Recupero di rifiuti urbani in assenza della comunicazione preventiva di cui all’art. 238, co. 10 D.Lgs 3 aprile 2006 e s.m.i.

L’art. 238, comma 10 del testo Unico Ambientale (TUA), come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, ha introdotto l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria (quota variabile della TARI) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
In seguito, l’art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto che gli utenti non domestici (che per il settore cimiteriale sono il gestore del crematorio o del cimitero) dovessero effettuare la comunicazione della scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico entro il termine previsto dalla disposizione.
Una iniziale lettura della norma, aveva portato alla conclusione che senza la comunicazione del produttore del rifiuto urbano della scelta di rivolgersi al mercato per provvedere al recupero (allora per la durata di 5 anni, ora di 2 anni), non si potesse procedere al recupero stesso. Alcuni produttori di rifiuti che non avevano provveduto alla comunicazione nei tempi previsti per diverse ragioni, hanno però fatto presente che la norma si potrebbe interpretare anche in maniera diversa, e cioè che il ricorso al mercato per il recupero è sempre possibile, ma perdendo la possibilità di riduzione della TARI, ma pur sempre comunicando le quantità di rifiuti urbani che si sono avviate a recupero.
Ciò ha riflessi anche per alcuni gestori di cimiteri e crematori.
A dare una interpretazione estensiva della norma è ora intervenuta Sefit-Utilitalia, con propria circolare n. 2029 del 22 marzo 2022, la quale ha chiarito che l’obbligo di comunicazione preventiva del conferimento al di fuori del servizio pubblico si rileva solo nel caso in cui si chieda la corrispondente riduzione della TARI.
Pertanto, la possibilità di avviare a recupero i propri rifiuti urbani, uscendo dalla privativa pubblica, è sempre ammessa come principio generale ai sensi dall’art. 198, comma 2-bis del TUA, che recita:
“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”
Il gestore del cimitero o del crematorio può pertanto avvalersi di altro operatore economico per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, purché dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
L’interpretazione della Sefit-Utilitalia va quindi nella direzione di privilegiare in ogni caso il recupero, che è alla base delle recenti direttive europee in materia di economia circolare, recepite anche nel nostro Paese.

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