Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza per pandemia da COVID-19, proclamato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato (vds. D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, in L. 18 febbraio 2022, n. 11).
Nell’ambito del settore funerario, durante il periodo emergenziale, erano stati adottati alcuni provvedimenti, che ora verranno parzialmente o totalmente modificati dalla cessazione dello stato di emergenza a partire dal 1° aprile 2022, così come previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Come disposto dalla Circolare del Ministero della salute n. 818 dell’11 gennaio 2021 (alla lettera G.) il periodo temporale di applicazione delle indicazioni emergenziali si concluderà un mese dopo il termine della fase emergenziale stessa, quindi il 30 aprile 2022.
Continueranno inoltre a trovare applicazione, fino allo stesso termine temporale, anche le indicazioni – contenute negli Allegati 1 e 2 della medesima circolare – riguardanti misure speciali ed integrative di quelle già previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva, riguardanti nello specifico le cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti ed il potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri.
In particolare, restano valide le modalità operative per le esumazioni ed estumulazioni a seconda che vengano fatte prima o dopo un mese oltre il termine dell’emergenza
Per cui le estumulazioni o le esumazioni di feretri temporanee aventi la codifica “Y” se eseguite prima del citato termine sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati alla situazione di Covid-19, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero, se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla sepoltura. In caso di estumulazione, i loculi liberi risultanti devono essere sanificati.
Dopo il termine del periodo di un mese oltre il termine dell’emergenza – o anche prima di quest’ultimo, ma dopo i dieci giorni dalla sepoltura – le estumulazioni e le esumazioni vengono eseguite con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei normali DPI.
Per quanto riguarda le esumazioni straordinarie resta valido quanto previsto dall’art. 84, lett. b) DPR 285/1990.
Per ciò che concerne, invece, la semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte, per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri, essendo tali disposizioni adottate con Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile in relazione alla fase emergenziale, esse cessano di produrre effetti con la cessazione dello stato di emergenza.
In merito all’accesso al cimitero ed alla partecipazione ai riti di commiato, in riferimento alle limitazioni per gli assembramenti, l’utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie e di c.d. distanziamento sociale, fa fede il DL 24 marzo 2022, n. 24, contenente anche le disposizioni riguardanti la graduale “dismissione” dell’utilizzo dei c.d. green pass.
Tutto ciò che è contenuto nell’OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e nell’OCDPC del 25 marzo 2020, n. 655 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, art. 4, comma 2 cessa di produrre effetti con il termine dello stato di emergenza.
In sintesi, fino al 30 aprile 2022, continuano ad applicarsi le indicazioni della circolare del Ministero della salute n. 818/2021. Dopo il 30 aprile, le indicazioni speciali per il settore funerario cessano di essere applicate e si dovrà fare riferimento sia alle norme del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 che alle leggi regionali in tema di malattie infettivo-diffusive, se non interverranno ulteriori indicazioni in merito.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del citato DL 24 marzo 2022, n. 24, considerato che ad oggi, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19, entro il termine del 31 dicembre 2022 e con efficacia limitata a tale termine, possono essere adottate una o più ordinanze contenenti misure derogatorie negli ambiti interessati, allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.