Piani regolatori cimiteriali in Emilia-Romagna

Il Regolamento Regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 dedica ai Piani cimiteriali il proprio Art. 1, disposizione eclettica, tra l’altro, di architettura molto complessa.
Con l’articolo in parola vengono individuati:

  1. gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali (che sono specificatamente elencati);
  2. l’obbligo di adozione da parte di ogni comune del piano cimiteriale (che interviene sia sull’assetto interno del/dei cimitero/i) sia sulle relative aree di rispetto;
  3. i riferimenti di bacino per la pianificazione cimiteriale, fondati sulla mortalità dei residenti, che deve avere assicurata sepoltura per una durata di 20 anni (almeno);
  4. l’ottemperanza agli obblighi di legge (tra i quali le dotazioni obbligatorie di un cimitero e la copertura del fabbisogno minimo legale di fosse ad inumazione in campo comune) e della programmazione in materia di crematori (di carattere provinciale, ai sensi art. 3 della L.R. 19/2004, con eventuale intervento sostitutivo della Regione, trascorso il termine di legge, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della citata L.R. 19/2004);
  5. alla lettera g) del comma 1 la necessità di adeguamento dei cimiteri ai contenuti del regolamento regionale con l’adozione del primo piano cimiteriale.

La compilazione di un piano cimiteriale è effettuata dal Comune (in base al comma 2), sentita la A.USL competente (con parere necessario in quanto ad acquisizione, ma è possibile non adeguarvisi [1], tranne per la parte relativa alle zone di rispetto, con adeguata motivazione). L’ASL si esprime sugli aspetti igienico-sanitari del piano.
Si ritiene che l’organo comunale competente sia la Giunta comunale, nella fase di stesura per l’invio del documento all’A.USL e il Consiglio comunale per l’adozione del provvedimento conclusivo.
Se il piano cimiteriale determina la variazione di zona di rispetto i termini nei quali la A.USL competente per territorio deve esprimersi sono quelli stabiliti dal comma 6 dell’art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie come modificato dall’art. 28 della L. 166/2002 (cioè entro due mesi, col vincolo del silenzio-assenso).
Si richiama in materia il contenuto dell’articolo 4 della L.R. 19/2004, nonché della circolare regionale 21 gennaio 2005, n. 1493.

Si rammenta che, nel caso di variazione delle zone di rispetto dovuta a esecuzione di uno studio per un cimitero ex novo o un ingrandimento di una precedente sepolcreto, o, ancora, per installazione di crematorio, il limite minimo non può ridursi sotto i 50 metri e deve essere adottato il piano cimiteriale.
L’aggiornamento del piano cimiteriale è effettuato periodicamente, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 del Reg. reg. 4/2006.
La periodicità dell’aggiornamento (almeno planimetrico) è stabilita in 5 anni (ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 285/90).


[1] Un parere igienico-sanitario è senz’altro necessario nel caso di costruzione o di ampliamento di cimiteri, nel qual caso esso risulta obbligatorio, ma va tenuto conto dell’art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinviando all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127.
Evidentemente, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare quale facoltativo.

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Carlo Ballotta

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