Piano Regolatore Cimiteriale: natura dello strumento e competenze nella sua adozione

Anche il cimitero, quale moderna necropoli, nel suo spesso difficile rapporto con la città dei vivi, deve esser governato, per un ottimale impiego di tutto lo spazio sepolcrale, che – come noto – non è dilatabile all’infinito, ma può cambiare flessibilmente nella sua destinazione d’uso, secondo costumi funerari ed il logico, eterno rivolgere delle epoche storiche.
L’elemento distintivo del patrimonio cimiteriale italiano, specie se di carattere monumentale, è il costruito, il corpo di fabbrica, l’edificio ad uso funerario (sepolcri privati a sistema di tumulazione) realizzato o dato in uso dietro concessione comunale.
Il Piano Regolatore Cimiteriale è un piano di settore atipico in campo urbanistico e in materia igienico sanitaria che, nell’ambito del territorio di un Comune, regola l’evoluzione nel tempo della richiesta di sepolture e dei mezzi per soddisfare questa domanda, mediante la previsione delle necessità future di sepolture e loro tipologie, le prefigurazioni di potenziale ampliamento o ridefinizione delle aree cimiteriali e dei vincoli relativi, le norme tecniche di attuazione che disciplineranno, poi, gli effettivi interventi di edilizia cimiteriale.

Il Piano regolatore cimiteriale, costituisce un atto di indirizzo e di programmazione della gestione cimiteriale, idoneo a consentire al Comune, quale titolare ultimo del “bene” giuridico cimitero – suo demanio specifico e necessario – una previsione ragionata dei fabbisogni, della ripartizione delle diverse aree cimiteriali in relazione alle differenti funzioni (campi ad inumazione c.d. comune, viali, costruzioni accessorie, eventuali aree destinabili a concessioni di aree per sepolture private nei cimiteri, ecc..).
Il Piano regolatore cimiteriale ha carattere programmatorio, rivolto alla conduzione del cimitero (o del complesso dei cimiteri, per i Comuni che dispongano di più cimiteri, alcuni magari a servizio di particolari località del comune o con vocazioni specifiche), per cui non richiede necessariamente un parere igienico-sanitario, essendo facoltativa la sua sottoesposizione e comunque parere non vincolante.
Diventa invece vincolante, laddove sia stabilito così per norma regionale e in ogni caso in cui si prevedano variazioni delle zone di rispetto cimiteriale.
Si consiglia sempre un approccio più pragmatico e non sempre burocratico o troppo formalista.

In risposta al quesito relativo all’iter procedurale di approvazione del piano regolatore cimiteriale, si precisa che, a giudizio di autorevole dottrina (BRUSCHI-PANETTA, Nuovo regolamento di polizia mortuaria, Editrice S.E.P.E.L., Minerbio (BO), 1990, 55 ss.) il piano regolatore cimiteriale non avrebbe natura di strumento urbanistico quanto piuttosto di piano particolareggiato avente lo scopo di rappresentare il presente e disciplinare per il futuro lo sviluppo dei cimiteri stessi.
Astrologando su un recente passato giuridico, nella storia del diritto funerario italiano, sorge spontanea una breve ricostruzione procedimentale di questa figura, introdotta nel nostro ordinamento funerario dal D.P.R. n. 803/1975, poi confermata dal vigente D.P.R. n. 285/1990 e soprattutto dalle leggi regionali, molto più moderne e precise.

Prima dell’entrata in vigore dell’attuale T.U. Ordinamento Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) ai sensi della modificazione dell’art.32, comma 2, lett.b), della vecchia legge 8 giugno 1990, n.142, Ordinamento delle autonomie locali, operata dall’art.4 della legge 18 novembre 1998, n.415, cd Merloni-ter, poi a sua volta abrogata, (essa conteneva un elenco delle competenze del Consiglio Comunale), l’approvazione di tale atto sarebbe spettata alla Giunta Municipale, poiché dotata di una competenza residuale.
Se, infatti, propendessimo ancora per attribuire natura di piano particolareggiato al piano regolatore cimiteriale, siccome nella nuova formulazione dell’art.32, comma 2, lett.) b) tale tipologia di piani è stata espunta, se ne dovrebbe dedurre che, a partire dall’entrata in vigore della legge n.415/98, essa sarebbe entrata nella sfera delle prerogative riservate all’organo esecutivo (Giunta).
Accademia a parte, è ormai pacifico come il piano regolatore cimiteriale abbia la stessa dignità, per l’interno del cimitero, di uno strumento urbanistico.
Per giurisprudenza costante, infatti, il piano regolatore cimiteriale, all’interno del cimitero, ha la medesima dignità degli strumenti urbanistici generali.

Si riportano le seguenti massime: Cassazione penale, Sez. III, 2 marzo 1983 L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, e in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali ma dal piano regolatore cimiteriale che ai sensi dell’art. 53 del citato decreto ogni comune è tenuto ad adottare.
Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all’interno dei cimiteri anche da parte del privato non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell’art. 95 del citato D.P.R. Cassazione penale, Sez. III, 10 gennaio 1990.
L’attività edilizia all’interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell’ambito di applicazione della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni.

In ottemperanza a quanto disposto almeno a far data dall’entrata in vigore dall’art.32, comma 2, lett.b) cit., oggi novellato dall’art. 42 D.Lgs n. 267/2000, dall’attribuzione della natura di strumento urbanistico al piano regolatore cimiteriale consegue la competenza del Consiglio Comunale per la sua approvazione.
Conferisce sostegno a tale tesi anche la circostanza che con l’applicazione del piano regolatore cimiteriale potrebbero mutare (con una compressione?) anche le fasce di rispetto cimiteriale, variazione che, ai sensi dell’art.338 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante l’Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, attiene ad una normazione speciale (in quanto a rilevanza igienico-sanitaria) e prevalente, così, su altre fonti di diritto comune.
Sulla nuova formulazione dell’art. 338 T.U.LL.SS prima con L. n. 130/2001 poi con art. 28 L. n. 166/2002, si rinvia a specifica trattazione, anche in forza di una copiosa giurisprudenza liberamente consultabile solo dagli abbonati PREMIUM, presente su funerali.org.
Si può solo soggiungere come vista la materia e le sue implicazioni per ragioni di salubrità pubblica, il parere favorevole A.USL si renda obbligatorio, quando la politica urbana del Comune decida di erodere la cintura sanitaria, o comunque, limitarne l’originaria estensione sino ad un minimo di 50 metri, non ulteriormente riducibile, per legge.

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Carlo Ballotta

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