Pre-condizioni per la realizzazione di cellette ossario e/o nicchie cinerarie

In un dato contesto veniva sollevata l’esigenza di far fronte ad una crescita della “domanda” di cellette ossario e/o di nicchie cinerarie, in questo ultimo caso in conseguenza della crescita dell’accesso alla pratica funeraria della cremazione.
La questione partiva, anche, dall’esigenza di reperire spazi e siti cimiteriali in cui realizzare tali strutture, non senza considerare anche i tempi di loro realizzazione, per adeguarsi alla crescita della “domanda”, nonché per risolvere gli aspetti gestionali.

Quali sono le caratteristiche tecnico-costruttive da rispettare?
In primis pare opportuno partire da quelle che sono o debbano essere le caratteristiche tecnico-costruttive delle cellette ossario e/o delle nicchie cinerarie, in quanto fattori che possono influenzare le scelte di realizzazione.
Il riferimento di partenza può essere individuato nelle indicazioni del Punto 13.2) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, laddove si indica (2° periodo per le prime, qui chiamate “ossarietti”) una misura di ingombro libero interno non inferiore a 0.70 x 0,30 x 0,30 m. e (3° periodo per le seconde) un misura non inferiore a 0.30 x 0,30 x 0,50 m.
Va subito precisato che queste indicazioni non costituiscono “norma”, dal momento che lo strumento della “circolare”, in quanto strumento amministrativo ordinariamente sprovvisto di carattere vincolante (se non per i soggetti che si trovino in posizione per così dire subordinata, gerarchicamente o funzionalmente, rispetto all’Autorità che emana la circolare), non si presta a far sorgere “norme”, ma costituiscono “indicazioni” che possono, specie nelle fasi progettuali e di realizzazione, risultare di indirizzo in funzione di ottenere una certa quale uniformità.
Uniformità che, oltretutto, appare estremamente funzionale consentendo, quando osservate, di disporre a priori di una conoscenza generalizzata della “capienza”, qui intesa in senso fisico, di volumetria.
Il ché permette di regolare, anche in via regolamentare, la legittimazione a consentire l’utilizzo da parte di uno o più (se lo consentano le dimensioni) “contenitori”, cioè nella fattispecie di cassette ossario e/o di urne cinerarie.
Su queste “indicazioni di indirizzo” vanno tenuti presente, altresì, gli art. 228 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e loro s.m., dal momento che l’approvazione dei relativi progetti richiede il parere dell’ASL, cioè di un soggetto tecnico che, funzionalmente, non può discostarsi dagli “indirizzi”, per quanto espressi attraverso lo strumento dell’atto amministrativo (circolare, nel caso) del Ministero competente per materia.

Altro elemento da tenere presente è il fatto che per le cellette ossario (alias: ossarietti, come visto) e per le nicchie cinerarie, non operano tutte le prescrizioni normative dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. in particolare quelle di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo, nello specifico, per quanto riguarda:
(a) il comma 3: senza fermarsi ad uno, sterile, nominalismo sul termine “feretro”, la ratio della disposizione mira a consentire, se fosse necessaria. un’adeguata, agevole e sicura (anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) del feretro, il quale, comunque, ha massa tale da richiedere queste precauzioni, cosa che non è presente per i “contenitori” cui si sta qui facendo riferimento, cioè per le cassette ossario e/o le urne cinerarie;
(b) il comma 5: la previsione ha riguardo alla tumulazione dei feretri, la cui massa è ben diversa rispetto a quella delle cassette ossario (di norma, rispondenti alle prescrizioni dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), cioè, in altri termini, aventi massa decisamente inferiore a quella dei feretri;
(c) il comma 6: trattandosi di “contenitori” di ossa umane e/o di ceneri non si pongono le medesime esigenze che sorgono per i feretri, anche ricordando il già citato art. 36, in particolare riguardo al comma 1, nonché l’art. 80, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., da considerare congiuntamente all’art. 3, comma 1, lett. f) L. 30 marzo 2001, n. 130 (seppure questo ultimo prevalga in quanto norma di rango primario – se ne evidenza la continuità dell’impostazione);
(d) il comma 7: anche in questo caso, la tipologia di “contenitori” (e, soprattutto, di contenuto) rende non pertinente questa prescrizione;
(e) i commi 8 e 9: valgono le considerazioni già fatte sulla differenza tra feretri da un lato e, dall’altro, di cassette ossario e/o nicchie cinerarie.

Vi sono, quindi, anche altri aspetti da considerare, cioè il fatto che, generalmente, le cassette ossario hanno conformazione abbastanza standard per il contenuto cui sono destinate, che sta alla base delle indicazioni (sopra ricordate) del Punto 13.2), 2° periodo della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, in particolare per il fatto che questi “contenitori” sono destinati all’accoglimento delle ossa, comprese quelle c.d. lunghe.
Al contrario, per le urne cinerarie essendo le ceneri già state oggetto di specifici trattamenti (polverizzazione, Cfr.: art. 2, comma 1, lett. d) D. M. (Interno) 1° luglio 2002) non vi sono questi vincoli, per cui la forma delle urne cinerarie non è condizionata.
Un ultimo cenno merita di farsi attorno all’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.: il comma 4 considera, esplicitamente, che la struttura del manufatto possa essere”costituita da elementi prefabbricati e non unicamente costruita interamente in opera.
Infine, un cenno, almeno in termini di pro-memoria, va fatto all’art. 80, commi 3 e 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Conseguenze.
A questo punto possono trarsi alcune conseguenze. Da quanto precede si può ricavare che la realizzazione di cellette ossario (alias: ossarietti, ma il termine non è usato in tutte le realtà territoriali) e/o di nicchie cinerarie è meno condizionato da prescrizioni tecnico-costruttive rispetto alla realizzazione di posti feretro a sistema di tumulazione, ma anche che la realizzazione delle cellette ossario deve avere presente la sostanziale uniformità delle “forme” delle cassette ossario (anche quando modanate non sempre e non necessariamente nella forma di un parallelepipedo regolare in tutto rispettoso della geometria euclidea) e la pluralità di forme che possano presentare le urne cinerarie.
Le valutazioni già fatte possono essere assunte come elementi di elasticità nelle fasi progettuali e in quelle realizzative, quanto meno se raffrontate con le prescrizioni proprie dei posti per la tumulazione di feretri. Si pensi all’assenza di problematiche igienico sanitarie, ma anche alle differenze di massa che entrano in gioco.
Questo consente di pensare tanto alla realizzazione di manufatti in opera, ma altresì all’impiego di strutture pre-fabbricate, magari non escludendo l’ipotesi di impiego di “scaffalature”, un po’ quelle non strettamente “estetiche” che si utilizzano nei magazzeni, salvaguardando unicamente l’espetto estetico per le lapidi destinate alle iscrizioni, che meritano attenzione, per consentire una coerenza estetica all’interno del cimitero.
Per inciso, vi sono già aziende che offrono sul mercato strutture pre-fabbricate (in alcuni casi, d’acciaio) per la realizzazione di posti a tumulazione per feretri, ma, nei casi che qui si considerano, non occorre neppure fare ricorso a elementi pre-fabbricati di una qualche particolare qualificazione.

Da ciò si ricava anche la possibilità di non fare ricorso ad appositi edifici (leggi: manufatti) dedicati, ma anche di utilizzare “spazi interstiziali”, nel senso di destinare all’accoglimento di cassette ossario e/o di urne cinerarie, elementi, spazi, luogo, ubicazioni “altri”, meglio se presentanti connotazioni non altrimenti fruibili (e, per questo, “interstiziali”).
Ad esempio, nei cimiteri possono esservi (ma molto dipende dalle realizzazioni in atto esistenti) spazi che per le loro dimensioni non sono utilizzabili, come nel caso di spazi parietali contenuti tra lesene e a distanza ridotta, in cui potrebbero realizzarsi cellette ossario e/o nicchie cinerarie.
E qualora vi fossero aspetti di modesta profondità le cellette cinerarie potrebbero essere colloca non solo per il “lungo”, ma altresì per il “fianco”, in modo da non avere un aggetto che influisca in modo troppo evidente con il complesso dell’”ambiente”, in cui sia prevista la realizzazione. Questione che, forse, è ancora meno condizionante per le nicchie cinerarie.

Altrettando può dirsi per la loro realizzazione in posizione sovra ordinata (o, sotto ordinata, nuovamente tenendosi conto delle realizzazioni già esistenti nel cimitero, a volte solo in alcuni “luoghi” del cimitero), avendo presente, ancora una volta, che si tratta di accogliere “contenitori” aventi una massa ben inferiore a quella dei feretri.
Per altro, quest’ultima ipotesi dovrebbe misurarsi anche con le esigenze di fruibilità “esterna”, cioè con l’accessibilità e visualità/visualizzazione delle iscrizioni ed altri “arredi”, quali le fotografie, eventuali portafiori, eventuali punti luce (o porta ceri) di illuminazione votiva (sia essa elettrica o meno), ecc., a seconda degli usi e consuetudini localmente praticate.
Complessivamente, i vari fattori, in precedenza definiti di “elasticità” (sempre rispetto ai posti di tumulazioni per i feretri), consentono di percorrere spazi di creatività e, spesso, anche di celerità nelle realizzazioni e frequentemente anche con costi realizzativi contenuti.

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Sereno Scolaro

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