Piacenza approva le modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria

A Piacenza il Consiglio comunale ha lungamente discusso sulla modifica del regolamento dei servizi funebri e cimiteriali della città. Due le questioni principali. La prima riprendeva la possibilità del trasporto della salma del defunto anche la domenica (fino a ieri non possibile vista la chiusura degli uffici comunali). Ora, invece, mandando un fax agli uffici competenti sarà possibile avere il via libera per il trasporto, con le successive notifiche che verranno validate il lunedì. Secondo punto ha interessato l’aspetto della prenotazione del loculo da parte dei viventi. Con posti limitati si è discusso a lungo sulla possibilità di favorire tali richieste e dopo l’iniziale ipotesi di consentire l’accoglimento per chi avesse oltre 75 anni, si è ripiegato sulla più redditizia soluzione di chi avesse più di 70 anni. A Piacenza sono presenti 13 mila e 998 loculi totali disponibili, nelle 11 strutture cimiteriali piacentine, con 912 posti liberi.

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0 thoughts on “Piacenza approva le modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria

  1. Si richiama, per dirimere questa controversia sulla titolarità delle concessioni, la centralità del regolamento comunale di polizia mortuaria di cui alla lettera c) Art. 3 Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010 n. 18.
    Richiamerei, poi, il paragrafo 13 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.
    In linea astratta, le indicazioni della sullodata circolare altro non fanno se non riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l’ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie.

    La tumulazione, anche in loculo monoposto si configura sempre come una sepoltura privata “uti singuli” ex Capo XVIII DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    Salvo il fatto che il fondatore del sepolcro non abbia disposto diversamente, il sepolcro è di tipo familiare. Hanno diritto di entrarvi i familiari del fondatore primo concessionario. Terminata la sua famiglia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sepolcro. Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell’intero cimitero maggiorata. Generalmente per l’accesso in una tomba di un feretro contenente salma di persona che aveva diritto alla sepoltura, è sufficiente la verifica di tale situazione; Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

    La situazione da Lei descritta sembra delineare la fattispecie della cosidetta “tomba chiusa”; vale a dire: il fine (= tumulazione solo di quel determinato feretro o cassetta ossario individuati dall’atto di concessione) quale elemento costitutivo del rapporto concessorio, inibisce che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto al’atto di concessione, magari per accogliere sempre uno ed un solo feretro ex Art. 76 DPR n.285/1990, ma anche più cassette di resti ossei o urne cinerarie sino al raggiungimento della massima capienza fisica del sepolcro ai sensi dell’Art. 93 comma 1 DPR n.285/1990. Il motivo è semplice: nelle tumulazioni l’estumulazione, di regola, avviene allo scadere del periodo di concessione ed in una “tomba chiusa” l’eventuale estumulazione “straordinaria”, ossia prima del tempo, ex Art. 88 DPR n.285/1990 produrrebbe automaticamente decadenza per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio. Esempio: se il sepolcro, in realtà, è stato concesso solo e solamente per la sepoltura del cadavere di XY. Nel momento in cui questo cadavere non si trova più in quel loculo, e così è previsto dal regolamento di polizia mortuaria del vostro Comune o dal contratto originario, il Comune rientra in possesso del manufatto. È un errore di stesura del regolamento comunale di polizia mortuaria da non ripetere in futuro, perché disincentiva gli utenti dei servizi cimiteriali dal riuso ciclico del loculo.

    Si rammenta come la riscrittura o la semplice modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria sia sempre soggetta all’istituto dell’omologazione statale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio DEcreto n. 1265/1934.

  2. Buona sera scrivo dalla Regione Veneto; volevo chiedere una delucidazione circa l’individuazione dei beneficiari in sede di prenotazione loculi: l’art. 93 del DPR 285/90 recita che il diritto d’uso deve essere esercitato esclusivamente per la famiglia rifacendosi al Codice Civile.
    Con la prenotazione di un loculo GRANDE oppure di una celletta ossario si deve necessariamente individuare il nome e cognome del beneficiario del loculo? Il mio comune me lo impone, grazie

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