Si porta a conoscenza dei lettori che sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 (Suppl. Ord. n. 10) è stato pubblicato il D.M. 17 dicembre 2009 che istituisce il “SISTRI – SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti”, sia pericolosi che non pericolosi. Il Decreto è in vigore dal 14 gennaio 2010. Il nuovo sistema SISTRI:
– andrà a sostituire gradualmente l’attuale gestione cartacea dei rifiuti (effettuata finora tramite i Formulari di identificazione e i Registri di carico e scarico);
– prevede l’abolizione del MUD a partire dal 2011.
All’interno del sito www.euroact.net nell’area NOVITA’ DALLE ISTITUZIONI si possono trovare dettagliate istruzioni cliccando su Tracciabilità dei rifiuti: il SISTRI. Di seguito se ne riportano le parti più rilevanti. L’applicazione della norma è particolarmente veloce ed diversa tra soggetti obbligati di primo gruppo, di secondo gruppo e di soggetti facoltizzati.
Scadenze primo gruppo:
a) Iscrizione al SISTRI (on line o via fax) entro il 28/2/2010; successivamente verranno consegnati i dispositivi USB e la cosiddetta black box da installare sul veicolo da parte dei trasportatori dei rifiuti;
b) Avvio operatività del SISTRI dal 13/7/2010.
Scadenze secondo gruppo
a) Iscrizione al SISTRI (on line, via fax o telefonicamente) dal 13/2/2010 al 30/3/2010; successivamente verranno consegnati i dispositivi USB e la cosiddetta black box da installare sul veicolo;
b) Avvio operatività del SISTRI dal 12/8/2010.
Invece, l’adesione al SISTRI è volontaria e può avvenire a partire solo dal 12/8/2010 taluni soggetti.
Chi vi rientra per i servizi funerari
Possono rientrare sia come soggetti con iscrizione obbligatoria, sia come soggetti con iscrizione facoltativa, operatori del settore che ricadono nei casi stabiliti dalla norma.
In particolare vi sono obbligati:
A – In quanto produttori iniziali di rifiuti pericolosi:
i gestori di crematori ;
i gestori di depositi di osservazione, di obitori;
le imprese funebri e/o i gestori di autorimesse funebri;
B – In quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ma con numerosità elevata di personale e in base all’attività svolta:
attività industriali e di commercio del settore funebre e cimiteriale, con più di 10 addetti;
Non vi sono obbligati i gestori di cimiteri che classificano e trattano i rifiuti come rifiuti urbani.