Regole per una perfetta inumazione

Premessa: . per ottenere un efficiente uso delle quadre ad inumazione occorre agire cosi':

· scavo preventivo di di trincee di larghezza 80 cm., distanti almeno 50 cm. le une dalle altre, con mezzo meccanico.

· posa sugli interfossa di guide portanti su cui far scorrere un inumatore meccanico su ruote fin sul luogo di inumazione

· posa del feretro sull'inumatore meccanico.

· posizionamento dell'inumatore sul luogo di inumazione e calata del feretro.

Un buon protocollo operativo, soprattutto nella relazione con l'utenza potrebbe articolarsi nei seguenti punti:

1) Copritomba con pozzetto ipogeo ricavato nello spessore per contenere anche urne e cassette ossario, cosi' da realizzare una piccola tomba di famiglia. Bastera' istituire un diritto fisso di 'tumulazione' al fine di non perdere introiti per l'erario comunale. Si tratterebbe di uno 'stratagemma' per dare una parziale attuazione ai disposti della Legge 130/2001, le urne, comunque non dovrebbero mai venire a diretto contatto con il terreno, poiche' la loro inumazione si configurerebbe come una velata dispersione nel terreno. Ovviamente questa soluzione non deve, ne' puo' surrettiziamente trasformarsi in una concessione mascherata, perche' la sepoltura avviene comunque in campo di terra. Al termine del turno di rotazione ceneri ed ossame eventualmente rinvenuto potranno nuovamente esser riuniti in celletta ossario o dispersi rispettivamente in ossario e cinarario entrambi comuni.

2) Imporre un congruo tempo per l'apposizione della lastra tombale definitiva, affinche' la sagomatura del terreno che sovrasta la fossa si stabilizzi, (per compattamento dello stesso sotto il proprio peso) evitando antiestetici sprofondamenti del copri tomba. Nel frattempo sara' cura del gestore del cimitero fornire provvisoriamente un accessorio identificativo degli estremi del de cuius con un apposito spazio per l'apposizione di fiori o piante ed articoli votive.

3) Separazione netta tra le quadre di terra per feretri ed il campo indecomposti (Art. 58 comma 2 DPR 285/90 e paragrafo 10 Circ. Min. 24 giugno 1003 n. 24).

4) Uso di un inumatore a calata e non delle semplici corde per adagiare la cassa sul fondo della fossa.

5) Elaborazione di un piano tariffario favorente l'inumazione Ex Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26

6) Campi comuni sul modello americano (vedasi Art. 2 Reg. Reg. Emilia-Romagna 23 maggio 2006 n. 4). Anche l'esperienza di Bolzano (tombe terranee dare in concessione per lunghi periodi con rotazione dei posti feretro) potrebbe essere un modello da valutare con attenzione.

7) Forniture delle cassette resti da parte del comune, puntando sull'eleganza, anche in analogia con il D.M. 1 luglio 2002 dove si prevede nel prezzo della cremazione anche la somministrazione dell'urna.

8) Copertura parziale non meccanizzata della fossa (i primi strati di terra saranno gettati sulla cassa a mano dai dolenti oppure con un badile da parte dei necrofori.

9) Composizione di un giardinetto con graniglia bianca e piantine grasse con relativa manutenzione da parte del gestore cimiteriale sino all'installazione del copri fossa. IN alternativa potranno esser piantate piante arbustive.

10) Cippo di maggiori dimensione rispetto agli attuali con gli estremi anagrafici identificativi del de cuius.

11) Concessione ex Art. 90 DPR 285/90 di campetti di terra come sepolture private, laddove il calcolo del fabbisogno ex Art. 58 DPR 285/90 ecceda la reale richiesta di sepolture a sistema di inumazione.

12) Concessione aree per sepoltura a terra attigua di coniugi e famigliari per un periodo decennale (pari, cioe' al turno di rotazione ordinario in campo di terra) rinnovabile un solo quinquennio dal decesso dell'ultimo concessionario, o comunque, a decorrere da un tempo determinato e fisso dall'ultima concessione.

13) Fornitura di cartiglio o pergamena recante i dati topografici per individuare facilmente la sepoltura.

14) Informazione tempestiva (affissione, pubblicazione sui quotidiani locali, pubblicazione nell'albo pretorio) di tempi e modalita' in cui verranno eseguite le esumazioni ordinarie, con l'indicazione dei trattamenti stabiliti in via generale per gli indecomposti ex Art. 82 camma 4 DPR 285/89 ed Art. 3 commi 5 e 6 DPR 15 luglio 2003 n. 254.

15) Uso, dove possibile (Ex D.M. 7 febbraio 2002 e 9 luglio 2002) di dispositivi plastici in sostituzione dello zinco (necessario per trasporti internazionali, di lunga distanza eccezion fatta per gli infetti (Artt. 18 e 25 DPR 285/90).

16) Campagna di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica per l'adozione di cofani ecologici ex D.M. 12 aprile 2007 (casse realizzate in cellulosa con il solo telaio di legno per favorire la movimentazione dei cadaveri durante il funerale) o comunque di casse lignee realizzate con spessori minimi ed essenze piuttosto tenere (ex paragrafo 9.1 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24)

17) Imbracatura del feretro subito prima dell'inumazione con una rete, cosi' da render meno doloroso il recupero dell'ossame (o del resto mortale inconsunto) dopo il periodo di sepoltura legale.

18) Ai sensi del DPCM 26 maggio 2000; riduzione deliberata a livello locale secondo l'Art. 82 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285 laddove tale soluzione sia praticabile del turno di rotazione (abbreviabile sino ad un minimo di 5 anni secondo l'Art. 82 comma 3 DPR 285/90) al fine di recuperare rapidamente spazio per nuove sepolture.

19) Adozione di elementi scatolari a perdere (sbadacchiature) per sagomare la fossa e cerare una sorta di camera d'aria tra il feretro ed il piano di campagna (tale soluzione rende meno brutale la sepoltura e, contemporaneamente favorisce, con i processi ossidativi, la mineralizzazione dei cadaveri in tempi rapidi.

20) Trattamento del terreno (ex 57 comma 6 DPR 285/90) per ripristinarne le capacita' mineralizzanti.

21) Predisposizione (Ex Art. 100 DPR 1285/90) di campi speciali d'inumazione per soggetti professanti la fede islamica, ebraica o cristiano ortodossa. Per Ebrei e Musulmani l'esumazione significa profanare il sonno dei morti, quindi, bisognera' pensare ad un meccanismo normativo (come il rinnovo plurimo sine die) che aggiri il divieto posto dal DPR 803/1975 e dall'Art. 92 comma 1 DPR 285/90.

22) Sepoltura a terra con cadavere avvolto in solo lenzuolo ex Paragrafo 8 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, qualora vi sia in tal senso un desiderio del de cuius oppure un precetto religioso, ovviamente diventa vincolante il nulla osta dell'ASL.

23 Prudente ricorso alla procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/90 per la messa a norma di quadre ad inumazione che non dovesssero piu' soddisfare i requisiti dettati dal capo IX del DPR 285/90.

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Carlo Ballotta

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