È regolare l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva del cimitero di Scifì, frazione di Forza d’Agrò, nel catanese.
Lo ha stabilito la Terza sezione del Tar di Catania, che ha respinto il ricorso presentato da Cosimo Lombardo, titolare dell’omonima ditta individuale, contro il Comune di Forza D’Agrò e nei confronti della G.M. Impianti e Costruzioni di Miano Giovanni, risultata aggiudicataria in seguito alla gara espletata nel marzo 2014.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti della gara a trattativa privata indetta dal Comune ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) per l’affidamento in concessione, per la durata di 6 anni, del servizio di illuminazione votiva cimiteriale a Scifì; della determinazione del segretario comunale del Comune di Forza D’Agrò n. 8 del 28 gennaio 2014; dei verbali di gara informale del 20 e 25 febbraio e di ogni altro atto connesso. Nella sentenza depositata ieri, dopo l’udienza pubblica svoltasi il 7 e 8 ottobre, i giudici amministrativi etnei hanno stabilito che il ricorso è infondato, in quanto non è rilevabile alcuna violazione dell’articolo 30 del D.lgs. 163/2006, così come sostenuto da Lombardo.
Comune e ditta hanno invece scelto di non costituirsi in giudizio.
Secondo il Tar, l’Amministrazione comunale ha garantito “la conformità della procedura di concessione ai principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità e l’affidamento della concessione è avvenuto nel rispetto dei predetti principi poiché la gara a trattativa privata è stata preceduta da una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione”. Lombardo contestava in particolare il fatto che la commissione di gara, dopo aver preso atto che le istanze pervenute entro il termine fissato fossero 13, aveva deciso di procedere con il sorteggio per individuare le cinque ditte da ammettere alla trattativa privata, adottato un altro sistema rispetto all’identica gara svolta nel 2011 per il cimitero di Forza d’Agrò, quando invece vennero ammesse le prime cinque imprese che presentarono istanza in municipio. Sorteggio che di fatto sancì l’esclusione della sua offerta dalla gara. I giudici hanno evidenziato nella sentenza come “nessuna censura può essere mossa nei confronti della scelta di procedere a mezzo di sorteggio all’individuazione delle cinque imprese ammesse alla trattativa privata, trattandosi di criterio che, in termini assoluti, garantisce il rispetto del principio di imparzialità”.
Per il Tar, dunque, “l’accertata legittimità della procedura di affidamento della concessione e, in particolare, la legittima esclusione del ricorrente dalla gara a seguito delle operazioni di sorteggio del 25 febbraio 2014, rende irrilevante ogni altro reclamo che, quand’anche fondato, non avrebbe impedito l’esclusione dalla competizione e l’impossibilità di partecipare alla successiva trattativa privata”.
Cosimo Lombardo, nella memoria difensiva depositata il 14 settembre scorso, aveva inoltre fatto notare come la G.M. Impianti avesse allegato un presunto Durc (Documento unico di regolarità contributiva) irregolare e avesse omesso di versare la garanzia fideiussoria: motivi che il tribunale amministrativo di Catania ha giudicato estranei alle censure contenute nell’atto introduttivo al giudizio e sui quali non si è espresso, in quanto gli stessi avrebbero semmai dovuti essere presentati con un ricorso per motivi aggiuntivi. In conclusione il ricorso è stato ritenuto dunque infondato e respinto. Il Tar, con un’ordinanza del 24 aprile 2014, aveva già respinto la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti emanati dal Comune di Forza d’Agrò avanzata da Cosimo Lombardo e la stessa ordinanza era stata confermata dal Cga di Palermo, che aveva già evidenziato come il sorteggio si fosse svolto in seduta alla presenza dello stesso Lombardo, che non denunciò alcuna anomalia del sorteggio in sé, limitandosi a contestare la scelta di del criterio selettivo.