi.
Per questo motivo il Comune non ha né il potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori telefonici, né il potere di stabilire limiti di distanza, sicurezza, altezza ecc, ciò in quanto tali limitazioni – pur se a salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi dell’elettromagnetismo – restano di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 36 del 22.02.2001.
E comunque, anche laddove l’amministrazione comunale avesse autorizzato l’installazione di un ripetitore telefonico attraverso regolare concessione edilizia, ciò non le impedisce di chiedere – proprio a tutela della salute dei cittadini – l’emissione di provvedimenti urgenti come la rimozione o la disattivazione dell’impianto, qualora questo non abbia rispettato il progetto costruttivo o superato i limiti di tollerabilità delle emissioni.
Infine, un qualsiasi cittadino, se ritiene che un ripetitore sia stato installato in violazione delle norme di legge, può opporsi presentando un esposto alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Carabinieri, Ministero dell’Ambiente, Ministero della Sanità, Arpa) o rivolgendosi al giudice impugnando l’eventuale atto amministrativo che ha concesso l’installazione.