Regione Veneto: si possono “inumare” le urne cinerarie e se sì, con quale tecnica?

Il disposto dell’art. 49, comma 4, primo periodo (seconda ipotesi) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 contempla una possibilità, in termini di conservazione dell’urna cineraria, la quale non appare costituire un obbligo per i Comuni, in quanto non annoverata tra i requisiti minimi di cui al precedente art. 30.

Per altro, (pur essendo, allo stato attuale, già emanati gli atti (amministrativi) considerati dall’art. 2, comma 2, lett, .a) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18), tali modalità possono essere disciplinate dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ai sensi dell’ art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), nonché, a valle, dal piano regolatore cimiteriale, che rimane in ogni caso strumento indispensabile e necessario ai sensi dell’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, seppur residualmente e con andamento “carsico” ed “a scomparsa” rimane il corpus normativo di riferimento, per effetto dell’art. 54, comma 6 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010,n. 18, ovviamente per le parti non novellate.

In tale frangente, dovrà tenersene altresì conto, soprattutto in relazione all’art. 27, comma 2 della prefata legge regionale.

L’ art. 49, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 parlando, tanto al primo periodo quanto al secondo di “conservazione”, esclude la destinazione di apposite aree in funzione di una peculiare e velata modalità di dispersione sotterranea nel tempo, anche considerando come questa sia esaminata dal successivo art. 50, comma 1, lett. a): ne consegue che, in sede di redazione del piano regolatore cimiteriale, dovrebbero essere previste , distintamente e separatamente, sia le aree (spazi, destinate per l’interramento delle urne cinerarie (ai fini della conservazione), sia le aree per la dispersione delle ceneri. (Incidentalmente, si osserva come in relazione all’ipotesi di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, non risultino segni di consapevolezza da parte del Legislatore Veneto di questo problema tecnico: bisogna, infatti, ricordare la difficoltà che sorge nello spargimento massivo delle ceneri, in quanto la composizione chimica di quest’ultime è tale da generare, oltre la soglia di una certa concentrazione, in relazione alla superficie impiegata, una situazione di sterilità vegetativa del terreno, cui potrebbe, però, farsi fronte attraverso la predisposizione di appositi manufatti, che già di per sé stessi, precludono la piantumazione del verde decorativo.

1254494Va decisamente negata la possibilità di collocamento dell’urna (sia ai fini di una sua conservazione sia ai fini della dispersione delle ceneri), in una fossa (considerando l’inumazione nei campi di cui all’art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) in cui sia già stato inumato un feretro, poichè questo espediente confliggerebbe con il principio di individualità ed individuabilità della sepoltura, stabilito dall’art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ripreso all’art. 35, comma 1 legge regionale (norma che, per inciso, implicitamente abroga l’unica eccezione al regime della singolarità dell’inumazione rappresentata dall’art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, citato, ma quest’aspetto di grande delicatezza emotiva ed etica, probabilmente, in sede redazionale non è stato neppure colto).

Le sepolture a terra potrebbero essere tanto tumulazioni ipogee, quanto semplici inumazioni. In tal caso, potrebbero aversi due ipotesi, quella delle sepolture ad inumazione considerate dall’art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (cioè le c.d. inumazioni in campo comune), oppure inumazioni in aree già oggetto di concessione e, per quanto, aventi natura di sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIIID.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

 

A rigore, solamente in queste seconde potrebbero aversi lapidi, copri tomba ed altri manufatti (art. 62 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), per cui ben potrebbe aversi la previa realizzazione di un manufatto che consenta di ricavare uno o più vani idonei alla conservazione di urna cineraria, ciò consentirebbe di fare riferimento all’art. 49, comma 4, ultimo periodo L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 (non trascurando quanto previsto dall’art. 94 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che permane vigente ai sensi dell’art. 54, comma 6 legge regionale).

 

Si osserva, tra l’altro, come questo secondo periodo sia formulato in termini di pura ammissibilità, quasi come fosse un’eccezione calcolata e ben tollerata, ai due sistemi conservazione del primo periodo, quando potrebbe, invece, costituire un’idea di abbastanza ampio utilizzo, oltretutto maggiormente ragionata (consentendo la fruizione di spazi presenti e già in concessione) e che risponderebbe ad una logica di “familiarità” del sepolcro.

Tuttavia, è ben noto come in numerose realtà locali, anche nei campi ad inumazione comune, molti Regolamenti comunale di polizia mortuaria consentano l’installazione di lapidi copri-fossa (anzi, non mancano casi in cui tali pratiche non sono neppure prefigurate dai Regolamenti comunali, ma sono legittimate – di fatto – per lontana prassi sorta nel passato).

 

In tale evenienza, che può essere anche frequente, la realizzazione nel manufatto copri-fossa di uno o più vani atti, per dimensioni e caratteristiche costruttive, alla conservazione di urna cineraria, contrasterebbe con l’essenza dell’inumazione in campo comune, ma anche “trasformerebbe” questa in una sorta di “entità promiscua”, tra solo diritto d’uso della fossa e diritti scaturenti da un rapporto concessorio, dove l’inumazione vera e propria mantiene la propria qualità, mentre ad essa si aggiunge e si sovrappone una sepoltura a tumulazione (il vano destinato all’urna cineraria), il quale altro non può essere se non un sepolcro privato nei cimiteri, oggetto di previa previsione da parte del piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), ma tale escamotage contrasterebbe nettamente con quanto stabilito dall’art. 59 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché con l’art. 30, commi 1 e 2, da ponderare distintamente, L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18.

Le incoerenze ed improprietà redazionali della legge regionale, presumibilmente riferibili ad un non elevato grado di conoscenza della materia funeraria, sono tali da porre in forte imbarazzo i Comuni: essi, per loro natura e storia, invece, ben hanno conoscenza dei temi da affrontare e degli impasse da risolvere, e tentano, sempre più “disperatamente” di sviluppare (o…inventarsi???) soluzioni che, pur superando lo stesso impianto della legge regionale, almeno nel suo dettato formale, cerchino, in ogni caso, di offrire una risposta in termini di funzionalità, di razionalità e di servizio per i cittadini colpiti da un lutto.

Written by:

Carlo Ballotta

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