Regolamento Comunale di polizia mortuaria: scrivere o copiare? Il problema dell’omologazione.

Ogni Comune, a far data dal Regio Decreto n. 2322/1865, osia all’alba della formazione del Regno d’Italia, deve necessariamente dotarsi di uno strumento indispensabile per il buon governo locale del fenomeno funerario: il regolamento comunale di polizia mortuaria, ma esso in alcune realtà locali ancora latita, evidentemente il comando del Legislatore a distanza di oltre 150 anni non è stato ancora recepito!

Non è mai operazione suggeribile quella di “copiare” pedissequamente in sede di redazione di quest’ultimo (ma il principio vale per qualsiasi regolamento comunale) disposizioni od indicazioni già presenti in altri atti ufficiali, magari di livello diverso e sovraordinato, si tratterebbe di un’inutile e ridondante appesantimento burocratico….poi si sa: repetita juvant!

Infatti, il Regolamento comunale ha (o, dovrebbe avere) riguardo agli ambiti che non sono già altrimenti disciplinati da altre fonti.

Tale tecnica era un tempo molto più diffusa ed “impunita”, tanto che non veniva rilevata neppure in sede dell’approvazione di cui all’art. 345 T.U.LL.SS., condizione (tuttora permanente?) di efficacia del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

 

Il Regolamento comunale è strettamente normativa secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in un fantasiosa struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria. Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile), ma, ad esempio, rientrando nel novero di cui all’Art. 344 T.U.LL.SS., è ancora sottoposto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 R.D. 1265/1934. e D.M. 18 novembre 1998, n.514 emanato ai sensi dell’Art. 3 comma 3 Legge n. 241/1990.

 

Abbiamo, quindi un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed campi di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R n. 285/90, in settori, quindi non sovrapponibili, come, proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo formalmente una fonte di grado amministrativo subordinato rispetto alla Legge (i comuni, per fortuna, non godono di potestà legislativa, ma solo regolamentare, ai termini della Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura, nella sfera del diritto sanitario, sia materia di legislazione concorrente da parte delle regioni (Si veda la Legge n.131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.).

L’omologazione (https://www.funerali.org/normativa/le-procedure-di-adozione-ed-omologazione-per-i-regolamenti-comunali-di-polizia-mortuaria-794.html) da parte del Ministero della Salute, come procedimento integrativo di efficacia, dovrebbe intervenire entro 60 giorni (dopo il D.P.C.M. 21 gennaio 2015 n. 24, tabella A che innova il precedente, D.M. 18 novembre 1998, n. 514; prima il dies ad quem sarebbe stato fissato in 90 giorni!) computati dal ricevimento della delibera del consiglio comunale, esecutiva, di modifica al Regolamento comunale da parte del Prefetto-Direttore U.t.G. per il successivo inoltro al Ministero titolare della procedura, così il regolamento municipale di polizia mortuaria diverrebbe di obbligatoria osservanza erga omnes a partire dal 16° giorno della seconda pubblicazione nell’Albo Pretorio, effettuata successivamente all’intervenuta approvazione della riforma o semplice modifica alo stesso da parte del Ministero della Salute (e ciò a prescindere da eventuali e diverse norme statutarie che statuiscano diversamente il momento di acquisizione dell’efficacia dei Regolamenti comunali, per la specialità di questi ultimi atti normativi ex Art. 344 T.U.LL.SS).

Il condizionale (questa volta dell’irrealtà!) è, tuttavia, d’obbligo, perché un recente orientamento del medesimo e competente Ministero della Salute, formulato con una semplice circolare prot. n.23919 del 22/07/2015 (ma da quando le circolari sono diventate fonti del diritto con effetti abrogativi sul T.U.LL.SS???) vorrebbe che i regolamenti comunali di Polizia mortuaria non fossero più assoggettati al controllo da parte del Dicastero della Salute, sia in presenza, ma pure in assenza di specifica legge regionale di novella, rispetto al testo base, invero un po’vetusto, del D.P.R. 285/90, concernente l’insieme dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

 

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Carlo Ballotta

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One thought on “Regolamento Comunale di polizia mortuaria: scrivere o copiare? Il problema dell’omologazione.

  1. Va osservato come talune delle legislazioni regionali (a volte, anche regolamenti regionali) attualmente emanati in materia prevedano, in modo ridondante, l’adozione di specifici (o, a specifico contenuto) Regolamenti comunali, talora anche stabilendone termini di approvazione, ma non si considerano le condizioni di efficacia dei Regolamenti comunali in detti campi d’applicazione.
    Tra l’altro, nessuna delle legge regionali, sin qui promulgate, ha considerato la questione dell’efficacia dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, alla luce dell’art. 345 T.u.ll.ss. con la conseguenza che nulla è venuto a mutare, sotto questo profilo. Semmai, va enucleato un possibile sviluppo (che, se si realizzi, non risponderebbe al massimo a criteri di funzionalità ed introdurrebbe elementi aggiuntivi di complessità) per cui si debba ipotizzare che siano richieste “doppie” approvazioni, l’una da parte del Ministero della salute, l’altra da parte della regione, cosa che porterebbe ad auspicare che l’ulteriore pubblicazione, per 15 giorni, abbia luogo una volta intervenuta l’ultima delle due necessarie, con un procedimento oltremodo farraginoso.

    Si potrebbe, poi, evidenziare come le leggi regionali avrebbero potuto, forse (ma i dubbi in proposito non sono certo di lieve profondità, per vari ordini di considerazioni), “avocare” alla regione una siffatta potestà di autorizzazione sui regolamenti comunali.

    Pare che almeno una regione (almeno sino ad un recente passato) abbia richiesto ai Comuni di trasmettere al competente assessorato, prima dell’adozione, gli schemi di Regolamenti comunali di polizia mortuaria, per eventuali osservazioni: il presunto fondamento sembra di mera prassi, non si vede, infatti, a quale titolo la regione possa essere chiamata ad esprimere rilievi, salvo che sulle relazioni, probabilmente, tra comuni e ASL, ma si tratterebbe di rapporti che non potrebbero, a rigore, essere materia di regolamentazione comunale, con la conseguenza che i Comuni dovrebbero essere attenti ad astenersi dall’entrare in un ambito che non rientra nelle loro potestà….la situazione è ancora molto fluida ed in evoluzione!

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