Quando la procedura (od altro) preclude valutazioni nel merito.

Quando vi sia l’occasione di fare riferimento alla giurisprudenza (e fermo restando che nell’ordinamento italiano questa ha effetti d’interpretazione delle norme positive (= scritte) e non assolvono a funzioni di fonti del diritto), può accadere che una questione venga ad essere dichiarata o inammissibile o improcedibile (si tratta di istituti del tutto distinti, sempre), senza che il giudice possa entrare nel merito delle c.d. eccezioni sollevate da questa o quella delle parti in causa.
Con ciò – a volte – rimangono non affrontati altri aspetti che potrebbero essere anche di una qualche importanza. Altre volte, le motivazioni sulla base delle quali il giudice ha fondato la propria decisione portano ad un consimile risultato, cioè di non affrontare aspetti che sarebbe stato fruttifero fossero affrontati.
Ne può essere esempio, la sentenza del TAR Lazio, Napoli, Sez. II-bis, 24 settembre 2019, n. 11269 (non presente nella Sezione SENTENZE, accessibile agli Abbonati PREMIUM, in ragione delle motivazioni su cui si è fondata la decisione finale):
la controversia ha avuto ad oggetto un’ipotesi di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un nuovo cimitero comunale, in project financing, sulla base del progetto preliminare del soggetto promotore, ex art. 153 del D.Lgs. n.163/2006 (oggi, sostituito dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sostituzione che qui poco rileva), laddove il comune ha escluso dalle procedure di gara il soggetto promotore, per più motivi, precipuamente per incompletezza documentale, tanto che  la parte ha sostenuto, oltre ad altre proprie argomentazioni,  che non fosse poi necessario un piano di ammortamento per l’accensione del mutuo, essendo proprietaria dell’area interessata dall’intervento.
Senza entrare nei dettagli degli altri rilievi, né sulle motivazioni che hanno portato a respingere il ricorso proposto, queste ultime hanno posto in ombra una questione che emerge, per così dire, in filigrana, cioè se la realizzazione (o l’ampliamento) di un cimitero comunale possa avvenire su di un’area non comunale o, se si voglia, che non sia già tale.
Viene alla memoria un caso, risalente agli anni ’20 del XX sec. (la datazione è importante, essendo ante T,U,LL.SS. (nonché dell’entrata in vigore del Libro III del C.C.) e, ovviamente, anche ante> art. 104, comma 4 dPR 10/9/1990, n. 285 e norme antecedenti ad esso corrispondenti), in cui  vi era un “cimitero particolare” per cui erano sorte esigenze di ampliamento: in sede di atto di acquisto dell’area sono intervenuti: a) il venditore, b) l’ente acquirente, nonché c) il comune, sul presupposto che l’ente acquirente, in quanto soggetto di diritto privato, non potesse essere titolare del(a porzione di ampliamento di un) cimitero. 
Il punto  su cui va posta attenzione riguarda il fatto che, per effetto dell’art. 824, comma 2 C.C. il cimitero è soggetto al  regime dei beni demaniali (non così i c.d., del tutto  impropriamente, cimiteri per animali d’affezione, che altro non sono se non “luoghi” in cui carcasse vengono “trattate”, in un modo od in altro), con la conseguenza che l’area non solo deve essere, preliminarmente, di proprietà del comune, ma altresì classificata quale demanio dello stesso. Non si dimentichi come i beni dei comuni possono essere tanto patrimoniali, quanto demaniali, al punto che questi ultimo (in quanto demaniali) non possono essere alienati, oppure possono esserlo a condizione che, prima, sia “declassificati” a beni patrimoniali.
Ne consegue che, anche ricorrendo all’istituto del project financing la realizzazione, o l’ampliamento, di un cimitero può avvenire solo su area demaniale, per cui, nell’ipotesi di un’iniziale proprietà privata dell’area (sia essa del promotore o di altri), vi dovrebbero essere, nell’ordine, quanto meno:
(a) l’acquisizione dell’area da parte del comune (non rileva se a titolo oneroso o meno),
(b) la sua successiva classificazione quale bene demaniale,
(c) la destinazione alla funzione cimiteriale (precisandosi come tutte queste caratteristiche non coinvolgono la zona di rispetto cimiteriale).
Si tratta di situazioni che possono sorgere in epoche, come l’attuale, in cui si stanno perdendo le prassi di approfondimento delle questioni, privilegiando gli spot , i twitter e simili,  trattandosi gli approfondimenti come inutili testualità, eccessivamente elaborate e che richiedono più tempo (anche nella lettura) rispetto a “comunicazioni” sintetiche e veloci (ma, anche, sommarie).

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Sereno Scolaro

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